Sentenza 12 novembre 2004
Massime • 1
La mancata effettuazione, da parte del giudice di pace, del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29, comma quarto, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, trova giustificazione qualora facciano difetto le condizioni che lo rendano concretamente possibile, come nel caso, verificatosi nella specie, che il querelante non sia comparso ed il querelato non abbia mostrato alcun segno di disponibilità alla conciliazione, senza che, peraltro, alcuna delle parti abbia comunque proposto alcuna tempestiva eccezione.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 770 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 770 Anno 2013 Presidente: MARASCA GENNARO Relatore: GUARDIANO ALFREDO SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli avverso la sentenza pronunciata il 22.1.2009 dal giudice di pace di Sorrentovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano; udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale dott. Giovanni D'Angelo, che ha Data Udienza: 10/10/2012 concluso per l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Con sentenza pronunciata il 22.1.2009 il giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2004, n. 48295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48295 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 12/11/2004
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1711
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 029836/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE ER N. IL 11/01/1958;
avverso SENTENZA del 16/04/2003 GIUDICE DI PACE di SAN SEVERINO MARCHE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA MARIO.
Udita le richiesta di inammissibilità del S.P.G. Dott. V. Meloni. RITENUTO
1 - Il Giudice di Pace di S. Severino Marche ha condannato SE ER ad euro 826,33 per ingiurie nei confronti della moglie (legalmente separata) AC SA DI, lei querelante non comparsa in giudizio, sulla scorta di due testimonianze. Con il ricorso si denuncia:
1 - violazione art. 29/4 D.lgs. 274/00, perché il Giudice non espletava il tentativo di conciliazione;
2 - violazione artt. 28 e 30 D.lgs. 274/00 e mancata rilevazione della remissione tacita di querela;
3 - violazione artt. 495 e 507 C.P.P. per la mancata escussione della teste AC, indicata in lista nell'atto di citazione;
4 - violazione art. 599 C.P. - mancanza di motivazione, in punto di esimente della provocazione;
5 - violazione art. 594 u.co. - mancanza di motivazione in punto di aggravante della presenza di più persone;
6 - violazione art. 62 bis - 69 C.P. - mancanza di motivazione in punto di giudizio di comparazione.
2 - Premesso che nella specie la p.o. non ha proposto ricorso immediato al Giudice di Pace (art. 21 D. Lgs. 274/00), bensì querela, sulla cui scorta si è proceduto ai sensi dell'art. 20 (citazione a giudizio disposta dalla P.G.), i primi due motivi del ricorso pongono questioni interdipendenti, circa la mancata comparizione della persona offesa in giudizio. E risultano entrambi infondati.
Sia in caso di querela, che di ricorso immediato, si applicano le disposizioni dell'art. 29 (tentativo di conciliazione). Viceversa quelle dell'art. 30, per espressa riserva, concernono solo il ricorso della persona offesa, che altrimenti produce gli stessi effetti della presentazione di querela (art. 20 u.p. C.P.P.). Pertanto se la persona offesa non compare in udienza, si verifica improcedibilità solo in caso di "ricorso" (così la lettera della legge). La stessa singolarità dell'istituto del ricorso immediato al giudice di pace, che implica la sua diretta adizione, in ragione del suo previo potere - dovere di conciliazione delle parti, risponde alla natura eccezionale della disciplina del rito rispetto a quello ordinario, come rammenta l'art. 2/1 D. lgs. 274/00, e spiega la ratio della riservata previsione dell'art. 30. Ne segue, per contro, che se l'offeso che non compare è un querelante, non è possibile indurne circa la sua volontà di rinuncia alla punizione del querelato, perché non si è in presenza della presunzione ope legis implicata dalla diretta adizione del giudice di pace, mediante il ricorso immediato. In questa luce è anche manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale, proposta in subordine. Alla luce dell'art. 29/4 D.lgs. il giudice di pace deve provvedere al tentativo di conciliazione sia in caso di querela che di ricorso immediato. La legge, con la locuzione "promuove la conciliazione tra le parti", apparentemente non gli lascia discrezionalità in merito. Pertanto egli non deve procedere all'accertamento di responsabilità penale, se prima non l'ha promossa, pur essendo libero nelle sue modalità di attuazione.
Ma all'evidenza l'uso del verbo indicativo "promuove" dice troppo. Il tentativo di conciliazione, proprio perché tale, deve essere possibile.
La valutazione di tale possibilità non è correlata alla comparizione del querelante. Difatti il tentativo può essere svolto prima dell'udienza, che comunque il giudice può rinviare per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, avvalersi a fine di conciliazione dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private.
Ma se il querelante non compare e nessun segno di disponibilità alla conciliazione emerge in atto da parte del querelato, che può avere autonomo interesse all'accertamento negativo di responsabilità, e non è proposta da alcuna parte eccezione circa il mancato espletamento del tentativo, all'evidenza non è possibile censurare a posteriori la sua mancata promozione. Diversamente si attribuisce alla norma una funzione dilatoria, del tutto inconciliabile con il principio di economia processuale, che all'evidenza la ispira. Ed è esattamente quanto si rileva nella specie.
Il 3^ motivo è inammissibile. La richiesta di audizione della AC era stata formulata dall'accusa, ed il Giudice ha motivato che le testimonianze assunte e le stesse dichiarazioni dell'imputato erano sufficienti per l'accertamento: il motivo risulta pretestuoso. Il 4^ è inammissibile. L'articolo 599 non prevede una condizione di procedibilità, bensì di non punibilità, i cui estremi di fatto sono nella specie implicitamente esclusi dalla motivazione. E non può essere formulata valutazione alternativa di merito in questa sede.
Il 5^ ed il 6^ sono parimenti non consentiti, perché implicano anch'essi valutazioni alternative (scelta di indici di comparazione), rispetto a quelle formulate dal Giudice di merito, laddove la motivazione risulta all'evidenza compiuta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004