Decreto cautelare 16 aprile 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Decreto cautelare 5 giugno 2024
Ordinanza cautelare 3 luglio 2024
Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01839/2024 REG.RIC.
N. 01865/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2024, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato RIchiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 16;
e con l'intervento di
ad opponendum :
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 1865 del 2024, proposto da
-OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo D’Onofrio e Angelo Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Piedigrotta n. 9;
contro
Comune di Ottaviano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato RIchiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, viale Antonio Gramsci n. 16;
e con l'intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Palladino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione cautelare,
quanto al ricorso n. 1839 del 2024:
- dell’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività Produttive prot. n-OMISSIS-, avente a oggetto “ Locali commerciali in via -OMISSIS-. Attività di commercio all’ingrosso senza titolo. A. M. A. Distribuzione s.r.l. P. I.V.A. n. 01778940674. Verbale della Polizia Municipale n. 1/2024. Presa d’atto. Ordinanza di immediata cessazione e chiusura dell’attività ”;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
quanto al ricorso n. 1865 del 2024:
quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività produttive n. -OMISSIS- avente a oggetto “ Locali commerciali in via -OMISSIS-. -OMISSIS-s.r.l. … Attività di Media struttura di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari. Ordinanza di immediata cessazione e chiusura dell’attività ”;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
quanto ai motivi aggiunti:
- dell’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività produttive n. -OMISSIS- avente a oggetto “ Locali commerciali in via -OMISSIS-. -OMISSIS-s.r.l. P. I.V.A. n. 05026321215. Attività di Media struttura di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari. Ordinanza di immediata cessazione e chiusura dell’attività ”;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ottaviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IA IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1. Il Collegio ritiene, in primo luogo, di disporre la riunione dei ricorsi, per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
2. Con i ricorsi riuniti, vengono impugnate:
a) l’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività Produttive prot. n-OMISSIS-, che dispone a carico della -OMISSIS- s.r.l. “ l’immediata cessazione e chiusura dell’attività abusiva di commercio all’ingrosso in Ottaviano alla via -OMISSIS- piano terra ”, preso atto della nota al prot. n. 4556 dell’8 febbraio 2024, con la quale il locale Comando di Polizia Municipale trasmetteva, tra le altre cose, il proprio “ Verbale di accertata violazione per inosservanza delle disposizioni in materia di apertura senza titolo abilitativo ” n. 1/2024 del 5 febbraio 2024, da cui risultava che la stessa -OMISSIS- “ esercitava l’attività di commercio all’ingrosso di generi alimentari e non senza il prescritto titolo abilitativo ”;
b) l’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività produttive n. -OMISSIS- che dispone a carico della -OMISSIS-s.r.l. “ l’immediata cessazione e chiusura dell’attività di media struttura di vendita al dettaglio di beni alimentari e non in Ottaviano alla via -OMISSIS- ”, atteso che nel corso di controlli effettuati in data 30 gennaio 2024 “ era stato acquisito, per il tramite di consegna spontanea da parte del personale dell’azienda … contratto di locazione dei locali de quibus sottoscritto in data 21.6.2021 tra "-OMISSIS- s.r.l." – in qualità di proprietario – e "-OMISSIS-s.r.l." – in quella di conduttore ” e che per “ principio consolidato di diritto amministrativo incontestabile ed incontestato, … non può esservi attività produttiva svolta in un locale di cui non si detiene legittimamente il possesso ”;
c) l’ordinanza del Comune di Ottaviano - Settore III - Servizio Attività produttive n. -OMISSIS- con la quale si dispone nuovamente l’immediata cessazione e chiusura dell’attività di vendita al dettaglio di beni alimentari e non alimentari svolta dalla ricorrente -OMISSIS-, atteso che “ è stata data notizia della cancellazione dalla C.C.I.A.A. di Napoli della società destinataria dell’Ordinanza di chiusura [n. 1076 del 27 marzo 2024] a far data 20.07.2023 per trasferimento in altra regione e provincia e con essa della unità locale in via -OMISSIS-di Ottaviano (Na), informazione assunta dalla visura camerale del 22.02.2024 allegata all’Ordinanza di chiusura emessa ” e che “ la circostanza innanzi citata ha comportato, di fatto, anche la cessazione degli effetti della S.C.I.A. di subingresso presentata il 10.06.2021, già dal 20.07.2023 ”, sicché “ di fatto, dal 20.07.2023 al 10.02.2024 l’attività commerciale nella sede locale ubicata in via -OMISSIS-di Ottaviano (Na) è … formalmente cessata e … per l’avvio di una nuova attività, anche nella medesima unità locale, è necessaria una nuova S.C.I.A ”.
3. Le ricorrenti muovono le censure di seguito riportate.
3.1. Avverso l’ordinanza del Comune di Ottaviano prot. n-OMISSIS-, la -OMISSIS- si duole: della violazione degli articoli 7 e 10- bis della legge n. 241 del 1990; del difetto d’istruttoria e di motivazione; sostiene di occupare una parte del compendio immobiliare di via -OMISSIS-in forza della cessione del ramo d’azienda stipulata il 16 giugno 2022 con la società -OMISSIS-, la quale a sua volta lo aveva acquistato in data 9 aprile 2021 dalla-OMISSIS-che le aveva ceduto anche il contratto di locazione dell’immobile stipulato con il Custode giudiziario, mai risolto tra le parti e tuttora in corso; della violazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dell’articolo 148 della legge regionale n. 7 del 2020; della violazione del principio di proporzionalità.
3.2. Avverso l’ordinanza del Comune di Ottaviano n. -OMISSIS- la -OMISSIS-si duole: della violazione del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dell’articolo 148 della legge regionale n. 7 del 2020; della violazione del principio di proporzionalità; del difetto d’istruttoria e di motivazione.
3.2.1. Infine, avverso l’ordinanza del Comune di Ottaviano n. -OMISSIS- la -OMISSIS-si duole: della violazione della legge n. 241 del 1990, della legge n. 15 del 2015, della legge regionale n. 7 del 2020, dell’omessa previa revoca della SCIA di subingresso del 10 giugno 2021; della violazione degli articoli 7 e 10- bis della legge n. 241 del 1990.
4. La Sezione ha, al riguardo, adottato:
- quanto al ricorso n. 1839/2024 r.g., l’ordinanza 8 maggio 2024 n. 901, con la quale ha respinto l’istanza cautelare;
- quanto al ricorso n. 1865/2024 r.g.: l’ordinanza cautelare 8 maggio 2024 n. 909, con la quale ha accolto l’istanza cautelare; l’ordinanza cautelare 3 luglio 2024 n. 1287, con la quale ha sospeso anche il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti; l’ordinanza 22 aprile 2025 n. 3311, con la quale ha disposto l’acquisizione, sia dalla parte ricorrente sia dalla parte interventrice, di “ una dettagliata e aggiornata relazione in ordine allo stato dei giudizi civili pendenti sulla vicenda illustrata, in modo che sia possibile ricostruire la situazione esistente sia al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati sia all’attualità, per quanto concerne in particolare: la proprietà dell’immobile; la vigenza e l’efficacia di eventuali contratti di locazione dell’immobile medesimo; la proprietà dell’azienda; la vigenza e l’efficacia di eventuali contratti di affitto dell’azienda medesima ”.
5. I ricorsi e i motivi aggiunti sono infondati, per le ragioni di seguito esposte.
5.1. L’articolo 148 ( Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio all’ingrosso ) della legge regionale 21 aprile 2020 n. 7 ( Testo Unico sul commercio ) stabilisce che:
“ 1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l’infrazione. Il comune è l’autorità competente all’accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
2. L’apertura di attività commerciali all’ingrosso in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l’assenza o la perdita dei necessari requisiti morali comportano per il comune l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura oppure la cessazione dell’attività e, se rilasciata, la revoca dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 …”.
L’articolo 145 ( Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa ) stabilisce che:
“ 1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal comune dove si è verificata l’infrazione. Il comune è l’autorità competente all’accertamento e alla riscossione dei relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. L’apertura di attività commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l’assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali o il subingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo comportano per il comune l’obbligo di disporre, previa contestazione, l’immediata chiusura oppure la cessazione dell’attività e, qualora rilasciata, la revoca dell’autorizzazione, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 … ”.
5.2. Ciò premesso, è necessario ricostruire la complessa vicenda che ha interessato lo svolgimento dell’attività di vendita oggetto dei provvedimenti impugnati, in relazione sia all’immobile, nel quale ha sede il “capannone a uso commerciale”, sia all’azienda in esso insediata.
In particolare, risultano in atti:
1) contratto di locazione immobiliare a uso commerciale stipulato il 2 febbraio 2016 tra il custode giudiziario della procedura esecutiva n. 140/03 in corso presso il Tribunale di Nola (locatore), e la -OMISSIS-s.r.l. (conduttore) avente a oggetto l’unità immobiliare sita in Ottaviano “ alla via -OMISSIS-(ex 11) ” (piano S1-T-1) per “ attività di supermercato ”, per la durata di un anno (dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016), rinnovabile alla scadenza “ di anno in anno ” e, tuttavia, “ risolvibile, in qualsiasi momento della durata, all’atto dell’assegnazione dell’unità immobiliare … da parte del Tribunale di Nola ”; con questo contratto, la -OMISSIS-ottiene in locazione l’immobile;
2) contratto di affitto di azienda tra la -OMISSIS-s.r.l. (concedente) e la -OMISSIS-s.r.l. (affittuaria), avente a oggetto “ l’attività di supermercato ” alla via San -OMISSIS-, “ con tutti gli enti mobili che la costituiscono e la corredano, le macchine, gli arredi, le attrezzature ”, con durata di un anno dal 1° aprile 2016 al 1° aprile 2017, salvo proroga tacita; con questo contratto, la -OMISSIS-ottiene l’affitto dell’azienda per l’esercizio dell’attività commerciale;
3) ordinanza del Giudice dell’esecuzione in data 8 aprile 2019, che disponeva la vendita del compendio pignorato; verbale di vendita in data 11 ottobre 2019, in favore della -OMISSIS-s.r.l.; decreto del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Nola Rep. 393/2020 emesso in data 4 maggio 2020, con il quale veniva trasferita alla -OMISSIS-s.r.l. “la piena ed esclusiva proprietà ” del compendio immobiliare sito in Ottaviano alla via -OMISSIS-(ex n. 11), risultante “occupato”, composto dal piano seminterrato adibito a deposito, dal piano rialzato e dal primo piano entrambi adibiti a uso commerciale, oltre a un’area pertinenziale scoperta adibita a parcheggio;
4) contratto di cessione di azienda tra la -OMISSIS-s.r.l. (cedente) e la -OMISSIS-s.r.l. (acquirente), avente a oggetto la “ piena ed esclusiva proprietà dell’azienda corrente in Ottaviano (NA) alla via San -OMISSIS-, avente ad oggetto l’attività di "supermercato" ”, in data 20 febbraio 2020, registrato il 21 febbraio successivo; con ordinanza emessa il 9 febbraio 2021, il Tribunale di Napoli – respingendo il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile proposto dalla -OMISSIS-s.r.l. per ottenere il sequestro giudiziario dell’azienda, “ adducendo … la inefficacia, inesistenza, nullità e/o annullabilità dell’atto del 20.02.2020, … con il quale la -OMISSIS-S.r.l. cedeva l’intera azienda, avente ad oggetto l’attività di supermercato, in favore della -OMISSIS-S.r.l. ” – ha affermato che “ l’atto di cessione appare … pienamente valido ed efficace ”; con questo contratto, dunque, la -OMISSIS-diviene proprietaria dell’azienda;
5) contratto di compravendita dell’unità immobiliare sita in Ottaviano alla via San -OMISSIS-, costituita da un “ capannone ad uso commerciale, sviluppantesi su più livelli: piano seminterrato destinato a deposito …; piano rialzato ad uso commerciale …; piano primo adibito ad uso commerciale ”, oltre a un’area pertinenziale di circa 3000 mq adibita a parcheggio, stipulato in data 2 luglio 2020 tra la -OMISSIS-s.r.l. (alienante) e la -OMISSIS- s.r.l. (acquirente); con questo contratto, la proprietà dell’immobile passa dalla -OMISSIS-alla-OMISSIS-;
6) contratto di vendita di ramo d’azienda stipulato in data 9 aprile 2021 tra -OMISSIS-s.r.l. (alienante) e la -OMISSIS-s.r.l. (acquirente), avente a oggetto l’attività di supermercato corrente in Ottaviano, alla via -OMISSIS-(ex 11); con questo contratto, l’odierna ricorrente -OMISSIS-subentra alla -OMISSIS-nella proprietà dell’azienda e presenta al SUAP di Ottaviano, in data 11 maggio 2021, una SCIA di subentro nell’attività di commercio di prodotti alimentari in via -OMISSIS-(ex n. 11);
7) contratto di locazione stipulato in data 21 giugno 2021 tra la -OMISSIS- s.r.l. (proprietaria locatrice) e la -OMISSIS-s.r.l. (locataria), avente a oggetto l’immobile a uso commerciale di via -OMISSIS-(ex n. 11), costituito da piano seminterrato, piano rialzato, piano primo e parcheggio di pertinenza, per la durata di sei anni, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2027; con questo contratto, la-OMISSIS- (in precedenza divenuta proprietaria) dà in locazione l’immobile alla -OMISSIS-(che aveva da poco ceduto l’azienda alla -OMISSIS-); per la propria morosità, la -OMISSIS-subisce l’ordinanza di rilascio ex articolo 665 del codice di procedura civile n. 20 del 3 gennaio 2023 emessa dal Tribunale ordinario di Nola, prima sezione civile, su istanza della-OMISSIS-; il 10 gennaio 2024, il Liquidatore giudiziale della -OMISSIS-diffida l’Ufficiale giudiziario competente “ a restituire senza ulteriori rinvii … l’immobile [sito in via -OMISSIS-] occupato dalla società -OMISSIS-s.r.l. alla proprietaria -OMISSIS- s.r.l. ”;
8) ricorso in opposizione proposto dalla -OMISSIS-(proprietaria dell’azienda e titolare della SCIA in subentro), avente “ ad oggetto l’inesistenza del diritto della Soc. -OMISSIS- s.r.l. di procedere in excutiviis a danno della -OMISSIS-s.r.l., titolare di un diritto autonomo ed indipendente, non pregiudicato dall’Ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., quale titolo posto a base dell’esecuzione di rilascio dell’immobile di Via -OMISSIS-, in Ottaviano, di cui la ricorrente è detentrice materiale e qualificata ”, in relazione al quale il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, aveva fissato l’udienza di discussione per il giorno 22 maggio 2025, giusta decreto n. 153 del 7 febbraio 2025;
9) contratto di vendita “ del ramo d’azienda corrente in Ottaviano, alla via -OMISSIS-(ex 11), avente ad oggetto l’attività di supermercato ”, stipulato in data 16 giugno 2022 tra la -OMISSIS-s.r.l. (alienante) e la -OMISSIS- s.r.l. (acquirente).
6. In adempimento della predetta ordinanza istruttoria 22 aprile 2025 n. 3311, la-OMISSIS- s.r.l. ha prodotto, in data 22 maggio 2025, una memoria dalla quale risulta che non è più pendente alcun giudizio civile tra le parti della presente causa. La situazione attuale risulta, dunque, la seguente:
a) in data 29 aprile 2025, la -OMISSIS-. ha proceduto alla riconsegna dell’immobile alla società-OMISSIS-, come da verbale dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Nola prodotto in atti;
b) il ricorso in opposizione proposto dalla -OMISSIS-contro l’ordinanza di rilascio dell’immobile si è chiuso con l’estinzione del procedimento;
c) l’immobile continua a essere di proprietà della-OMISSIS-, in forza del contratto di compravendita Rep. n. 9986 Racc. n. 7003, del 2 luglio 2020 stipulato con l’-OMISSIS-s.r.l. (già assegnataria giusta decreto di trasferimento del 4 maggio 2020);
d) la società-OMISSIS-, dopo aver acquistato dalla -OMISSIS-s.r.l. la proprietà dell’immobile, lo ha concesso in locazione, per uso commerciale, giusta contratto stipulato in data 21 giugno 2021 e registrato in data 23 giugno 2021, alla società -OMISSIS-s.r.l. dal 1° luglio 2021 al 23 giugno 2027, vale a dire successivamente alla stipulazione del contratto di cessione di ramo di azienda alla ricorrente -OMISSIS-s.r.l. in data 9 aprile 2021 (allorquando la -OMISSIS-occupava l’immobile sine titulo , essendo scaduto il contratto di affitto del 2016);
e) ne deriva che alla data di presentazione della SCIA di subingresso (10 giugno 2021) da parte della -OMISSIS-, la stessa non aveva la disponibilità dell’immobile;
f) la -OMISSIS-, a far data dal 16 giugno 2022, giusta atto rep. n. 2891 racc. n. 1703, ha ceduto il medesimo ramo di azienda che aveva acquistato dalla -OMISSIS-alla -OMISSIS- s.r.l. (cessione registrata presso la C.C.I.A.A., prot. NA-2022-140717 del 6 luglio 2022), che da allora esercita l’attività di supermercato;
g) dalla visura della -OMISSIS-s.r.l., emerge che in data 20 luglio 2023, vi è stata una cancellazione della posizione REA della stessa nella provincia di Napoli per trasferimento ad altra provincia, con contestuale cessazione dell’attività nella provincia di Napoli.
6.1. Così ricostruita la situazione – e in disparte la questione della eventuale improcedibilità del ricorso avverso l’ordinanza n. -OMISSIS- in quanto superata dall’ordinanza n. 19275 del 30 maggio 2024 – il Collegio ritiene di dover affermare la legittimità dei provvedimenti impugnati, risultando comprovato che né la -OMISSIS- né la -OMISSIS-abbiano (né abbiano avuto) la disponibilità giuridica dell’immobile dove si svolge l’attività di commercio; ciò rende, altresì, irrilevante l’allegata pretermissione delle garanzie di partecipazione procedimentale, atteso che per la natura vincolata dei provvedimenti impugnati, risulta palese che il contenuto dispositivo degli stessi non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (articolo 21- octies , comma 2, legge n. 241 del 1990).
7. In conclusione, i ricorsi e i motivi aggiunti devono essere respinti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) li riunisce;
b) li respinge;
c) condanna le ricorrenti -OMISSIS-s.r.l. e -OMISSIS-s.r.l., in parti uguali e in solido, al pagamento delle spese dei giudizi riuniti, liquidate in favore del Comune di Ottaviano e della -OMISSIS- s.r.l., in questo caso con attribuzione al procuratore che ne ha fatto richiesta, nella misura di euro 4.000,00 (quattromila/00) per ciascuno, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio o altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CH RI GU, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
IA IA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA IA | CH RI GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.