Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 2
In tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della comunicazione con più persone non sussiste qualora la propalazione dell'offesa, contenuta in una lettera diretta ad un determinato soggetto, non sia voluta dall'agente, ma sia dovuta alla esclusiva iniziativa del destinatario. (Fattispecie relativa ad una missiva, indirizzata al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati, contenente richiesta di azione disciplinare per pretese violazioni deontologiche, desumibili solo dagli allegati alla raccomandata, recante la scritta "riservata-personale" e recante, tra l'altro, la richiesta di ottenere, direttamente dal destinatario, una nota di risposta).
La conversione del ricorso in appello non è consentita (e, conseguentemente, il gravame va dichiarato inammissibile) quando, attraverso la ricerca della effettiva volontà del ricorrente, si accerti che lo stesso abbia voluto deliberatamente impugnare il provvedimento con mezzi, ovvero prospettando motivi, diversi da quelli consentiti, avendo, per altro, consapevolezza, tanto della improponibilità del mezzo strumentalmente scelto e dichiarato, quanto della esistenza di altro (ed unico) rimedio processuale, appositamente predisposto dal sistema ed arbitrariamente rifiutato. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del PM che, con ricorso "per saltum", aveva dedotto, in tema di diffamazione, vizio di motivazione della sentenza di primo grado, assumendo che il giudice non aveva chiarito se, nella missiva contenente le frasi offensive, fosse stata manifestata la volontà di diffusione del suo contenuto. La Cassazione, anche sulla base di rilievi attinenti alla forma dell'atto di impugnazione, ha ritenuto che il PM avesse consapevolmente, e per scopi estranei alla dialettica processuale, fatto uso di un mezzo di gravame non consentito).
Commentario • 1
- 1. Consulente tecnico commette diffamazione (Cass.6051/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/1999, n. 7551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7551 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 11.2.99
1. Dott. Francesco Providenti Consigliere SENTENZA
2. Dott. Pasquale Perrone Consigliere N. 294
3. Dott. Pier Francesco Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Mario Rotella Consigliere N. 14144/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Verona
avverso la sentenza emessa dal Pretore di Verona il 19.12.97 nei confronti di De AR AC, nato a [...] in data [...] Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pasquale Perrone, Sentito il sostituto procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione, nella persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore ha emesso, in ordine al reato di diffamazione, sentenza di proscioglimento per mancanza del requisito della comunicazione con più persone, nei confronti di De AR AC che aveva inviato al presidente dell'Ordine degli avvocati di Verona una lettera raccomandata "riservata personale", con la quale, chiedendo che venissero assunti provvedimenti disciplinari, sulla base di elementi desumibili da atti allegati, attribuiva all'avv. Giorgio Pesavento "modi ed attacchi viperini e cafoneschi".
La Procura della Repubblica ricorre e deduce "l'inosservanza della legge penale", sostenendo la prevedibile inevitabilità, conseguente all'esercizio dell'azione disciplinare, della conoscenza dell'offesa da parte del Consiglio dell'Ordine, nonché il vizio di motivazione della sentenza che "non chiarisce se nella missiva fosse stata manifestata la volontà inequivocabile di diffusione del contenuto dell'atto". Denunzia, inoltre, "l'inosservanza di norme processuali per l'erronea indicazione del P.M. d'udienza in tale dr. Conti, pur essendo presente quello titolare del procedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1- È inammissibile il secondo motivo di ricorso.
A norma dell'art.569, primo e terzo comma, c.p.p. il ricorso immediato per cassazione è ammissibile, in considerazione della competenza funzionale della Corte e della natura eccezionale del saltum, che impedisce al giudice di secondo grado di esercitare l'ordinario potere di integrazione motivazionale e di surrogazione probatoria, soltanto per vizi di pura legittimità, non implicanti, neppure indirettamente, questioni di merito. Di conseguenza, come prescrive la norma, con tale mezzo di gravame sono proponibili soltanto motivi diversi da quelli indicati nell'art. 606, primo comma, lett. d) ed e) c.p.p. Infatti, nell'ipotesi d'impugnazione proposta, avverso sentenza appellabile, per mancata assunzione di prova decisiva o per vizi di motivazione, il ricorso deve essere convertito in appello. Ovviamente, l'individuazione del vizio prescinde dal nomen iuris indicato nell'atto, essendo necessario ricercare la reale intenzione della parte, con la conseguenza che il principio della conversione non è operante, al di là di ogni richiamo formale, qualora, per il contenuto essenziale delle censure, l'impugnazione si esaurisca nella richiesta di un controllo di pura legittimità, e prospetti, surrettiziamente, il vizio di motivazione. La ratio della disposizione delinea evidenti limiti alla conversione del mezzo d'impugnazione non consentito in quello consentito, che è possibile soltanto come rimedio al cosiddetto errore ostativo e all'errore/vizio e non anche all'errore simulato.
Nei primi due casi, l'atto vitiatur sed non vitiat, in quanto l'errore incide sulla dichiarazione, quale formale indicazione del mezzo, e, eventualmente, sulla volontà interna, erroneamente determinatasi per ignoranza o non corretta interpretazione della norma processuale. L'atto invalido è così recuperato attraverso la ricerca della reale finalità perseguita che, interpretata in bonam partem per la natura negoziale dell'impugnazione e per il principio del favor impugnationis viene ragionevolmente individuata, a meno che non risulti il contrario, nell'esigenza di provocare il sindacato del giudice sovraordinato con qualsiasi mezzo e, quindi, implicitamente, a prescindere dalla forma, con quello realmente proponibile, appositamente predisposto dall'ordinamento giuridico per rimuovere i vizi denunziati.
Nel terzo caso, non ha incidenza l'errore, ma la simulatio che vitiatur et vitiat. L'errore è apparente e fittizio, è il risultato di una surrettizia prospettazione che è diretta, non a rimuovere l'ingiustizia di un provvedimento, ma a ritardarne la definitività o, comunque, a provocare, artificiosamente, plurimi e non consentiti gradi di giudizio e, eventualmente, l'applicazione di cause di estinzione del reato. La volontà manifestata è conforme alla volontà interna, generalmente dissimulata, per cui la proposizione del gravame è conseguenza di un errore, ma della cosciente utilizzazione del mezzo e di motivi non consentiti. La conversione non è legittima, dunque, e l'impugnazione non è ammissibile tutte le volte in cui, attraverso la ricerca della volontà effettiva, si accerti che la parte abbia deliberatamente voluto impugnare il provvedimento con un mezzo o con motivi diversi da quelli consentiti, con la consapevolezza, quindi, sia della non proponibilità del mezzo strumentalmente prescelto e dichiarato, sia dell'esistenza di altro e unico rimedio, appositamente predisposto dal sistema e arbitrariamente rifiutato. La norma privilegi la commutazione per correggere l'errore della parte, ma non per fornirgli uno strumento di elusione del principio di tassatività dei mezzi e dei motivi d'impugnazione e un meccanismo idoneo a provocare, artificiosamente, anche per fini dilatori, una disordinata pluralità di gradi di giurisdizione. La disposizione nasce, infatti, dalla codificazione del principio che, sviluppato, e non senza contrasti, nell'elaborazione delle norme del previgente codice, limitava, pur in mancanza di specifiche sanzioni, la conversione all'ipotesi dell'errore materiale ostativo e la escludeva, per il principio di tassatività, perfino per l'errore-vizio (Sez. U. 27.4.83, Esposito;
Sez. U., mass. 12897; Cass., sent. 0 5491 del 12 giugno 1984, ud. 13/02/84, Pasini;
ecc.).
Ciò posto, si osserva che il pubblico ministero, richiamando, espressamente, nell'intestazione dell'atto, l'art. 569 c.p.p., dimostra di conoscere i limiti del ricorso per saltum e di voler proporre, comunque, surrettiziamente, come motivo d'impugnazione non consentito, il vizio di motivazione, all'evidente scopo di ottenere una duplice verifica, una sulla dedotta violazione di legge e l'altra, con la conversione del ricorso, sul merito della regiudicanda.
2- Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, controllata la regolare costituzione delle parti e, quindi, la partecipazione all'udienza del legittimato rappresentante della pubblica accusa, non ha alcuna rilevanza processuale l'errore, commesso dal verbalizzante, di indicazione del pubblico ministero.
3- Il primo motivo è manifestamente infondato.
È ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di diffamazione commessa mediante scritti, il requisito della comunicazione con più persone non sussiste qualora la propalazione dell'offesa, contenuta in una lettera diretta ad una determinata persona, non sia voluta dall'agente e sia dovuta ad iniziativa esclusiva del destinatario (Cass.8.8.88, mass.179050: conf. 180419, 360813, 123561, 128579, 207780).
Tale ipotesi ricorre nella fattispecie - domanda di azione disciplinare nei confronti dell'avvocato, per pretese violazioni deontologiche risultanti soltanto dagli atti allegati allo scritto incriminato, inviato con raccomandata "riservata personale", diretta al Presidente dell'Ordine, con la richiesta di un "cortese cenno di riscontro 'direttamente ed esclusivamente' dal destinatario"-.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, alla pubblica udienza, il 11 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999