Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2002, n. 10129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10129 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
+ 1 1 29/ 02 REPUB LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente R.G.N. 9207/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 27702 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep. 2003 Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 19/03/02 Dott. Walter CELENTANO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENT ENZA per diritti €3.10 13 LUG. 2002 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE CH CL, TT LO, TT IA, TT NZ, TT EL, in qualità di eredi di TT ERMINIO, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 22, presso l'avvocato RAFFAELE BONFIGLIO, che li rappresenta e difende giusta unitamente all'avvocato PIERLUIGI BUZZANCA, NCELLERI procura a margine del ricorso;
ricorrenti -
contro
EMMEDI SNC DI IL MA, IL DI E CI, in persona del Curatore Laura 2002 PALLAVICINI domiciliato in ROMA VIALE * 632 Gilardoni, elettivamente -1- UN BUOZZI 68, presso l'avvocato FRANCO MELONI, che rappresenta e difende unitamente all'avvocatolo FRANCESCO SANTUARI, giusta procura in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 2751/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 15/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/2002 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato BONFIGLIO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato APICE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nei giorni 8 e 9 Luglio 1992 il Fallimento della s.n.c. Emmedi di VI AR, VI IN e RA NO conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Milano CH LA nonché gli eredi del defunto OT ER nelle persone di OT RE, OT IA, OT ZI OT AN, chiedendo che venisse dichiarata, ai sensi degli artt. 2901 C.C. e 66 L.F., l'inefficacia dell'atto di compravendita stipulato in data h 14.7.1987 con scrittura privata autenticata fra VI AR ed i coniugi OT ER e CH LA, avente ad oggetto 1'immobile, adibito a negozio, sito in Milano viale Tibaldi conseguentemente che ne venisse dispostan.26 e l'acquisizione all'attivo fallimentare. A sostegno deduceva che: pur risultando nell'atto di compravendita la quietanza dell'avvenuto pagamento del prezzo, la venditrice VI AR aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni al curatore di aver percepito solo la somma di £ 25.000.000 anziché quella di £ 102.000.000; tra OT ER, acquirente insieme alla 3 moglie dell'immobile, e RA NO, marito esisteva una relazione d'affaridella venditrice, costituita, tra l'altro, nella fornitura di prodotti alimentari alla società fallita;
- NI CO, creditore per forniture alla s.n.c. Emmedi di merci poi rivendute da OT e RA NO, aveva pignorato nei confronti della VI AR, quale socia illimitatamente responsabile e prima dell'alienazione dello immobile, i canoni di locazione dovuti dal conduttore dell'immobile adibito a negozio;
contratto di la stipulazione del compravendita era stato comunicato con notevole ritardo al creditore procedente ed al conduttore;
- la compravendita aveva pregiudicato i diritti del NI e quelli della massa dei creditori in conseguenza del fallimento e di tale pregiudizio erano consapevoli gli acquirenti. I convenuti si costituivano e contestavano la fondatezza della domanda, negando che fossero esistiti rapporti commerciali fra il defunto OT ER ed il RA e che il loro avesse conosciuto all'epoca dante causa dell'acquisto dell'immobile l'esistenza del pignoramento sui canoni. Precisavano altresì che avevano comunicato l'avvenuto trasferimento dell'immobile con lettera del 7.2.1989, non appena erano venuti а conoscenza del pignoramento, rilevando che il ritardo al riguardo era dipeso dalla complessa situazione successoria venutasi a creare ed escludevano infine che OT ER e la moglie CH LA fossero stati avrebbeconsapevoli del pregiudizio che l'atto potuto arrecare ai creditori della s.n.c. Emmedi in quanto l'insolvenza della società era emersa solo h dopo alcuni anni. Con sentenza del 20.6.1996 il Tribunale dichiarava l'inefficacia nei confronti del Fallimento dell'atto di compravendita, dichiarando 1'immobile acquisito all'attivo del Fallimento medesimo. Proponevano impugnazione CH LA ed i siOT ed all'esito del giudizio, nel quale costituiva il Fallimento, la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 4.11.1998-15.11.1999 condannando gli appellanti respingeva il gravame, alle ulteriori spese del grado. Dopo aver richiamato in linea di principio i presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, rilevando che 1'"eventus 5 damni" sussiste non solo quando l'atto dispositivo abbia provocato od aggravato con la perdita parziale o totale del bene lo stato d'insolvenza del debitore ma anche quando abbia determinato solo una maggiore difficoltà nell'esazione coattiva dei crediti con la commutazione in denaro dei beni immobili e che il "consilium fraudis" consiste nella consapevolezza da parte del terzo acquirente dell'idoneità dell'atto dispositivo a produrre le conseguenze patrimoniali negative,suddette h Osservava la Corte d'Appello che dalle prove testimoniali espletate e dalla copiosa documentazione prodotta era risultata la presenza dei suddetti presupposti. Al riguardo precisava, in ordine all'"eventus damni", che la vendita del negozio aveva arrecato pregiudizio al NI ed aggravato lo stato d'insolvenza della società e dei soci illimitatamente responsabili in quanto l'immobile, di proprietà della socia VI AR illimitatamente responsabile, costituiva l'unico bene di un certo valore economico ed, in ordine al "consilium fraudis", che OT ER, in considerazione delle sue relazioni d'affari con RA NO, socio della s.n.c. Emmedi, non 6 poteva ignorare né la modesta consistenza patrimoniale della società fallita né che il pignoramento effettuato dal NI sui canoni relativi all'immobile acquistato insieme alla moglie riguardava un credito vantato nei confronti conseguenza che egli era della società, con la pienamente consapevole che la vendita dell'immobile avrebbe inciso sullo stato di solvibilità della società medesima, come del resto si desumeva anche dall'anomalo comportamento degli acquirenti che avevano omes so di richiedere all'inquilino il h dipagamento dei canoni e, per lungo tempo, comunicare l'avvenuto acquisto al creditore procedente oltre che al conduttore. Riteneva infine priva di valore confessorio nei confronti del Fallimento la quietanza di pagamento contenuta nell'atto di vendita e rilevanti gli elementi di segno contrario costituiti dalla mancanza di riscontri in merito al pagamento di una differenza di £ 77.000.000, osservando che in ogni caso, indipendentemente dal pagamento del prezzo, l'atto di vendita aveva comunque determinato una maggiore difficoltà nel soddisfacimento del credito del NI ed, a seguito del fallimento, anche della massa dei creditori. 7 Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione CH LA nonchè OT RE, OT IA, OT ZI e OT IE, quali eredi di OT ER, deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso il Fallimento Emmedi s.n.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e/o contraddittoria motivazione nonché violazione e/o falsa applicazione degli e 2901 C.C., 66 L.F.. artt. 2697, 2727 e segg. d'Appello abbia ritenuto Lamentano che la Corte 1 πrequisito dell eventusprovata l'esistenza del damni" in presenza di un solo atto di vendita, nonostante la situazione patrimoniale della società fosse tale da soddisfare le ragioni creditorie anche dopo la compravendita dell'immobile, non essendo state lese le garanzie, in considerazione del relativo prezzo di £ 130.000.000, di cui £ 102.000.000 versati in contanti e £ 28.000.000 corrisposti mediante accollo del mutuo, come risultava dalla relativa quietanza, а nulla rilevando che una parte del prezzo pagato, pari a £ 70.000.000, поп sia stata trovata nel patrimonio 8 della debitrice. La censura è infondata, avendo la Corte d'Appello richiamato consolidati principi in materia, di cui ha fatto poi corretta applicazione con una motivazione che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune da vizi logici, nel cui ambito non può certamente essere considerato il giudizio, espresso in concreto dall'impugnata sentenza, circa l'inidoneità del prezzo ad assicurare nei confronti dei creditori quella garanzia patrimoniale esercitata in precedenza dall'immobile venduto. Dopo aver sottolineato che ad integrare il pregiudizio alle ragioni creditorie (eventus damni) è sufficiente che l'atto di disposizione renda più difficoltosa la soddisfazione coattiva del credito e che un tale pericolo può realizzarsi anche in presenza di un solo atto (come la vendita) di trasformazione di un bene in un altro (come il denaro), la Corte d'Appello ha evidenziato circostanze che hanno reso concreto un tale pregiudizio, rilevando che l'immobile era l'unico bene di un certo valore su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi, che il prezzo era stato versato solo in minima parte (£ 25.000.000 9 invece di £ 102.000.000) e che il relativo importo non era stato nemmeno rinvenuto. Il rilievo, contenuto nell'impugnata sentenza, in base al quale si è ritenuto sufficiente un singolo atto di vendita per integrare gli estremi del pregiudizio, non costituisce quindi una mera affermazione priva di riscontri fattuali, come sembra dedursi invece dal contenuto della censura, ma il principio cui la Corte d'Appello si è attenuta nel dare veste giuridica ai fatti emersi, alla cui interpretazione i ricorrenti Si sono limitate sostanzialmente ad opporne una diversa, prospettando in tal modo delle valutazioni non enuncleabili nell'ambito del difetto di motivazione di cui all'art. 360 n.5 C.P.C.. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e segg., 2901 C.C. in relazione all'art. 66 L.F. nonché insufficiente e/o contraddittoria motivazione. Lamentano che la Corte d'Appello abbia ritenuto provata per presunzioni l'esistenza del requisito del "consilium fraudis", desumendo arbitrariamente dalla relazione d'affari tra l'acquirente OT ER e RA NO, socio della Emmedi s.n.c., la conoscenza da parte 10 del OT della situazione patrimoniale della società, del pignoramento effettuato dal creditore. credito vantato nei confronti della NI per un fallita, della riduzione di garanzie che l'atto di disposizione avrebbe comportato nonché del fatto che il bene acquistato fosse quello di maggior valore fra i beni appartenenti a VI AR. Sostengono 1'inammissibilità di una tale conclusione se si consideri che gli asseriti rapporti d'affari fra il OT ed il RA si erano esauriti in un solo contatto per в 1'acquisto di generi alimentari e se si tenga conto che la presenza del RA alla stipulazione dell'atto di vendita non poteva considerarsi significativo in quanto marito della venditrice e che era risultata smentita dal teste Pagani la circostanza che gli acquirenti avrebbero omesso di richiedere il pagamento dei canoni all'inquilino AR IO. Anche tale censura, per la quale vanno operate analoghe riflessioni pur nella diversità di contenuti, è infondata. Pure in ordine all'elemento soggettivo infatti la Corte d'Appello ha correttamente richiamato i principi in materia in base ai quali la prova della 11 consapevolezza nel debitore e, nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, anche nel terzo acquirente, del pregiudizio che l'atto di disposizione arreca agli interessi del creditore può ritenersi raggiunta sulla scorta di circostanze che attengano alla conoscibilità, potendosi in tal caso semplice all'effettiva conoscenza attraverso risalire presunzioni. Di tali principi, con particolare riferimento al terzo, 1'impugnata sentenza ha poi fatto corretta applicazione, richiamando una serie di elementi che, valutati prima singolarmente e poi complessivamente, sono stati ritenuti idonei a dimostrare per presunzioni la consapevolezza del pregiudizio che l'atto avrebbe comportato alla solvibilità della società e dei soci illimitatamente responsabili. Trattasi anche qui di una valutazione di merito che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto immune da vizi logici, non potendo certamente essere ricondotte in tale ambito le considerazioni espresse dalla Corte d'Appello che ha evidenziato a tal fine la relazione d'affari tra l'acquirente ed il marito della venditrice nonché l'omissione in cui è incorso lo stesso acquirente 12 nel richiedere all'inquilino dell'immobile il pagamento dei canoni di locazione ed il notevole ritardo con cui l'avvenuto acquisto è stato comunicato al creditore che detti canoni aveva pignorato in epoca precedente alla vendita. Al di là della sua formale intestazione, la sostanzialmente censura si esaurisce anche qui nella mera prospettazione di una valutazione dei fatti diversa da quella operata in sede di merito, attraverso un'analisi volta a svuotare di significato le circostanze sopra esposte sottolineate dall'impugnata sentenza. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. 109T129,11 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano 456T 1.32 come in dispositivo. TOT.170,43
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al 0 0 3 F R F 4 1 pagamento dell'onorario che liquida in euro 2.500, DI ROMA2 ¥7,47 oltre alle spese liquidate in euro... AGENZA DA Registrato in dala 2003. 6703 Roma, 19.3.2002 170143 Il President CENTO SETTAVIA 143 Il Consigliere est. May Mgo Ricardo Su bИдо CORTE SUPP L 100AZIONE CANCELLIERE rea Biano D. My 13 il IL CANCELLIERE