Sentenza 12 giugno 2012
Massime • 1
In caso di annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen., la sentenza emessa dal giudice del rinvio è suscettibile di ricorso in cassazione, oltre che per inosservanza dell'obbligo di uniformarsi alla decisione di annullamento, anche in relazione ai "punti" annullati, a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi e a quelli non decisi dalla Corte di cassazione, in quanto ritenuti assorbiti nel motivo di ricorso accolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2012, n. 25181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25181 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 12/06/2012
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1054
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 3839/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.A. , nato a (omesso) ;
avverso la sentenza del 30/09/2011 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. APRILE Ercole;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baglione Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile M.V. l'avv. Modena Laura, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/11/2007 il Tribunale di Perugia condannava A..S. alla pena di anni otto di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa in relazione ai reati di estorsione continuata, violenza sessuale continuata e minacce gravi in danno di M.V. . Contro la sentenza del 28/04/2009 della Corte di appello di Perugia - con la quale, in parziale riforma della suddetta pronuncia di primo grado, era stata dichiarato non doversi procedere nei confronti del S. in relazione al reato di violenza sessuale per tardività della querela, e, confermata nel resto la decisione appellata, era stata conseguentemente ridotta la pena inflitta - proponevano ricorso per cassazione tanto il Procuratore Generale della Repubblica presso quella Corte quanto l'imputato.
In accoglimento del ricorso del P.M., con sentenza del 17/06/2010 questa Corte di Cassazione annullava la decisione della Corte perugina con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Ancona, rilevando come la motivazione della sentenza gravata fosse affetta da una palese contraddittorietà in quanto, dopo aver riconosciuta un'evidente consequenzialità tra le violenze sessuali e le violenze psicologiche patite dalla persona offesa per iniziativa dello S. , era stata poi ingiustificatamente esclusa la ricorrenza della connessione tra il delitto di estorsione e quello di violenza sessuale che, ai sensi dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, comporta la procedibilità di ufficio per il secondo degli indicati reati.
Con la suddetta sentenza del 30/09/2011 la Corte di appello di Ancona, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma dell'originaria pronuncia di primo grado, dichiarava non luogo a procedere nei confronti del S. in ordine al reato di minacce gravi perché estinto per intervenuta prescrizione, e, riconosciuta, a mente dell'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, la connessione tra gli altri due delitti di estorsione continuata e violenza sessuale continuata, confermava nel resto la pronuncia gravata, riducendo la pena inflitta all'imputato ad anni sette di reclusione ed Euro 1.200,00 di multa.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'Imputato, con atto da lui personalmente sottoscritto, il quale ha dedotto tre motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 624 c.p.p., comma 1, e art. 627 c.p.p., commi 2 e 3, per essersi la Corte di appello di Ancona limitata ad esaminare, in sede di rinvio, le questioni concernenti il menzionato nesso tra i delitti di estorsione e di violenza sessuale, e l'intervenuta estinzione per prescrizione del delitto di minacce, omettendo ogni motivazione sugli altri punti della sentenza che avevano costituito oggetto dei motivi del primo ricorso - attinenti alla lamentata assenza di motivazione circa la contestazione di singoli episodi di contestazione, all'erronea applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 81 c.p. e all'assenza o illogicità della motivazione in ordine ai criteri impiegati per la commisurazione della pena -motivi il cui esame la Cassazione aveva ritenuto assorbito.
2.2. Vizio di motivazione, per mancanza ovvero per manifesta illogicità, in ordine al riconoscimento del nesso teleologia) di cui all'art. 609 speties c.p., comma 4, la cui esistenza la Corte territoriale ha riconosciuta offrendo, però, una giustificazione solo apparente.
2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 81 cpv. e 133 c.p., e mancanza di motivazione, in ordine ai criteri impiegati per la determinazione della pena irrogata, avendo la Corte marchigiana operato la riduzione della sanzione in conseguenza dell'intervenuta dichiarazione di estinzione del reato di minacce, senza esplicitare le modalità di calcolo e di aumento per continuazione con riferimento ai restanti due reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto in quanto il primo motivo del ricorso è fondato.
2. L'art. 624 c.p.p., prevede, come noto, che se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
Ora, in applicazione di tale inequivoca disposizione codicistica, bisogna rilevare come l'effetto ablatorio conseguente alla adozione della prima sentenza di annullamento con rinvio, pronunciata da questa Corte il 17/06/2010 -riguardando direttamente il punto della sentenza di secondo grado della Corte di appello di Perugia nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza della connessione di cui all'art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, tra gli i delitti di estorsione continuata e violenza sessuale continuata contestati al S. , ed aveva conseguentemente dichiarato la improcedibilità, per difetto di querela, con riferimento al secondo di tali reati - non aveva comportato il passaggio in giudicato di quella sentenza per i capi relativi alla condanna per il reato di estorsione continuata (oltre che per quello di minacce, poi dichiarato estinto per intervenuta prescrizione), in quanto i motivi del ricorso a suo tempo presentato dall'imputato non erano stati esaminati, ma ritenuti solo formalmente assorbiti nell'accoglimento di quello formulato dal Procuratore Generale. Con la conseguenza che il nuovo giudice di secondo grado in sede di rinvio avrebbe dovuto pronunciarsi - cosa che non è avvenuta - anche sulle parti della sentenza gravata non esaminate dalla Cassazione ovvero connesse in via essenziale con quella oggetto dell'annullamento, quali quelle attinenti alla lamentata assenza di motivazione circa la contestazione di singoli episodi di contestazione, all'erronea applicazione della disciplina della continuazione di cui all'art. 81 c.p. e all'assenza o illogicità della motivazione in ordine ai criteri impiegati per la commisurazione della relativa pena.
Tanto risulta conforme all'indirizzo esegetico riconoscibile nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale al giudice di rinvio è attribuito potere decisorio solo sui "punti" che hanno formato oggetto dell'annullamento e su quelli ai primi inscindibilmente connessi, per la necessaria interdipendenza logico-giuridica fra le diverse statuizioni, di guisa che l'annullamento di una di esse attrae nella sfera del riesame anche quelle "parti" che, siccome non suscettibili di autonoma decisione, sfuggono alla formazione del giudicato: con l'effetto che è consentita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio in relazione ai "punti" annullati, ed a quelli in rapporto di connessione essenziale con essi, non decisi dalla Corte di cassazione (in questo senso Sez. 1, n. 4882 del 21/03/1996, Velotti, Rv. 204637). Nell'accoglimento del primo motivo del ricorso resta assorbito l'esame del terzo, all'altro strettamente collegato. 3. È, invece, inammissibile il secondo motivo del ricorso perché formulato in termini generici.
Questa Corte ha avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249), Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, censurate come "laconiche" ed "apparenti", senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione impugnata e senza indicare le ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento. Argomenti, quelli formulati nel ricorso, che sono stati proposti in termini assolutamente generici, senza la individuazione delle ragioni per cui l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile, termini che, perciò, impediscono l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia che si atterrà ai principi sopra enunciati nel punto 2, omettendo l'esame della parte di quella sentenza, che deve ritenersi abbia oramai acquisito autorità di cosa giudicata, concernente la sola esistenza della connessione ex art.609 septies c.p., comma 4, n. 4, con il delitto di violenza sessuale continuata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2012