Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1999, n. 1137
CASS
Sentenza 10 febbraio 1999

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Le imprese di trasporto pubblico di linea extraurbano in concessione per le quali ricorra il limite numerico stabilito dall'art. 4, comma primo, lett. d), della legge n. 443 del 1985 sono classificabili ai fini previdenziali e assistenziali tra le imprese artigiane anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989, come si ricava espressamente dal richiamo alla citata legge n. 443 di cui all'art. 49, comma primo, lett. b), della legge n. 88 del 1989 stessa. Non assumono rilievo in contrario ne' la mancata menzione esplicita del settore artigianato fra quelli elencati nell'ultimo periodo del terzo comma del citato art. 49 (relativo all'ultrattività dei precedenti inquadramenti) - in quanto essa è dovuta al fatto che la nuova normativa non ha apportato in questo settore le innovazioni che invece ha apportato negli altri elencati - ne' il richiamo contenuto nel medesimo terzo comma alle "leggi speciali". Tale richiamo va, infatti, riferito a quelle leggi in materia previdenziale e assistenziale che fanno riferimento a ben individuate forme di attività lavorative con propri e peculiari connotati, le quali non trovano diretta e specifica collocazione negli schemi definitori del primo comma art. 49, in quanto presentano rispetto alle attività da esso elencate un carattere di "specialità" che il legislatore ha inteso salvaguardare statuendo l'ultrattività dei relativi inquadramenti già in atto. Questo carattere di specialità non si riscontra, con riguardo al settore del trasporto, negli artt. 1 e 2 della legge n. 1054 del 1960 e nell'art. 4 della legge n. 889 del 1971 in quanto essi hanno finalità ed oggetti diversi rispetto all'art. 49 della legge n. 88 del 1989, non disciplinando l'attività delle imprese, ma limitandosi a stabilire rispettivamente l'applicabilità al personale degli autoservizi extraurbani della contrattazione collettiva che si applica al personale delle imprese industriali e l'iscrizione obbligatoria nel fondo di previdenza istituito con R.D.L. n. 2311 del 1923 per tutto il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1999, n. 1137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1137
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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