Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Le imprese di trasporto pubblico di linea extraurbano in concessione per le quali ricorra il limite numerico stabilito dall'art. 4, comma primo, lett. d), della legge n. 443 del 1985 sono classificabili ai fini previdenziali e assistenziali tra le imprese artigiane anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, come si ricava espressamente dal richiamo alla citata legge n. 443 di cui all'art. 49, comma primo, lett. b), della legge n. 88 del 1989 stessa. Non assumono rilievo in contrario ne' la mancata menzione esplicita del settore artigianato fra quelli elencati nell'ultimo periodo del terzo comma del citato art. 49 (relativo all'ultrattività dei precedenti inquadramenti) - in quanto essa è dovuta al fatto che la nuova normativa non ha apportato in questo settore le innovazioni che invece ha apportato negli altri elencati - ne' il richiamo contenuto nel medesimo terzo comma alle "leggi speciali". Tale richiamo va, infatti, riferito a quelle leggi in materia previdenziale e assistenziale che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati, le quali non trovano diretta e specifica collocazione negli schemi definitori del primo comma art. 49, in quanto presentano rispetto alle attività da esso elencate un carattere di "specialità" che il legislatore ha inteso salvaguardare statuendo l'ultrattività dei relativi inquadramenti già in atto. Questo carattere di specialità non si riscontra, con riguardo al settore del trasporto, negli artt. 1 e 2 della legge n. 1054 del 1960 e nell'art. 4 della legge n. 889 del 1971 in quanto essi hanno finalità ed oggetti diversi rispetto all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, non disciplinando l'attività delle imprese, ma limitandosi a stabilire rispettivamente l'applicabilità al personale degli autoservizi extraurbani della contrattazione collettiva che si applica al personale delle imprese industriali e l'iscrizione obbligatoria nel fondo di previdenza istituito con R.D.L. n. 2311 del 1923 per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1999, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA Presidente
Dott. Alberto EULA Consigliere
Dott. Natale CAPITANIO Consigliere
Dott. Guido VIDIRI Cons. Relatore
Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RA FE, elettivamente domiciliato in Roma, via Pompeo Magno 1, presso lo studio dell' avv. Aniello Costanzo, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Lebotti giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCILE - INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza 17 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Collina, Todaro Antonio e Canterini Luigi giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 250/95 del Tribunale di Potenza depositata il 23.3.95 R.G. 1149/93. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.11.98 dal Consigliere Relatore Dott. Vidiri Guido;
Udito l'avv. Vincenzo Morielli per delega avv. Todaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cinque Alberto che ha concluso per l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso depositato in data 9 aprile 1991 LI AM, titolare di impresa esercente servizio di trasporto pubblico in concessione, esponeva al Pretore di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, che con lettera del 29 giugno 1990 l'INPS, sede provinciale di Potenza, aveva comunicato che da quel momento l'impresa era stata classificata ex art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88, ai fini previdenziali ed assistenziali, quale datrice di lavoro operante nel settore industria. A sostegno della sua richiesta il ricorrente deduceva l'ingiustizia della operata classificazione perché la propria attività era inclusa nell'ambito di quelle disciplinate dalla legge quadro sull'artigianato (l. 8 agosto 1985 n. 443) sicché andava dichiarato il suo diritto all'inquadramento, ai fini contributivi ed assistenziali, nel settore dell'artigianato.
Costituitosi il contraddittorio, il Pretore con sentenza dell'8 maggio 1992 accoglieva la domanda dichiarando che il predetto imprenditore aveva diritto ad essere classificato ai fini assistenziali e previdenziali nel settore dell'artigianato. A seguito del gravame della parte soccombente il Tribunale di Potenza con sentenza del 23 marzo 1995 accoglieva l'appello dell'INPS e per l'effetto rigettava la domanda proposta dal AM. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava preliminarmente come il legislatore abbia inteso, emanando la legge quadro sull'artigianato (n. 443/1985), stabilire i presupposti perché le imprese aventi determinati requisiti (quelli indicati, appunto, negli artt. 2, 3 e 4 stessa legge) possano ottenere l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane. Trattasi di iscrizione che, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della medesima legge "è costitutiva e condizione per le agevolazioni a favore delle imprese artigiane" ovvero di quelle agevolazioni che sono il frutto della potestà delle Regioni (art. 1 legge stessa) di adottare provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dello specifico settore. In buona sostanza l'iscrizione all'albo costituisce il presupposto per fruire delle agevolazioni previste in via generale dalla stessa legge quadro, che nulla hanno a che vedere con le agevolazioni tributarie e previdenziali.
Orbene, se l'art. 49 l. 9 marzo 1989 n. 88 ha attribuito all'INPS il potere di classificare i datori di lavoro ai fini assistenziali e previdenziali ed in particolare ha stabilito che rientrano nel settore artigianato le attività di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443, è anche vero che restano comunque validi gli inquadramenti già
in atto nel settore dell'industria derivanti da leggi speciali(comma terzo art. 49) tra i quali indubbiamente va annoverato quello stabilito dalla legge n.889 del 1971, che - nel disporre l'iscrizione obbligatoria al Fondo di previdenza per il personale addetto ai servizi pubblici di trasporto, istituito con r.d. 2311/1923, di tutto il personale comunque addetto all'esercizio di un servizio di trasporto in concessione - prevede un regime contributivo unico, il quale non consente che possa operarsi una distinzione tra imprese maggiori aventi carattere industriale ed imprese minori per le quali dovrebbe invece valere la contribuzione stabilita per le imprese artigiane.
Avverso tale decisione LI AM propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l'INPS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il AM deduce violazione e falsa applicazione della legge 29 ottobre 1971 n. 889 nonché degli artt. 3 e 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, violazione e falsa applicazione dell'art. 49 della legge 9 marzo 1989 n. 92 nonché vizio di motivazione(art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.). In particolare il ricorrente fa rilevare in primo luogo che al momento dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 non era in atto alcun inquadramento della sua impresa nel settore industria in quanto detta impresa risultava inquadrata nel settore artigianato. Nella legge n. 889/1971 non si trovava affatto affermato, come invece ritenuto erroneamente dal Tribunale, il principio dell'inquadramento nel settore industria delle imprese che esercitano il servizio di trasporto pubblico, trovandosi soltanto affermato il principio della obbligatoria iscrizione al fondo speciale di previdenza, di cui all'art. 8 del r.d.l. 19 ottobre 1923 n. 2311, per i dipendenti delle predette aziende, con il conseguente obbligo delle stesse di garantire tutte l'identico trattamento previdenziale ai propri dipendenti e di versare gli stessi contributi. Tale uniforme disciplina non poteva però avere anche un effetto qualificante della natura dell'azienda, perché quest'ultima trova normalmente la sua qualificazione soltanto nella legge ed in particolare nell' accertamento in concreto del possesso dei requisiti previsti dagli artt. 3 e 4 della citata legge 443/1985. Per disconoscere il diritto all'inquadramento tra le imprese artigiane dell' impresa ricorrente, regolarmente iscritta al relativo albo, l'INPS avrebbe dovuto disconoscere l'esistenza per la ditta stessa dei requisiti stabiliti dagli artt. 3 e 4 della legge n.443 del 1985, e, quindi, promuovere un nuovo accertamento degli stessi o nella fase di merito del giudizio in corso o facendo ricorso all'apposito procedimento amministrativo previsto dall'art. 7 della citata legge n. 443 del 1985. Per concludere, se era vero che l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non attribuisce all'impresa iscritta la qualifica artigiana in modo definitivo ed indiscutibile, era pur vero che, in assenza di qualsiasi contrario nuovo accertamento, doveva ritenersi sempre valido ed efficace quello esperito dalla Commissione provinciale, all'atto dell'iscrizione, in ordine appunto alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge n.443 del 1985 sicché doveva confermarsi il diritto della ditta ricorrente ad essere considerata impresa artigiana ai fini previdenziali ed assistenziali.
Il ricorso è fondato e pertanto merita accoglimento. Per un ordinato iter motivazionale appaiono necessarie alcune preliminari considerazioni sulla legge 9 marzo 1989 n. 88, e segnatamente sul disposto dell'art. 49 di tale legge. Su tale norma il Tribunale ha fondato la sua conclusione ritenendo che la legge 29 ottobre 1971 n. 889 - nel disporre l'iscrizione obbligatoria nel fondo di previdenza istituito con r.d.l. 2311/1923 per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto senza operare una distinzione tra imprese di grandi o piccole dimensioni - debba considerarsi una disciplina speciale che, ai sensi del terzo comma del citato art. 49, comporta la <ultrattività> della precedente classificazione e, quindi, la natura industriale della società ricorrente.
Questa Corte di Cassazione ha riconosciuto la portata generale, con conseguente validità anche per il settore artigianato, del criterio dell'<ultrattività> delle classificazioni di cui all'art. 49 l. n.88 del 1989. A ciò induce in primo luogo la ratio sottesa alla suddetta disposizione, diretta da un lato a dettare nuovi ed esaurienti criteri generali di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali ed assistenziali per procedere ad un riordino dell'intera materia, e dall'altro ad evitare, però - attraverso la normativa transitoria - il verificarsi di drastici ed improvvisi ridimensionamenti di <posizioni previdenziali costituite e di interessi ritenuti meritevoli di tutela ancorché non qualificabili in termini di diritti quesiti>( così testualmente : Cass. , Sez. Un., 18 maggio 1994 n. 4837). Come è stato già osservato da questa Corte <se è vero che la generale ultrattività degli inquadramenti pregressi ritarda l'attuazione integrale della norma e non è scevra di inconvenienti, è del pari incontestabile che l'applicazione contestuale ed indiscriminata del nuovo sistema classificatorio nei confronti di tutti i datori di lavoro avrebbe prodotto conseguenze non a torto definite telluriche e sconvolgenti, poiché avrebbe comportato la riclassificazione, in base ai criteri di cui all'art. 49, di decine di migliaia di imprese (specialmente di quelle produttrici di servizi, precedentemente inquadrate nel settore industria ed ora collocate nel terziario), con il prevedibile aumento del contenzioso e l'accentuarsi dello stato di confusione e di incertezza del diritto;
avrebbe pesantemente inciso sulle previsioni dei costi e sui programmi economici di moltissimi datori di lavoro che, per effetto della nuova e diversa classificazione previdenziale, avrebbero potuto perdere il diritto a benefici ed a provvidenze varie connesse al precedente inquadramento> (cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 18 maggio 1994 n. 4837 cit.). Orbene, è evidente che le considerazioni ora riportate non possono avere che un unico significato valido per la generalità dei datori di lavoro e, quindi, anche per quelli che sono titolari di imprese artigiane.
Nè assume alcun rilievo il mancato richiamo nell'ultima parte dell'art. 49 al settore artigianato, in quanto tale omissione trova una evidente ed agevole spiegazione nel fatto che contrariamente a quanto avviene per altri comparti, in cui il passaggio dalla vecchia alla nuova classificazione presenta tratti di marcata innovazione (ad es. con il passaggio delle imprese produttrici di servizi da imprese industriali ex art. 2195 c.c. ad imprese inquadrabili nel terziario), la classificazione delle imprese artigiane ai generali fini previdenziali ed assistenziali continua ad avvenire sulla base delle precedenti discipline sul l'artigianato, come si ricava espressamente dal richiamo alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui alla lettera b) dell'art. 49 l. n. 88/1989.
La sentenza impugnata nel rigettare la richiesta della società, ha sostenuto che l'impresa del AM doveva considerarsi industriale sulla base del disposto dell'art. 2 l. 22 settembre 1960 n. 1054, e specificamente sulla base della contrattazione collettiva (applicabile a tutti i lavoratori di imprese di trasporti, indipendentemente dal limite dimensionale dell'impresa), che è quella per le imprese industriali, ed a tal fine ha richiamato la sentenza 6 novembre 1989 n. 4630 di questa Corte. Premesso che la sentenza ora menzionata riguarda una fattispecie diversa da quella in esame e non dà compiuto conto di quanto statuito dalla legge n. 88 del 1989, in relazione alle affermazioni del giudice d'appello va obiettato che per la classificazione dell'impresa a fini previdenziali risulta decisiva la natura dell'attività da essa spiegata, intesa nei suoi profili oggettivi, e non certo il carattere della contrattazione collettiva applicabile ai dipendenti (cfr. al riguardo Cass. 11 settembre 1997 n. 8932). L'art. 49 della legge n. 88 del 1989 fa chiaro riferimento nell'indicazione delle categorie qualificatorie alla specifica natura dell'attività spiegata dall'impresa, e per quanto riguarda il settore dell'artigianato richiama espressamente la legge n. 443 del 1985, la quale, muovendosi nell'ambito dei criteri enunciati dall'art. 2083 c.c. - richiede, a sua volta, per il riconoscimento dell'impresa artigiana la direzione personale dell'imprenditore e ben predeterminati limiti dimensionali (cfr. art. 2, 3 e 4 l. n.443/1985), sicché, come è stato osservato in dottrina, i limiti in termini quantitativi dell'impresa finiscono per precisare quando il lavoro dell'imprenditore possa considerarsi prevalente(cfr. in tali precisi termini: Cass. 11 settembre 1997 n. 8932 cit.). Nè per andare in contrario avviso può addursi il carattere speciale delle disposizioni degli artt. 1 e 2 della legge 22 settembre 1960 n.1054 e dell'art. 4 della legge 29 ottobre 1971 n. 889, e la loro
<ultrattività> per la classificazione dell'impresa "ai fini previdenziali ed assistenziali" ex art. 49, comma 3, ultima parte della legge 9 marzo 1989 n. 88. Con il principio di specialità si fa riferimento a quel rapporto tra due fattispecie normative di cui una (c.d. norma speciale) ha tutti gli elementi dell'altra (c.d. norma generale) ed inoltre uno o più elementi caratteristici che le attribuiscono una funzione specializzante.
L'ambito più ristretto della norma speciale, che costituisce un settore di quella generale, spiega perché la prima trovi applicazione a preferenza della seconda;
ed infatti, se la norma generale si applicasse a preferenza di quella speciale, questa non avrebbe nessuna efficacia in quanto le ipotesi in essa previste sono contemplate tutte in quella generale che ha un più vasto ambito. Per di più, per configurarsi un rapporto di specialità tra due norme è necessario che le stesse siano indirizzate alla tutela di un medesimo bene, presentino, cioè, una ratio comune per perseguire finalità omogenee, non potendosi prospettare una relazione di specialità tra disposizioni cui sono sottese finalità differenziate e che sono destinate ad operare in settori e/o aree del tutto diverse, perché in tali casi l'esigenza di realizzarne la funzione impone che ambedue le disposizioni trovino integrale applicazione attraverso un effettivo(e non apparente) concorso di norme. Ciò spiega perché, nell'esaminare il comma terzo dell'art. 49 l. n.88 del 1989, la dottrina abbia evidenziato come rimangano, pur dopo l'entrata in vigore della suddetta legge, validi quegli inquadramenti già in atto aventi ad oggetto singole attività che, non enunciate espressamente nel comma 1 dello stesso articolo 49, presentino rispetto a queste ultime un carattere, appunto, di specialità, che il legislatore ha inteso salvaguardare, statuendone, con la <ultrattività>, la permanenza in vita;
e perché la suddetta dottrina abbia, seppure a titolo meramente esemplificativo, richiamato le leggi 5 agosto 1979 n. 502(sulle aziende alberghiere), 20 novembre 1986 n. 778(sulle imprese di allevamento di bestiame), 11 agosto 1974 n. 252 ( sulle associazioni sindacali e sui partiti politici), 15 giugno 1984 n. 240 (sulle imprese di cooperative di prodotti aziendali e zootecnici) e 5 aprile 1985 n. 126 (sulle imprese di coltivazione di funghi). Ed invero , il rapporto tra genus e species viene qui a porsi non in termini di soggetti o istituti gestori di forme assicurative in alternativa o in sostituzione dell'INPS, ma unicamente in termini di concrete e specifiche attività, considerate nella loro natura e nelle loro caratteristiche per una (generale) classificazione a tutti i fini previdenziali ed assistenziali. Non mancano, infatti, in materia previdenziale ed assistenziale disposizioni che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati e che, non trovando diretta e specifica collocazione negli schemi definitori dell'art. 49, finiscono proprio in ragione del principio di specialità per determinare un restringimento degli ambiti applicativi di tale norma.
Una siffatta situazione non ricorre per quanto attiene al settore dell'artigianato, atteso l'espresso richiamo contenuto nella lettera b) del comma 1 dell'art. 49 nonché il riferimento alla legge 8 agosto 1985 n. 443, che come legge quadro include le imprese di trasporto (senza alcuna distinzione tra le stesse), sebbene in presenza di un ben individuato limite numerico( cfr. lettera d) comma 1, art. 4 legge n. 443 del 1985) tra quelle classificabili come artigiane, in linea con quanto disposto, pur se a diverse condizioni, dalla precedente normativa ( cfr. lettera d) comma 2 dell'art. 2 legge 25 luglio 1956 n. 860).
Consegue da quanto sinora detto che il ricorso va accolto, e la sentenza impugnata va cassata.
Alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nel Tribunale di Matera, il quale procederà ad un nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi innanzi enunciati.
Al giudice di rinvio va altresì rimessa la statuizione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Matera anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 1999