Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 48295
CASS
Sentenza 12 novembre 2004

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Massime1

La mancata effettuazione, da parte del giudice di pace, del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, comma quarto, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, trova giustificazione qualora facciano difetto le condizioni che lo rendano concretamente possibile, come nel caso, verificatosi nella specie, che il querelante non sia comparso ed il querelato non abbia mostrato alcun segno di disponibilità alla conciliazione, senza che, peraltro, alcuna delle parti abbia comunque proposto alcuna tempestiva eccezione.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 770 del 10
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 770 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli avverso la sentenza pronunciata il 22.1.2009 dal giudice di pace di Sorrentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha Data Udienza: 10/10/2012 concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Con sentenza pronunciata il 22.1.2009 il giudice di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 48295
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48295
Data del deposito : 12 novembre 2004

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