Sentenza 29 gennaio 2010
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, dopo la formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero che aveva in precedenza espresso parere contrario sul ricorso immediato presentato dalla persona offesa, dichiari inammissibile il ricorso stesso, disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/01/2010, n. 6420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6420 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato L. - rel. Presidente - del 29/01/2010
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 124
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 13150/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IL MO, N. IL 22/09/1940;
contro
1) ER ER, N. IL 30/01/1952;
avverso l'ordinanza n. 431/2003 GIUDICE DI PACE di FIRENZE, del 10/11/2005;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO LUIGI CALABRESE;
lette le conclusioni del PG Dott. Vincenzo Geraci, che ha chiesto l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
OSSERVA
RI EM, costituito parte civile nel procedimento
contro
ER AT, impugna per Cassazione, denunciandone l'abnormità, l'ordinanza del 10 novembre 2005 con cui il giudice di pace di Firenze ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso immediato presentato dalla p.o. e disposto la restituzione degli atti al PM.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Giova premettere che, nella specie, il giudice ha adottato l'impugnato provvedimento una volta esaurita l'istruttoria e rassegnate le conclusioni delle parti,e ciò sul presupposto di un arresto giurisprudenziale di questa Corte inteso nel senso che, quando il PM esprime la propria contrarietà in ordine alla citazione della persona cui il reato è attribuito, il giudice vi si deve uniformare, essendogli quindi preclusa la possibilità della convocazione delle parti, cui, per contro, nella specie era stato dato corso.
Ciò posto, in aggiunta alle puntuali deduzioni del ricorrente, vale solo aggiungere che la Corte delle leggi (ord. 43/07), nel dichiarare la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 27, commi 1 e 3, lett. d) e comma 4, ha ricordato come - nel caso di giudice adito a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 21 e dissenziente circa il parere contrario alla citazione espresso dal PM - la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile la trasmissione degli atti al PM affinché questi possa procedere nelle forme ordinarie. Nel caso che ci occupa, invece, il PM richiesto dal giudice di pace di formulare l'imputazione a seguito della manifesta sua contrarietà alla citazione, aveva corrisposto alla richiesta.
Pertanto, la fase in cui - stante l'iniziale dissenso del PM - potevano essere restituiti gli atti a quest'ultimo, era ormai definitivamente esaurita in ragione dell'irretrattabile esercizio compiuto dell'azione penale.
In tali condizioni, la regressione disposta col provvedimento in oggetto, non può che risultare indebita e destinare alla abnormità il medesimo, specie in considerazione della fase in cui era ormai giunto il giudizio.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, è nel senso che "l'indebita regressione" costituisce sintomo dell'abnormità dell'atto.
P.Q.M.
La Corte annulla s.r. l'impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti al giudice di pace di Firenze per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2010