Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
R 11 7 35 /0 1 IN NOME DEL OPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. N. 12114/98 LAVOROSEZIONE Cron. N. 3653 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Angelo Grieco -Consigliere- Ud. 12.12.2000 Guido Vidiri 2. 3. - Rel. Consigliere- r Alessandro De Renzis -Consigliere- 4. Camillo Filadoro -Consigliere- 5. Aldo De Matteis CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 3000 1-7 FEB. 200T sul ricorso proposto IL CANCELLIERE DA ES NT, elettivamente domiciliato in Roma presso la CANCELLERIA Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dall'Avv. Pasquale Del Guercio del foro di Avellino Ricorrente
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE- INPS-, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente do- miciliato in Roma, Via della Frezza 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio ith 5371 2 Starnoni e Mario Passaro per procura in calce al ricorso 7: Intimato Q per la cassazione della sentenza n. 162/98 del Tribunale del La- voro di Avellino del 10.2.1998/25.2.1998 nella causa iscritta al R.G. n. 89 dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2000 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pietro Ab- britti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, depositato il 22.7.1994, TO ST conveniva davanti al Pretore del lavoro di Avellino l'INPS per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità di cui all'art. 1 della legge n. 222/1984. Esponeva al riguardo di essere affetto da numerose patologie che riducevano la sua capacità lavorativa al di sotto di un terzo. L'INPS costituendosi contestava la domanda. All'esito l'adito Pretore, ammessa ed espletata consulenza tecni- ca di ufficio, con sentenza del 19.4.1996 accoglieva la domanda. Proposto gravame da parte dell'INPS, il Tribunale di Avellino, rinnovata la consulenza tecnica di ufficio, in riforma della deci- sione pretorile, rigettava la domanda proposta dal ST. Il Tribunale in particolare escludeva, in base agli accertamenti compiuti dal consulente di secondo grado, che le infermità ri- scontrate sull'assicurato fossero tali da determinare una perma- ply 3 nente riduzione a meno di un terzo delle sue capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini. Contro tale sentenza ricorre per cassazione il ST con due mo- tivi. L'intimato INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, nel denunciare violazione dell'art. 149 della legge n. 533 del 1963, sostiene che il giudice di appello non ha tenuto conto minimamente dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, verificatosi nel corso del processo, essendo emersa dalle certificazioni prodotte una coxartrosi bila- terale, mentre il consulente tecnico di ufficio aveva diagnosticato una coxofemorale a destra. Lo stesso ricorrente aggiunge che dalla documentazione sanitaria risultavano “note di osteoporosi bilaterale", completamente ignorate dallo stesso consulente. La doglianza esposta non ha pregio e non merita, quindi, di essere condivisa. Il Tribunale, esaminate sulla scorta della consulenza tecnica di ufficio le varie patologie, ha precisato che la documentazione, prodotta dal ST all'udienza di discussione, non evidenziava sue sopravvenute nuove infermità o un aggravamento di quelle già rilevate dal consulente. Trattasi di valutazione riservata al giudice di merito e non su- scettibile di censura in questa sede di legittimità, essendo state pl 4 enunciate in modo logico e coerente le ragioni del convincimento circa l'insussistenza di aggravamenti. Con il secondo motivo il ricorrente, nel dedurre omessa, o, co- munque, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, si duole in particolare del fatto che il Tribunale si sia riferito soltanto alla consulenza tecnica di ufficio di secondo grado senza alcuna confutazione delle conclusioni della consu- lenza di primo grado. Rileva altresì che Tribunale non ha indicato i criteri, che lo hanno indotto a negare l'esistenza di gravi pato- logie accertate in primo grado. Anche questa censura non è fondata. Per consolidato indirizzo giurisprudenziale, che questa Corte condivide con convinta adesione, il giudice di appello, quando ritiene di dover uniformare la propria decisione al parere del nuovo consulente, non è tenuto a compiere in modo espresso e particolareggiato una confutazione delle difformi risultanze degli accertamenti tecnici espletati in prime cure, perché tale confuta- zione, se e in quanto contenuta nell'elaborato dell'ultimo consu- lente, deve ritenersi implicita nell'adesione alle conclusioni del medesimo consulente (Cass. sentenza n. 277 del 1990; Cass. sentenza n. 322 del 1986; Cass. sentenza n. 2005 del 1984). Il Tribunale, contrariamente a quanto assume il ricorrente, si è attenuto a tali principi nel caso di specie, atteso che nel disporre la nuova consulenza e nell'accogliere le relative conclusioni ne- cessariamente ha effettuato un raffronto e quindi una compara- Ң RQ. 12114/98 5 zione critica delle relazioni del primo e del secondo consulente in tal modo giungendo, dopo dettagliata analisi delle varie patolo- gie, ad escluderne l'incidenza sulla riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro del ST in occupazioni confacenti alle sue attitudini. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigetta- to. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, essendosi l'intimato INPS a depositare solo procura.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addì 12 dicembre 2000 Presidente Il Consigliere relatore estensore helo Alessanho de Reusis Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I D , Depositata in Cancelleria O L L 0 O 1 B A . . oggi, 7 FEB 2001 I S T S N D R A M OL ABORATORE A A 3 T ' T , 7 L E S DI CANCELLERIA - A L R 8 S O E - E P D 1 P M I 1 S I S I N E N A E G D G S O G E I T E A A L N D E O E S T , E T L O I L R R I E T S D D I G O E R :