Sentenza 16 luglio 2015
Massime • 1
Non può essere rideterminata in sede di esecuzione, in ragione degli effetti della pronuncia della Corte costituzionale n. 32 del 2014, la sentenza straniera di condanna riconosciuta in Italia e riguardante reati in tema di stupefacenti, che abbia inflitto una pena non maggiore rispetto alla sanzione massima prevista dall'ordinamento italiano.
Commentari • 2
- 1. Art. 12 - Riconoscimento delle sentenze penali stranierehttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 735 - Determinazione della pena ed ordine di confiscahttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/07/2015, n. 35945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35945 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2015 |
Testo completo
359 45 /1 5 انا REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SEVERO CHIEFFI - Consigliere - N. 2210/2015-Dott. - Presidente - SENTENZA Dott. MARIASTEFANIA DI TOMASSI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI N. 1749/2015 LUCIA LA POSTA Dott. - Consigliere - Dott. MONICA BONI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AO MO N. IL 28/08/1965 avverso l'ordinanza n. 9/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/12/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aevels. Gloss du ha chiesto dichiarors a ssbleшошийным ме тър Udit i difensor Avv.; & pof Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa in data 5 dicembre 2014 la Corte di Appello di Torino, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, proposta dal condannato MO ES per la rideterminazione della pena, già inflittagli con sentenza del Tribunale di Innsbruck del 19 luglio 2013, riconosciuta dalla medesima Corte di Appello con sentenza del 27 giugno 2014, in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale nr. 32/14 del 25/2/2014. A fondamento della decisione si rilevava l'inapplicabilità al caso degli effetti della pronuncia di incostituzionalità invocata a pena irrogata con sentenza dell'autorità giudiziaria estera per fatti di reato commessi in territorio diverso da quello nazionale e puniti dalle norme di altro stato.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso l'interessato personalmente, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento alla violazione del principio di eguaglianza e di doppia punibilità e per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha offerto soluzione che non è giuridicamente condivisibile, in quanto con la sentenza di riconoscimento del titolo di condanna era stato rilevato che le condotte giudicate all'estero erano corrispondenti al delitto di traffico illecito di stupefacenti previsto dagli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73 D.P.R. nr. 309/90 e che la pena inflitta, pari a quattro anni di reclusione, di gravità non maggiore rispetto alla sanzione imposta dall'ordinamento nazionale che è pari ad anni sei di reclusione nel massimo per il delitto di traffico di stupefacenti del tipo cannabis;
in tal modo la Corte di Appello ha già parificato la fattispecie di reato prevista dal codice penale austriaco a quella di cui all'art. 73 citato e ha ravvisato quale limite edittale quello stabilito dall'art. 73 nel testo previgente la legge nr. 49/2006 dichiarata sul punto incostituzionale. Inoltre, secondo quanto stabilito dagli artt. 730, 731 e 735 cod. proc. pen., riconoscimento della sentenza penale straniera postula che sia la Corte di Appello a determinare la pena che deve essere eseguita nel territorio nazionale;
pertanto, spetta alla stessa Corte anche individuare la pena in precedenza irrogata quando la fattispecie sia stata dichiarata illegale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Aurelio Galasso, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di non poter accogliere l'istanza del ricorrente perché proposta in riferimento alla pena di anni quattro di reclusione, inflittagli con sentenza del Tribunale di Innsbruck del 19 luglio 2013, che lo aveva giudicato responsabile dei delitti 1 d الله importazione e traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cannabis, commessi tra il settembre 2012 ed il febbraio 2013 nel territorio austriaco e previsti come reato alla stregua delle norme del codice penale vigente nella Repubblica dell'Austria. Ha quindi riscontrato come il trattamento sanzionatorio fosse stato inflitto al ricorrente da stato estero per reati commessi nel suo territorio e determinato in base a disciplina legale, vigente nel paese che lo aveva giudicato e condannato, rimasta indifferente alla pronuncia di incostituzionalità resa con la sentenza della Consulta nr. 32 del 2014. 2. Nella decisione impugnata non è dato riscontrare i vizi denunciati. Premesso che i presupposti fattuali del caso non sono in discussione, deve tenersi conto del fatto che la pena in esecuzione nei confronti del ricorrente è stata determinata legalmente all'esito di giudizio celebrato da autorità giudiziaria straniera alla stregua del regime sanzionatorio applicabile nel territorio di quel paese estero senza che sia mai stato dedotto, né in sede di riconoscimento della relativa sentenza di condanna, né con la domanda proposta al giudice dell'esecuzione, che la punizione irrogata fosse illegale perché eccedente il limite quantitativo di pena, imposto dalla legislazione dello stato che aveva giudicato il ES, oppure dallo stato italiano.
2.1 Né può ravvisarsi alcun profilo di illegalità della pena in espiazione in riferimento ai limiti edittali attualmente vigenti nell'ordinamento italiano a seguito della sentenza nr. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, la quale, com'è evidente, non si è occupata delle norme incriminatrici e sanzionatorie dello Stato austriaco. Al riguardo va focalizzato attentamente il contenuto della declaratoria d'incostituzionalità: con la sentenza nr. 32 del 2014 la Corte Costituzionale ha ravvisato il contrasto con la Costituzione delle disposizioni di cui agli artt.
4- ter e 4-vicies ter della legge nr. 49/2006, il che ha comportato il ripristino della vigenza dell'art. 73 del D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle modifiche apportate con le norme di riscontrata incostituzionalità, perché mai abrogato dal legislatore, con effetti concreti differenti sui casi giudiziari a seconda che i fatti criminosi rientranti nell'ambito di applicazione di tale norma abbiano ad oggetto sostanze stupefacenti definite "leggere", oppure "pesanti". Nel primo caso risulta irrogabile un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello caducato, consistente nella pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.164 ad euro 77.468 in luogo della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 26.000 ad euro 260.000, mentre nel caso delle "droghe pesanti" riprendono validità sanzioni più severe, ossia la reclusione da otto a venti anni, anziché da sei a venti anni, e la multa da euro 25.822 ad euro 258.228. 2.2 Ebbene, diversamente da quanto sostenuto col ricorso, l'intervento del giudice costituzionale con la pronuncia nr. 32 del 2014 non ha determinato l'abrogazione della fattispecie di reato corrispondente a quella per la quale l'istante ha riportato condanna irrevocabile, ma ha soltanto caducato norme incidenti sul trattamento sanzionatorio. Tanto si deduce dalla sentenza stessa, nonché dalle precisazioni operate dalla Sezioni Unite di questa Corte con pronuncia n. 42858 del 29/5/2014, Gatto, rv. 260697, che ha tracciato le linee ermeneutiche fondamentali per la comprensione della tematica devoluta dal ricorso. 2 In particolare, innestandosi su un percorso interpretativo già intrapreso da precedenti decisioni (Sez. U., n. 18821 del 24/10/2013, Ercolano, rv. 258650; Sez. U., n. 4687 del 20/12/2005, Catanzaro, rv. 232610), si è affermato che in linea di principio la formazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile all'accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto esecutivo ai mutamenti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell'ordinamento processuale il suo valore a garanzia della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di accertamento giudiziale e della libertà individuale, non perseguibile per lo stesso fatto illecito quando sia pronunciata condanna irrevocabile, ciò nonostante non esplica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione legislativa di plurimi strumenti che consentono al giudice dell'esecuzione di operare interventi integrativi o modificativi delle statuizioni già divenute definitive, primo fra tutti la possibilità di revoca della sentenza di condanna di cui all'art. 673 cod. proc. pen.. Ne discende che "tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall'universo giuridico, ovviamente nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perché già compiuti e del tutto consumati".
2.3 Escluso dunque che nel caso di specie il giudice dell'esecuzione debba rideterminare la pena perché "la fattispecie sia stata dichiarata illegale", come preteso col ricorso, che sul punto è minato da intrinseca contraddizione, in quanto l'eventuale depenalizzazione del fatto di reato dovrebbe comportare la revoca della sentenza di condanna, non già la rimodulazione della pena che essa ha inflitto, mentre la condotta di traffico di stupefacenti era incriminata nell'ordinamento penale italiano come delitto sia all'epoca di commissione dei fatti giudicati, sia all'attualità, va aggiunto che il diverso limite edittale di pena vigente al momento non può esplicare alcuna incidenza nel caso di specie nemmeno quale parametro di riferimento in base al quale è stato operato il riconoscimento della sentenza di condanna straniera. Invero, in conformità a quanto stabilito dalle norme di cui gli artt. 730 e ss. cod. proc. pen., all'atto del riconoscimento la Corte di Appello di Torino ha già riscontrato, oltre al requisito della doppia incriminazione, che la pena inflitta al ES non era eccedente il limite massimo previsto per quei fatti dalla legge italiana, individuato all'esito della pronuncia d'incostituzionalità in anni sei di reclusione, sicchè non sussiste alcuna possibilità legale per il giudice dell'esecuzione nazionale di intervenire in senso modificativo con esiti di attenuazione della pena inflitta dal titolo giudiziale straniero.
2.4 Del resto questa Corte ha già più volte affermato in riferimento alla fase esecutiva che il riconoscimento della sentenza penale straniera produce nell'ordinamento italiano i soli effetti indicati nell'art. 12 cod. pen., tra i quali non è compresa, nemmeno quale effetto penale della condanna, la possibilità di rideterminare la pena "in melius" mediante l'unificazione del reato giudicato con detta sentenza ed altri oggetto di pronuncia del giudice nazionale, operazione che presuppone una valutazione di merito e, quindi, il riferimento a categorie di 3 е & f仲 diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno (Corte Cost. n. 72 del 1997; sez. 1, nr. 19469 del 7/05/2008, Castellana, rv.....; sez. 1, n. 31422 dell'11/05/2006, Moffa, rv. 234790, sez. 1, n. 46323 del 4/11/2003, Colombani, rv. 226623). Inoltre, si è già escluso che, poiché la disposizione dell'art. 12 cod. pen. è espressione nell'ordinamento interno di regolamento patrizio internazionale, gravato dal principio di specialità, per la sentenza straniera riconosciuta possa disporsi la riunione con vincolo di continuazione con altri reati giudicati nel nostro ordinamento e comunque un intervento decisorio che operi una non consentita riduzione unilaterale della pena inflitta dallo Stato estero. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in euro 1.000,00.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Monica Boni Severo Chieffi шой с и Schiel DEPOSITATA IN CANCELLERIA -3 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania LA 4