Sentenza 20 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA FARNESINA 107, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA MANFREDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO BAGALÀ, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AS - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato BARTOLO SPALLINA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti del Notaio Ramondelli del 7/6/2000 rep. n. 60398;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4088/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 31/01/01 R.G.N. 41120/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato MANFREDI;
udito l'Avvocato SPALLINA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, depositato il 23 dicembre 1994, ER UZ, quale amministratore unico della PA S.r.l., proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione del 23 novembre 1994, n. 1791, emessa dall'Enasarco per violazione degli artt. 5, 6 e 33 della l. n. 12/73, esponendo che la pretesa sanzione amministrativa di L. 40.000, riferita ad omissione contributiva per il 2^ trimestre 1991 relativa alla Soc. TA SU, non era dovuta poiché ne' il legale rappresentante di detta società ne' alcuno dei suoi soci era iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio istituito con la l. n. 204/85. L'AS si costituiva, rilevando che l'opposizione era infondata poiché, anche se il rapporto di agenzia intercorso tra la PA e la TA SU era nullo, durante il tempo in cui le prestazioni erano state rese e, quindi, anche durante il secondo trimestre del 1991, gli atti compiuti conservavano il loro effetto in virtù del principio di cui all'art. 2126 c.c., sicché la contribuzione previdenziale era ugualmente dovuta.
Il Pretore, con sentenza 20-24 ottobre 1995, n. 15883/95, accoglieva l'opposizione revocando l'ordinanza-ingiunzione. L'AS, con atto depositato il 22.10.1996, proponeva appello ribadendo le proprie argomentazioni, mentre l'appellato chiedeva il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza del 16-31 gennaio 2001, l'adito Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello, rigettava l'opposizione della società Pascal avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ente il 23 novembre 1994.
Osservava il Tribunale che, sia in relazione a quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea in data 30 aprile 1998 sull'efficacia della direttiva emanata dal Consiglio della Comunità Europea del 18 dicembre 1986, n. 86/653/Cee, sia con riferimento ai principi enunciati in materia dalla più recente giurisprudenza di legittimità, l'art. 9 della legge n. 204/1985 andava disapplicato, con conseguente validità del contratto di agenzia, pur in mancanza di iscrizione dell'agente di commercio nell'apposito albo. Per la cassazione di tale decisione ricorre la s.r.l. Pascal con due motivi. Resiste l'AS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la Pascal s.r.l., denunciando la inammissibilità dell'appello e conseguente violazione di legge in relazione agli artt. 18, 22, 23 ult. comma, e 35 legge 689/81, assume che, avendo l'AS contestatole un illecito amministrativo emettendo un'ordinanza-ingiunzione solo e limitatamente alla sanzione amministrativa di lire 40.000, senza far valere il credito contributivo, la sentenza del pretore andava impugnata direttamente per cassazione e non dinanzi al giudice d'appello.
L'eccezione d'inammissibilità dell'appello va accolta nei termini che seguono. Come è noto, in tema di depenalizzazione ed applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale), il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della citata legge, che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze del pretore rese sull'opposizione all'ordinanza- ingiunzione, non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi, per le quali l'art. 35, comma quarto, della stessa legge prescrive che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione debba svolgersi davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, con applicazione delle norme di cui agli artt. 442 e seguenti cod. proc. civ.; infatti, dal rinvio operato da quest'ultima norma alle disposizioni sulle controversie individuali di lavoro -che prevedono l'appellabilità delle sentenze di primo grado - consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al citato comma quarto dell'art. 35 della legge n. 689 del 1981 sono impugnabili con l'appello ex art. 433 cod. proc. civ. e non con ricorso per CA (ex plurimis, Cass. 21 maggio 2002 n. 7457. Tale principio, tuttavia, vale con salvezza del limite di valore di lire cinquantamila, così come stabilito in termini generale per le controversie sottoposte al rito del lavoro dall'art.440 c.p.c., a tenore del quale "sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila" (cfr. Cass. n. 7457/2002 cit.). Nella specie, pertanto, non essendo stato superato detto limite, l'esaminato motivo va accolto, con conseguente assorbimento del secondo (violazione di legge in relazione all'art. 1418 c.c.)- L'appello, proposto dell'AS avverso la sentenza n. 15883/95 del Pretore di Roma va, quindi, dichiarato inammissibile e la relativa sentenza cassata senza rinvio.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l'appello.
Compensa fra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di CA.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004