Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di condanna generica ai danni (art. 539 cod. proc. pen.), non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice penale, il quale, contro la richiesta della parte civile di rimettere la liquidazione del danno al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 7.1.1999
Dott. AN Romano Consigliere SENTENZA
Dott. Oreste Ciampa Consigliere N.46
Dott. Tito Garribba Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giuseppe La Greca Consigliere N.35470//1998
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: ESEMPIO EL PARTE CIVILE AVVERSO
la sentenza del 6 maggio 1998 della Corte d'appello di Napoli;
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori avv.ti Giuseppe Vitiello per il ricorrente e Sossio Manzo per l'imputato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
p.
1. Con sentenza del 6 maggio 1998 la Corte d'appello di Napoli, riformando la decisione di primo grado, dichiarava Di AT AN colpevole del reato di falsa testimonianza e lo condannava a congrua pena nonché al risarcimento dei danni morali patiti dalla parte civile Esempio EL, che liquidava in via equitativa nella somma di lire cinquecentomila.
Ricorre per cassazione la parte civile, chiedendo l'annullamento della sentenza:
1. in ordine alla liquidazione del danno, perché effettuata nonostante ne fosse stata chiesta la determinazione in separato giudizio;
censura inoltre che sia stata esclusa l'esistenza di danni patrimoniali, che sarebbero consistiti nelle spese sopportate nel corso del giudizio civile;
2. in ordine alla liquidazione delle spese processuali sostenute nei primi due gradi del giudizio penale, perché sarebbero state determinate in violazione della tariffa forense senza tenere conto dell'impegno difensivo profuso.
p.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Dalla disposizione dettata dal primo comma dell'art. 539 cod.proc.pen., secondo cui "il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno, pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile", si ricava che l'ipotesi normale è certamente quella della liquidazione del danno da parte del giudice penale;
solo quando si renda necessario - non per la richiesta della parte, ma per l'oggettiva impossibilità di provvedere - separare la decisione sull'an debeatur da quella sul quantum debeatur, verrà emessa condanna generica.
Non incorre dunque nel vizio di ultrapetizione il giudice penale, il quale, contro la richiesta della parte civile di rimettere la liquidazione del danno al giudice civile, provveda alla liquidazione immediata (Cass. 17.1.1985, rv 168505). È manifestamente infondata anche la doglianza relativa alla mancata condanna al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dalle spese sopportate nel giudizio civile, poiché tali spese non ineriscono al reato di falsa testimonianza, bensi sono conseguenza dell'illecito civile dedotto in quel giudizio.
Infine è inammissibile, per difetto di specificità, il secondo motivo con cui il ricorrente si duole dell'inosservanza della tariffa forense nella liquidazione degli onorari, diritti e spese ad esso spettanti per la difesa svolta in entrambi i gradi del giudizio. Invero, non avendo il ricorrente presentato la nota dettagliata - che pur si era espressamente riservato di esibire - contenente la specificazione delle voci e dei relativi importi che il giudice avrebbe omesso di liquidare o avrebbe liquidato in misura insufficiente, questa Corte non è in grado di rilevare la sussistenza del vizio denunciato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta equa, di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999