Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 17120
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

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Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, nel vigente sistema, l'atto di accertamento ha effetti interruttivi della prescrizione, ma non costituisce più condizione di procedibilità dell'azione penale).

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  • 1La tolleranza di 90 giorni per la dichiarazione omessa non salva l’amministratoreAccesso limitato
    Francesco Diana · https://www.eutekne.info/

  • 2Art. 158 - Decorrenza del termine della prescrizione
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    1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 17120
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17120
Data del deposito : 20 gennaio 2015

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