Sentenza 16 ottobre 2002
Massime • 1
I liquami provenienti da impianti di depurazione, ove siano abitualmente smaltiti non attraverso condotte ma mediante rimozione periodica, sono sottoposti alla disciplina sui rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e non a quella sugli scarichi, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, atteso che l'art. 7, comma 3 lett. g), del citato decreto n. 22 classifica quali rifiuti speciali i fanghi prodotti dalla depurazione delle acque.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/10/2002, n. 41468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41468 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO GI - Presidente - del 16/10/2002
1. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 1939
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfonso - Consigliere - N. 45565/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Curatore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio nei confronti di:
AS AN, n. il 26/01/1928 a Fossano;
AS GI, n. il 25/12/1961 a Busto Arsizio;
entrambi elett. domic.ti in Olgiata Roma;
avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 1/2-6-2001;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udito in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Piccialli;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. P.G. Dott. G. Passacantando che ha concluso per:
l'annullamento con rinvio;
Udito il difensore degli imputai, avv. Giorgio Albè del foro di Busto Arsizio il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
AN e GI SS, nelle rispettive qualità di legale rappresentante e direttore di produzione della s.p.a. GIESSE, con stabilimento in Marnate, all'esito delle indagini preliminari conseguenti ad accertamenti della competente AS.L, circa la presenza di liquami fangosi e maleodoranti rinvenuti il 29/7/98 all'interno di un'area boscosa confinante con il suddetto insediamento industriale, venivano tratti al giudizio del Tribunale di Busto Arsizio, per rispondere, in concorso tra loro o comunque in cooperazione, delle contravvenzioni di cui agli artt. 51 co. 2 in rif. co. 1 lett. a) D.Lgs. 22/97 (A) e 674 C.P (B). Gli addebiti ascritti riguardavano, in concreto, l'abbandono o, comunque, il deposito incontrollato, di liquami, ritenuti rifiuti non pericolosi, fuoriusciti da una delle vasche dell'impianto di depurazione, per difetto di manutenzione dell'invaso, con la conseguente diffusione dei fanghi, poi essicatisi e non rimossi, anche all'esterno dello stabilimento. Con la sentenza in epigrafe il giudice di merito, premesso che la consistenza liquida delle sostanze, fuoriuscite durante il trattamento di depurazione, rendeva applicabile alla fattispecie la normativa sulle acque reflue industriali e non quella sui rifiuti, tali non potendo qualificarsi i residui conseguenti all'essiccazione, e che l'ipotesi contravvenzionale astrattamente configurabile, quella dello scarico occasionale di cui all'art. 59 co. 5 del D.Lgs. 152/99, non poteva ricorrere nella specie, in quanto le sostanze, prevalentemente organiche, contenute nei liquami non rientravano tra quelle di cui alle allegate tabelle richiamate (la 5 e la 3/A) dalla citata disposizione penale, assolveva il SS dall'imputazione di cui al capo A, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
per quanto riguarda invece la residua, ne riteneva sussistenti gli estremi oggettivi e soggettivi, dichiarando entrambi gli imputati colpevoli della relativa contravvenzione.
Avverso detta sentenza, limitatamente alla statuizione assolutoria, il P.M. ha proposto impugnazione, qualificata "appello", ma rimesso a questa Corte per competenza ex art. 568 u.c. in rel. 593 c.p.p., nella quale espone censure, di merito e di legittimità, riassumibili nei seguenti termini:
a) il Tribunale avrebbe indebitamente ritenuto che la contestazione degli addebiti fosse limitata al momento della fuoriuscita del liquido dalla vasca, senza considerare che, invece, l'imputazione riguardava anche l'abbandono al suolo dello sostanze contenute dai liquami;
b) le risultanze istruttorie e dibattimentali avrebbero evidenziato la qualificabilità di tali sostanze come rifiuti, come tali definite non solo dagli ufficiali di p.g. e dai tecnici dell'A.S.L. ma anche trattate dagli stessi tecnici e dipendenti della società, essendo lo spargimento del liquame avvenuto, all'interno ed all'esterno dello stabilimento, prima della conclusione del ciclo depurativo e del convogliamento in tubazioni nella pubblica fognatura, a cagione di un vizio intrinseco dell'impianto; peraltro sarebbe emerso che i fanghi venivano abitualmente smaltiti, proprio quali rifiuti, tramite ditte autorizzate all'impiego in agricoltura;
c) comunque, anche a voler applicare la normativa di cui al D. L.gs. n. 152/99,trattandosi di scarico sul suolo, la norma di riferimento sarebbe quella di cui al comma ottavo dell'art. 59,sanzionante tout court la violazione del divieto di cui all'art. 29, le cui disposizioni, peraltro, non richiamano i limiti di accettabilità di cui alle tabelle 3 e 5 dell'allegato 5, bensì quelli della tabella 4, che nella specie sarebbero stati "abbondantemente superati". Il ricorso è fondato.
L'addebito contestato al SS non attiene all'irregolarità dello scarico dei reflui, bensì all'abbandono al suolo dei fanghi contenuti nei liquami fuoriusciti dall'impianto di depurazione. Tali fanghi, come pur si da atto nella sentenza di merito, venivano in precedenza ed abitualmente smaltiti quali rifiuti, conformemente ad una espressa previsione normativa, l'art. 7 co.3 lett. g), che classifica rifiuti speciali, tra gli altri i "fanghi prodotti ...dalla depurazione delle acque reflue..."; classificazione poi confermata dall'art. 48 co. 1 del D.Lgs. 11/5/99 n. 152,a termini del quale "i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti". Non vale ad escludere, ma anzi rafforza tale classificazione, la circostanza che il processo di depurazione non si fosse, nella specie, completato, a cagione della difettosa manutenzione dell'impianto considerato che dei fanghi (se derivati dal regolare procedimento di depurazione o dalla parziale essiccazione dei reflui fuoriusciti e diffusi al suolo poco o punto rileva) la società produttrice aveva comunque (e nella specie a fortiori, tenuto conto dell'incompleta depurazione) l'obbligo di disfarsi.
La giurisprudenza di legittimità al riguardo ha costantemente ricompreso nella categoria dei rifiuti, soggetti alla normativa di cui al D.L.gs. 22/97 e non a quella sugli scarichi (di cui alla L. L.319/76 e all'oggi vigente D.L.gs. 152/99) i liquami provenienti dai trattamenti depurativi e gli stessi reflui, di produzione industriale, ove abitualmente smaltiti, non attraverso condotte e simili nei corpi idrici recettori, ma mediante rimozione periodica (con autobotti e mezzi analoghi, v., tra le più recenti, Cass. 3^ 4/5/2000 n. 1383).
Sulla scorta dei suesposti principi, dai quali il collegio non ritiene di doversi discostare, ritenendosi corretta la contestazione di cui al capo d'imputazione e la conseguente tesi esposta dal ricorrente P.M., la sentenza impugnata, che ha erroneamente modificato l'addebito, va annullata limitatamete al capo a) della rubrica, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale a quo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente alla contravvenzione di cui agli artt. 110,113 c.p.,51 co. 2 in rif. 51 co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 22/97, con rinvio al Tribunale di Busto Arsizio.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 16 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002