Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole d'ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che le mansioni svolte dal ricorrente rientrassero tra quelle proprie del livello Q3 del ccnl per i dipendenti da azienda farmaceutica municipalizzata, e non nel rivendicato superiore livello Q2).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2004, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. MAZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ES CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. TOSATTI 26, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA RAMICONE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA (A.F.M.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 271, presso lo studio dell'avvocato COSTANTINO TESSAROLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 196/01 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 05/04/01 R.G.N. 910/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 03/06/03 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;
udito l'Avvocato TESSAROLO COSTANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.10.00, l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di L'Aquila proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 28 agosto 2000, con la quale era stato dichiarato il diritto del proprio dipendente CA AN ad essere inquadrato nella qualifica Q2 del CCNL per i dipendenti di azienda farmaceutica municipalizzata ed a percepire le relative differenze retributive. Deduceva che la controparte era addetta a servizi amministrativi, mansioni per le quali il CCNL non prevedeva l'inquadramento nel predetto livello.
Il CA si costituiva e contestava la fondatezza dell'impugnazione avversaria, chiedendo altresì, con appello incidentale, la condanna dell'Azienda al pagamento di L. 55.008.325 oltre accessori a titolo di differenze retributive maturate dal 27 novembre 1990, il cui diritto era stato accertato nella sentenza senza però che ne fosse seguito l'inserimento nel dispositivo. Con sentenza dell'8 marzo 2001-5 aprile 2001, l'adita Corte d'appello di L'Aquila, ritenuto che l'inquadramento riconosciuto dall'Azienda (Q3), spettante al dipendente svolgente "mansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di impostazione tecnica e/o budgets", corrispondeva perfettamente alle mansioni svolte dal CA, in accoglimento del gravame principale, rigettava la domanda, e, di conseguenza, disattendeva il proposto appello incidentale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il CA con due motivi.
Resiste l'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di L'Aquila con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, AN CA censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 10 - Area quadri e Area dell'alta professionalità - in relazione all'art. 1362 e ss. cc.. In particolare, il ricorrente sostiene che il Giudice a quo avrebbe operato una "inammissibile" confusione fra la qualifica di "capo servizio" e quella di "capo ufficio", assimilando impropriamente le due qualifiche, ed avrebbe interpretato le espressioni riportate nell'art. 10 CCNL, prescindendo da altri elementi indicati nelle declaratorie.
Il motivo è infondato.
Giova in materia, preliminarmente, rammentare che - come da consolidato orientamento di questa Corte - l'interpretazione delle disposizione collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica.
Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetto e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di un'interpretazione diversa da quella criticata (Cass. 17 gennaio 1997, n. 435). È stato pure ripetutamente affermato dalla Corte di legittimità che nel procedimento logico-giuridico, diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive e, cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. In tale procedimento, l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente, costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da logica ed adeguata motivazione (Cass. 11/1/1990, n. 54). Orbene, il Giudice d'appello, nel pervenire alle censurate conclusioni, dando correttamente rilievo alle "mansioni" svolte piuttosto che alla "qualifica", ha innanzitutto osservato che dall'esame del CCNL di categoria, emergeva quanto segue: il capo ufficio amministrativo era inquadrato nel livello A2; se le medesime mansioni venivano svolte "con strutture di particolare articolazione" ovvero "in condizioni di ampia autonomia", spettava al dipendente il livello A1; se, poi, al lavoratore venivano "attribuite mansioni specialistiche di elevato livello con responsabilità di impostazione tecnica e/o di budgets", egli doveva essere inquadralo nel livello Q3; infine, il capo servizio amministrativo che operasse "in aziende di particolare complessità con compiti organizzativi e gestionali" doveva essere inquadrato nel livello Q1.
Invece, nel livello Q2 dovevano essere inquadrati i "lavoratori che svolgono con continuità funzioni direttive e/o di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali. Esempi: Farmacista direttore di farmacia;
Farmacista direttore di magazzino;
Responsabile di C.E.D. che gestisce sistemi informativi interattivi su tutti i comparti aziendali in strutture organizzative complesse".
Ora, il Giudice a quo - esclusa la possibilità di riconoscere al CA il livello Q1, in quanto il capo della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda svolta al riguardo dal lavoratore, non era stato dallo stesso impugnato ha ritenuto che l'inquadramento riconosciuto dall'Azienda (Q3) si attagliasse perfettamente alle mansioni svolte dal lavoratore. Infatti, costui - come ancora precisato dal Giudice d'appello - operava a capo degli uffici amministrativi di un'Azienda Farmaceutica, quale quella appellante, che poteva essere senz'altro definita come di media entità, posto che ad essa facevano capo solamente 5 farmacie ed un magazzino e che occupava solo 28 dipendenti: trattavasi, cioè, di un'Azienda il cui capo ufficio amministrativo sarebbe dovuto essere inquadrato nel livello A1. Peraltro, poiché risultava che il CA si occupava anche della segreteria della Commissione Amministratrice dell'Azienda e nel suo lavoro si riferiva direttamente al Direttore dell'azienda medesima, ben poteva dirsi che egli fosse un funzionario amministrativo cui erano "attribuite mansioni specialistiche di elevato livello", giusta la declaratoria del livello Q3. La Corte d'appello ha tenuto, inoltre, ulteriormente, a chiarire che la circostanza, evidenziata nella sentenza di primo grado, secondo la quale il CA predisponeva i bilanci preventivi e consuntivi, non appariva decisiva al fine del riconoscimento del livello superiore, essendo perfettamente compatibile con la declaratoria del livello di inquadramento, trattandosi di mansioni "di elevato livello con responsabilità di impostazione tecnica e/o di budgets"; ed altrettanto poteva affermarsi in relazione al fatto che il Calabresi si riferiva direttamente al Direttore, trattandosi di circostanza del tutto neutra ai fini dell'individuazione del corretto livello di inquadramento per il dipendente che svolga funzioni di capo ufficio amministrativo posto che quell'individuazione doveva essere condotta essenzialmente sulla base della complessità dell'Azienda datrice di lavoro.
Osserva il Collegio che in tale percorso argomentativo non e dato rilevare alcuna violazione di legge (art. 1362 e ss. c.c.), dal momento che raffermata - da parte del ricorrente - erroneità del ragionamento del Giudice, per essersi lo stesso riferito nella sua attività ermeneutica, unicamente al dato letterale dell'art. 10 CCNL nella specie applicabile, non appare accompagnato dalla specificazione dei canoni interpretativi in concreto disattesi ed il punto ed il modo in cui l'impugnata decisione si sia da essi discostata;
ma non è dato neppure rinvenire la omessa ed insufficiente motivazione dedotta con il secondo motivo. Con tale motivo, infatti, si intende contestare la mancata attribuzione di rilevanza, da parte del Giudice, a documenti prodotti (quali il provvedimento aziendale prot. 629/90, la corrispondenza intercorsa tra la Fiamclaf e la Direzione aziendale ed il parere dell'Associazione firmataria del CCNL), nonché al parere espresso dal Direttore dell'Azienda nella rel. N. 1075/93.
Va in proposito rammentato, per un verso, che - come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare (cfr., in particolare, tra le tante, Cass. sez. un. 27 dicembre 1997 n. 13045) - il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, perché spetta solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutarne le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dall'ordinamento. Ne consegue che il giudice di merito è libero di formarsi il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione, senza necessità di prendere in considerazione tutte le risultanze processuali e di confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che indichi gli elementi sui quali fonda il suo convincimento, dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene specificamente non menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.
In questa prospettiva, pertanto, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del giudice del merito non deve tradursi in un riesame del fatto o in una ripetizione del giudizio di fatto, non tendendo il giudizio di Cassazione a stabilire se gli elementi di prova confermino, in modo sufficiente, l'esistenza dei fatti posti a fondamento della decisione.
Occorre poi soggiungere, per altro verso, che il motivo non potrebbe comunque trovare accoglimento, non essendo stato riprodotto testualmente quanto contenuto nella documentazione di riferimento. Ed invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, ove, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'incongruità o illogicità della motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali, è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di Cassazione, alla quale è precluso l'esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (ex plurimis, Cass. 13 gennaio 1997 n. 265; v. anche Cass. 12 settembre 2000 n. 12025; Cass. 11 gennaio 2002 n. 317). Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004