Sentenza 21 settembre 1998
Massime • 1
La sospensione, previo ritiro, della patente di guida a tempo determinato ma con condizionamento del rilascio del documento all'esito positivo di controllo medico va equiparata all'ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato per carenza di requisiti psicofisici. Pertanto, chi guida un autoveicolo durante il tempo di sospensione e prima dell'esibizione della prova dell'esito positivo della visita della commissione medica incorre nella sanzione prevista dall'art. 218 comma sesto del codice della strada.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/09/1998, n. 11598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11598 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Francesco LISCIOTTO Presidente del 21/09/98
1. " Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Fabio MAZZA " N. 1831
3. " Ennio MALZONE " REGISTRO GENERALE
4. " Antonio SPAGNUOLO " N.47647/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS NO nato in [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 7 luglio 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso. Udita la relazione fatta dal consigliere dr. Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Vittorio Meloni, che ha concluso per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 128 del codice della strada che prevede una sanzione amministrativa. La Corte rileva.
1. Il 16 giugno 1994 NO RO venne sorpreso alla guida di un autoveicolo (tipo Fiat Panda) privo della patente di guida;
si giustificò assumendo di avere dimenticato a casa il documento di abilitazione.
Non avendo provveduto a esibire la patente, furono attivate indagini, come risultò poi nel corso del dibattimento pretorile, e si appurò che la patente di guida del RO era stata sospesa dal Prefetto competente per la durata di un mese (dal 20 ottobre 1993) con subordinazione della restituzione all'esito favorevole di visita medica. Ciò in quanto il ritiro del documento di abilitazione alla guida era stato occasionato dalla sorpresa dell'odierno ricorrente alla guida di autoveicolo in stato di ebrezza da alcool.
2. Ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 116 comma 13 del codice della strada (d.lgv. 30 aprile 1992 n. 285) dal Pretore, il RO propose appello evidenziando che da una richiesta da effettuare alla Prefettura di UC sarebbe potuto risultare che la visita medica era stata effettuata con esito favorevole;
ciò avrebbe consentito di ritenere che alla data del 16 aprile 1994 (data della contestazione della contravvenzione) sussistevano i requisiti per il rilascio della potente, ancorché essa non fosse stata ritirata. Il giudice del gravame non ritenne provata la circostanza e pose in rilievo che la patente di guida deve ritenersi sospesa sino al momento in cui l'autorità amministrativa competente, valutata la esistenza dei presupposti di legge, non ne disponga, con apposito provvedimento, la restituzione.
Peraltro, la Corte territoriale rilevò che, trattandosi di guida con patente sospesa (e non senza patente perché mai conseguita, o revocata), la fattispecie doveva essere correttamente inquadrata nello schema di cui al comma 6 dell'art. 218 del predetto codice della strada, che commina una pena meno grave di quella prevista dalla disposizione applicata dal pretore;
conseguentemente rigovernò il regime sanzionatorio.
Quanto alla subordinata doglianza dell'appellante relativa al diniego della sospensione dall'esecuzione della pena, la Corte territoriale evidenziò che i precedenti penali del richiedente risultavano ostativi alla concessione del beneficio.
3. Con il ricorso, proposto personalmente, il RO, contumace in entrambi i gradi del giudizio di merito, ripropone la questione oggetto, in via principale, dell'appello dando per scontata l'avvenuta visita medica di controllo con esito positivo. A suo parere, la situazione nella quale egli versava alla data del 16 aprile 1994 (provvedimento di sospensione subordinato a visita medica effettuata con esito positivo) dovrebbe essere omologata a quella di colui che ha superato gli esami (ex art. 121 codice della strada) e che, se sorpreso alla guida prima del rilascio del documento abilitativo, è passibile della sanzione amministrativa prevista dall'art. 116 comma 14 detto codice.
Per il caso di rigetto della tesi così esposta, il ricorrente solleva questione di illegittimità costituzionale del regime sanzionato(io di cui all'art. 218 codice della strada per violazione degli artt. 3 e 97 della Carta, stante disparità di trattamento e assunta irragionevolezza della regolamentazione codicistica. Con un ulteriore motivo il deducente si duole per ritenuta carenza di motivazione quanto al diniego del beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, giudicando non sadisfattivo il richiamo a precedenti penali ostativi.
4. Osserva il Collegio che il ricorso non è fondato.
Sulla questione principale articolata dal ricorrente, deve evidenziarsi che dagli atti non risulta alcuna prova dell'avvenuta visita medica e del relativo esito, posto che in sede di motivato d'appello il deducente si limitò ad ipotizzare come possibile l'esistenza di una documentazione del genere che, invece, dall'accertamento eseguito dalla polizia giudiziaria e riferito dall'agente operante in sede di dibattimento pretorile, non risultava per nulla.
Giova precisare che la sospensione come disposta dal prefetto di UC (nei termini in cui viene riferita nella sentenza impugnata) non può essere, correttamente, qualificata sospensione a tempo determinato (per un mese), posto che, condizionando la restituzione del documento di guida all'esito favorevole di visita medica di controllo, la sospensione doveva ritenersi operante sino al momento in cui l'avente diritto non avesse provveduto a richiedere la visita medica, a sottoporvisi e a fornire la prova dell'attività svolta e dell'esito positivo del controllo medico.
Si verifica, quindi, una ipotesi collimante con quella prevista dall'art. 129 del codice della strada e, specificamente, dal comma 2, che prescrive, per il caso di ritenuta necessità di visita medica, l'onere della parte interessata di produrre la certificazione della commissione medica per ottenere il documento abilitativo. Ne segue che spettava al RO non solo esibire al Prefetto la documentazione circa l'esito dell'esame medico (attività che il ricorrente non ha mai dichiarato di avere svolto, essendosi limitato solo ad ipotizzare la possibilità che presso la Prefettura potesse esistere una documentazione del genere), ma anche, ed almeno, di farne esibizione in giudizio, essendo pacifico che, in occasione di controlli del genere, alla persona sottoposta a visita viene rilasciato un attestato che consenta l'assolvimento dell'onere quale previsto dalla richiamata disposizione (comma 2 art. 129).
5. La motivazione, piuttosto sbrigativa, fornita dalla Corte territoriale, dunque, deve essere integrata ed emendata, a mente dell'art. 619 comma 1 c.p.p., nel senso sopra delineato, non potendosi ritenere sufficiente il semplice richiamo alla diversa fattispecie di patente revocata, laddove la catalogazione del provvedimento di sospensione a tempo determinato ma condizionato ad evento il cui verificarsi dipendente dall'attività dell'interessato, e specificamente, da visita medica cui nessuno può essere obbligato a sottoporsi, pare debba più correttamente tipizzarsi, per cogliere l'intera portata del provvedimento, secondo lo schema della sospensione a tempo indeterminato per il (ritenuto) venir meno dei requisiti psicofisici, ex art. 129 comma 2 detto codice.
6. Peraltro, negli esisti sanzionatori, la decisione impugnata risulta corretta.
Invero, deve ritenersi che il regime sanzionatorio relativo alle ipotesi di guida con patente sospesa a tempo indeterminato, benché non specificamente previsto dalla legislazione stradale, vada individuato nella disposizione di cui all'art. 218 comma 6 del richiamato codice (che, specificamente prevede l'ipotesi di guida durante la sospensione a tempo determinato), essendo logico ritenere che l'ipotesi de qua sia da regolare quanto meno come il caso, ontologicamente meno grave, di guida con patente sospensa ad tempus. Una diversa soluzione comporterebbe l'omologazione della guida con patente sospesa a tempo indeterminato con la fattispecie di guida senza patente, equiparandosi, così, tale sospensione (in omne tempus) a una ipotesi di inefficacia dell'autorizzazione amministrativa da considerare, pertanto, tamquam non esset. Poiché, d'altra parte, non sarebbe corretto ritenere che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato non possa essere assoggetta a sanzione, non resta che accumunare, in via estensiva, ma pur sempre più favorevole per il contravventore (rispetto alla fattispecie di guida senza patente), le due ipotesi di sospensione nella fattispecie punitiva di cui al comma 6 dell'art. 218, come, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di ritenere( Sez. , 13 dicembre 1995, n. 9568).
7. Conclusivamente, va affermato il principio secondo il quale la sospensione, previo ritiro, della patente di guida a tempo determinato ma con condizionamento del rilascio del documento all'esito positivo di controllo medico, va equiparata all'ipotesi di sospensione della patente a tempo indeterminato per carenza di requisiti psicofisici. Ne segue che per ottenere il documento di guida l'interessato deve assolvere all'onere della produzione della certificazione medica attestante l'esito positivo del controllo. Pertanto, chi guida un autoveicolo durante il tempo di sospensione e prima dell'esibizione della prova dell'esito della visita della commissione medica, incorre nella sanzione prevista dall'art. 218 comma 6 del codice della strada.
8. L'eccezione di assunta illegittimità costituzionale dell'art. 218 del codice della strada, nei termini proposti in ricorso, risulta del tutto irrilevante e manifestamente infondata, sia perché in linea di fatto mancano i presupposti sui quali il ricorrente ha articolato l'eccezione, sia perché l'omologazione delle due ipotesi di sospensione della patente appare del tutto logica e corretta risolvendosi in una più benevola valutazione della condotta di chi guida con patente sospesa a tempo indeterminato rispetto a colui che tiene lo stesso comportamento essendo sottoposto a regime di sospensione a tempo.
9. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, sotto altro profilo, del tutto generico. Invero dalla certificazione penale in atti risulta chiara la ragione di ostatività alla concessione del beneficio, mentre il deducente non spiega perché ritiene che, invece, ne avrebbe diritto. 10. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente a pagare le spese processuali.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna
il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 1998