Sentenza 3 marzo 2016
Massime • 1
In tema di reati tributari, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale.
Commentari • 3
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1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/03/2016, n. 24691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24691 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2016 |
Testo completo
C 24 69 1/ 1 6 31 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 03/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 45012016 - Presidente - N. FRANCESCO MARIA CIAMPIDott. Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GIUSEPPE GRASSO N. 33590/2015Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere - - Consigliere - Dott. UGO BELLINI - Consigliere - Dott. DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VILLABUONA PIETRO N. IL 27/07/1953 avverso la sentenza n. 883/2015 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal ШанішоManimo falli Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per ll Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Trapani, con sentenza del 9/5/2013, condannò alla pena stimata di giustizia Villabuona Pietro, giudicato colpevole del reato di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 74/2000, per avere, svolgendo l'attività d'imprenditore individuale, omesso di presentare la dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2006, con conseguente evasione dell'IVA per l'ammontare di oltre un milione di euro e, quindi superiore ad €. 77.468,53. 1.1. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 27/1/2014, confermò la sentenza di primo grado.
1.2. Proposto dall'imputato ricorso per cassazione, la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza del 4/12/2014, annullò quest'ultima decisione, rinviando ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, non avendo i giudici di merito (...) correttamente verificato l'ammontare dell'imposta evasa e il relativo superamento della soglia di punibilità, visto che si sono avvalsi, esclusivamente, del processo verbale della Agenzia delle Entrate, quantificando l'evasione in maniera presuntiva, facendo proprie le risultanze dell'accertamento tributario che, come è noto, è strutturato su parametri del tutto lontani e diversi rispetto al sistema probatorio penale e ponendo a carico del Villabuona l'onere di dimostrare il fatto negativo del non superamento della soglia di evasione>>.
1.3. La Corte d'appello di Palermo, quale giudice del rinvio, con sentenza del 28/5/2015, confermò la pronunzia di condanna di primo grado. La Corte palermitana, dopo avere respinto la richiesta di riapertura istruttoria per far luogo a perizia contabile, giungeva ad affermare la penale responsabilità dell'imputato valorizzando una pluralità di circostanze ed evidenze probatorie: l'accertamento fiscale induttivo, pur non potendo costituire fonte probatoria privilegiata in sede penale, rappresentava pur sempre valido elemento d'indagine; l'impresa del Villabuona presentava un qualificato volume d'affari, tanto da trovarsi in regime di contabilità ordinaria e da avere dichiarato per gli anni 2003, 2004 e 2005 ricavi per importi quasi pari a due milioni di euro, con un margine di redditività rispetto ai ricavi superiore al 3,30%; cessata l'attività il 27 dicembre 2006, presentava rimanenze finali provenienti dall'anno 2005 valutate in 4.655.000 euro, nel mentre il valore dei beni ammortizzabili a fine 2005 ammontava a 332.000 euro;
la contabilità risultava essere stata regolarmente tenuta fino all'ottobre 1 2006; le rimanenze finali, al momento della cessazione, ammontanti a 800.000 euro, o erano state cedute, unitamente ai beni strumentali, o, se destinate all'autoconsumo, l'imprenditore avrebbe dovuto comunque far luogo ad autofatturazione (art. 85, TUIR); il credito maturato nei confronti dell'Erario (poco più di 284.000 euro), pur sommato al presumibile credito dell'anno successivo, avrebbe, comunque, potuto coprire solo una parte dell'indebito trattenuto, con un esubero ammontante a non meno di 300.000 euro.
2. Avverso quest'ultima statuizione l'imputato propone nuovamente ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. Pen. e 5 del d. lgs. n. 74/2000. Ancora una volta la Corte di Palermo, violando il precetto del Giudice di legittimità, aveva fondato il proprio convincimento sovra presunzioni e criteri di valutazione valevoli solo in àmbito tributario.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva, da identificarsi nella chiesta perizia contabile, che avrebbe determinato l'esatto ammontare dell'imposta evasa.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo il Villabuona assume essere stati violati gli art. 157, cod. pen. e 129, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente la Corte di merito aveva erroneamente rigettato la richiesta di declaratoria di prescrizione avanzata dalla difesa. Quel giudice aveva affermato che il tempus commissi delicti andava identificato con la data ultima fissata dalla legge per il cd. ravvedimento operoso>>, spostando, così, la data del fatto dal 25/9/2007 al 24/12/2007. Una tale interpretazione non è condivisa dal ricorrente, in quanto il cd. ravvedimento operoso>> rappresenta un utile strumento teso a deflazionare il contenzioso tributario e non costituisce un "secondo termine o una seconda scadenza" per il compimento dell'atto fiscale o per effettuare il pagamento di un tributo>>. Da ciò consegue nella prospettazione impugnatoria che il reato si era consumato per prescrizione in data 25/3/2015, prima della celebrazione del giudizio di rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non supera il vaglio d'ammissibilità in quanto manifestamente infondato. 2 Deve escludersi che la Corte palermitana abbia eluso le indicazioni della Corte di legittimità. Invero, lungi dal fondarsi su un vaglio presuntivo, l'accertamento dell'IVA evasa è stato condotto attraverso una pluralità di indici probatori tratti da una attenta e scrupolosa osservazione dei parametri di univoco riferimento ricavati dalle risultanze aziendali, rese ben attingibili proprio dallo strumento dei conti adottato (contabilità ordinaria). Si è così potuto giungere alla conclusione che, al di là di ogni ragionevole dubbio, era stata evasa imposta IVA d'ammontare ben superiore alla soglia d'incriminazione penale. Così è rimasto incontroverso che per gli anni 2003, 2004 e 2005 erano stati dichiarati ricavi per importi pari quasi a due milioni di euro, con un margine di utile del 3,30%; che, cessata l'attività il 27/12/2006, erano state contabilizzate rimanenze iniziali (trattasi, ovviamente, di quelle finali del 2005) per 4.665.000 euro e un valore dei beni ammortizzabili per 332.000 euro;
che le rimanenze finali alla cessazione erano ammontanti a 800.000 euro. Se si considera che le dette ultime rimanenze, ai sensi dell'art. 85 TUIR avrebbero, in ogni caso dovute essere autofatturate e pur tenuto conto del credito d'imposta vantato, siccome puntualmente ha osservato la sentenza ingiustamente censurata, la somma evasa si colloca sicuramente al di sopra della soglia di cui detto.
3.1. Deve, poi, escludersi che al momento dell'emissione della sentenza d'appello in sede di rinvio il reato si fosse estinto per intervenuta prescrizione. Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, infatti, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 17120 del 20/1/2015, dep. 24/4/2015, Rv. 263251). Nel caso di specie, pertanto, così come correttamente statuito dalla Corte del rinvio, il reato doveva reputarsi commesso decorsi tre mesi dal 25/9/2007, termine previsto per la presentazione della dichiarazione fiscale. La genetica inidoneità del ricorso, a causa della sua inammissibilità, ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza gravata non consente di prendere in considerazione il computo prescrizionale maturato dopo la statuizione del Giudice del rinvio (fra le tante, S.U. 11/7/2001, n. 33542; S.U. 22/4/2005, n. 23428; Sez. I, 4/6/2008, n. 24688; Sez. III, 8/10/2009, n. 42839; Sez. VI, 4/7/2011, n. 32872).
4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa 3 delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 1.000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso in Roma il 3 marzo 2016. SUPREMAL Il Consigliere estensore Il Presidente E T (FrancescM. Ciampi) (Giuseppe Grasso) R O C NOIZ A C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE! FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GIU 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza 4