Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
Il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accertamento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, nel vigente sistema, l'atto di accertamento ha effetti interruttivi della prescrizione, ma non costituisce più condizione di procedibilità dell'azione penale).
Commentari • 3
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1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione (1). 2. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente [o continuato] (2), dal giorno in cui è cessata la permanenza [o la continuazione] (2). 3. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/01/2015, n. 17120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17120 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/01/2015
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 211
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - N. 23028/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC OV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 16/07/2013 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Il sig. IC OV ricorre per l'annullamento della sentenza del 16/07/2013 della Corte di appello di Milano che, respingendo la sua impugnazione, l'ha definitivamente condannato alla pena di otto mesi di reclusione inflittagli dal Tribunale di Como per il reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, perché, quale titolare dell'omonima impresa individuale, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, aveva omesso di presentare la relativa dichiarazione annuale dovuta per l'anno d'imposta 2003 per l'importo di Euro 85.982,00.
1.1. Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b), violazione dell'art. 158 cod. pen., perché, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, il reato per il quale si procede si consuma alla data di scadenza del termine stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione dei redditi sicché la prescrizione non decorre dalla diversa data dell'accertamento dell'omissione che i giudici distrettuali hanno erroneamente ritenuto una condizione di punibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è fondato.
3. Il termine di prescrizione del reato di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5, comincia a decorrere dal novantunesimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, comma 2).
3.1. La diversa conclusione cui è pervenuta la Corte di appello, secondo la quale invece la prescrizione decorre dal giorno dell'accertamento della violazione (nel caso in esame il 27/06/2007), si fonda sull'errata applicazione di una risalente e superata giurisprudenza di questa Suprema Corte maturata in un diverso contesto normativo, che in applicazione della L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 21, comma 2, (norma abrogata dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1982, n. 516), aveva affermato il principio secondo il quale in materia di imposte dirette (e non indirette, come nel caso di specie) il reato di omessa dichiarazione dei redditi ha carattere istantaneo con effetti permanenti e si consuma alla scadenza del termine perentorio fissato dalla legge per la presentazione della denuncia dei redditi;
la relativa prescrizione, tuttavia, non decorre dal giorno della consumazione, bensì da quello dell'accertamento definitivo del debito di imposta che condiziona l'esercizio della azione penale (così, tra le tante, Sez. 3, n. 1503 del 07/12/1970, Costantino, Rv. 116665; Sez. 3, n. 3899 del 03/02/1981, Leone, Rv. 148578).
3.2. Attualmente, invece, il verbale di constatazione o l'atto di accertamento della violazione hanno effetti interruttivi della prescrizione e non costituiscono più condizione di procedibilità dell'azione (D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 17; ma già in precedenza, D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516).
3.3. Nel caso di specie, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente è stabilito dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8, che, nella versione vigente all'epoca dei fatti, lo aveva fissato tra il 1 febbraio e il 31 luglio ovvero, in caso di presentazione in via telematica, entro il 31 ottobre.
3.4. La prescrizione decorreva, dunque, dal 30 gennaio 2005 (91 giorno successivo alla scadenza) ed in assenza di sospensioni del dibattimento è maturata il 30/07/2012, in epoca antecedente la sentenza impugnata che deve perciò essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2015