Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di opposizione contro il decreto di liquidazione del compenso ai periti, la norma di cui all'art. 11 comma sesto della legge 319/80 (che richiama l'art. 29 della legge 794 del 1942) va interpretata, alla luce della sentenza n. 197/98 della Corte costituzionale, nel senso che, sull'opponente, grava il solo onere del "tempestivo deposito" del ricorso dinanzi al giudice competente entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento impugnato, con la conseguenza che l'eventuale decadenza dall'impugnazione così proposta non può prescindere dalla conoscenza, in capo al ricorrente stesso, del momento iniziale del termine entro cui egli sia tenuto a procedere ad adempimenti successivi. (Nella specie, impugnato ritualmente il decreto di liquidazione del compenso da parte di un perito, il presidente del tribunale fissò la comparizione delle parti all'udienza camerale per una data stabilita, con onere di notifica di tale provvedimento a carico del ricorrente un mese prima della data stessa. Non avendo questi adempiuto, per mancata comunicazione del provvedimento presidenziale nei suoi confronti, il procedimento venne archiviato dal giudice di merito nonostante la richiesta del perito di fissazione di una nuova udienza, fondata sulla circostanza della mancata comunicazione del decreto presidenziale, decisione cassata, peraltro, dalla S.C. che ha, nella specie, enunciato il principio della necessità di comunicazione al ricorrente del provvedimento "de quo" quale presupposto imprescindibile per la successiva declaratoria di archiviazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/1999, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AN GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - rel. Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RR LO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA UGO DA COMO 10, presso l'avvocato CANDIDA MAFFEY, rappresentato e difeso dall'avvocato FELICE MAFFEY, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MB PA,
P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO;
- intimati -
avverso il decreto del Tribunale di SALERNO, depositato il 31/03/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/98 dal Consigliere Dott. Enrico PAPA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il dott. AN OR, nominato perito in un procedimento penale per bancarotta a carico di AO AC dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno, avendo espletato l'incarico e chiesto la liquidazione del relativo compenso, impugnò il decreto di liquidazione - per l'importo di lire 1.098.680 -, con ricorso ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 319/1980 depositato il 6 luglio 1991, davanti al Tribunale di Salerno, dolendosi della immotivata riduzione della somma richiesta, al di sotto dei minimi di legge. Il Presidente del Tribunale, con decreto del 3 gennaio 1992, fissò la comparizione delle parti alla udienza camerale del 31 marzo successivo, con onere di notifica, a carico del ricorrente, entro il 28 febbraio. Non avendo il OR adempiuto, il Tribunale dispose, in data 31 marzo, l'archiviazione del procedimento disattendendo la richiesta di fissazione di nuova udienza - sollecitata dal OR, per la mancata comunicazione del decreto - sull'assunto che nessun avviso compete al riguardo all'interessato, in materia di volontaria giurisdizione.
Per la cassazione del provvedimento ricorse il OR, denunziando, con unico motivo, la violazione degli artt. 136, 170, 176, 739 c.p.c. e 45 disp. att. del codice di rito, in relazione agli artt. 12 prel. e 360 n. 3 c.p.c., mentre gli intimati AC e Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno non svolsero attività difensiva. Questa Corte, con ordinanza 818/1995, depositata il 15 novembre 1995, propose di ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art.29 della legge 794/1942, come richiamato dall'art. 11 comma 6 della legge 319/1980, in relazione agli artt. 135 e 136 c.p.c., ed in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., là dove non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto di fissazione dell'udienza camerale con determinazione del termine per la relativa notifica. La Corte Costituzionale, con sentenza 197/1998, ha dichiarato non fondata la questione proposta, fornendo, della disciplina complessivamente applicabile, una interpretazione adeguatrice. Il ricorso ritorna, pertanto, all'esame del giudice di legittimità, illustrato dalla "memoria" del OR.
Motivi della decisione
L'impugnazione risulta fondata nei termini appresso specificati, e va, dunque, accolta.
La denunzia di violazione di legge riposa sul rilievo della necessaria previa comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale alla parte ricorrente (in concreto desunta dal disposto degli artt. 136, 170 e 176 c.p.c., il primo in relazione all'art. 45 disp. att. del codice di rito).
Questa Corte, nella ricordata ordinanza di rimessione, ha invece considerato che l'art. 29 della legge 794/1942 - la cui disciplina è applicabile, per effetto del richiamo contenuto nell'art. 11 comma 6 della legge 319/1980, al procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice - non prevede l'incombente della comunicazione alla parte, onde, appunto, ha sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale, nei termini pure ricordati.
La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la questione - proposta per possibile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.-, ha enunciato seguente interpretazione adeguatrice: a) lo schema procedurale disciplinato dall'art. 29 della legge 794/1942 non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza - limitandosi a stabilire una mera sequenza ordinatoria di adempimenti necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio, senza previsione di un obbligo di comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del termine per la notifica di ricorso e decreto alla controparte-, poiché si è in presenza di uno specifico giudizio contenzioso finalizzato alla sollecita liquidazione degli onorari (Corte Cost. 238/1976 e 22/1973), che il professionista chiede attraverso il ricorso "ex" art. 28 della legge 794 cit., "avente natura di semplice domanda, sempre rinnovabile" in difetto di successiva notifica a controparte;
b) il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11 commi 5 e 6 della legge 319/1980 è, invece, "atto impugnatorio della liquidazione già operata..., che costituisce espressione d'un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni 'dall'avvenuta comunicazione'";
c) osservato tale termine, quindi, una decadenza dalla proposta impugnazione potrebbe ricollegarsi alla mera inattività, quanto ai successivi adempimenti, "solo in quanto il ricorrente sia stato posto in condizione di conoscere il momento iniziale del termine entro cui provvedere agli adempimenti stessi: il che non può ragionevolmente ritenersi verificato a seguito del semplice deposito del decreto previsto nell'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942"; d) mentre, infatti, nessuna decadenza è espressamente prevista nell'art. 11 della legge 319 cit. per tale inattività, deve ritenersi - in assenza di dati di segno contrario estranea al rinvio all'art. 29 della legge 794/1942 la "intentio" legislativa di pervenire ad un risultato siffatto, "il quale contrasterebbe con i principi generali del sistema delle impugnazioni", ripetutamente affermati dalla stessa Corte (in particolare, Corte Cost. 15/1977, sulla illegittimità costituzionale dell'art. 435 comma 2 C.P.C. nella parte in cui non disponeva la comunicazione del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione, dalla quale soltanto può decorrere, per l'appellante, il termine per la notifica a controparte;
sentenza, questa, ritenuta espressione di un generale criterio interpretativo di tutte le norme sui giudizi di impugnazione che prevedano termini di decadenza, come si desume, altresì, da Corte Cost. 358/1996). Ritiene il collegio di non doversi discostare dalla interpretazione adeguatrice di cui si tratta, non essendo possibile - come emerge dalla riportata motivazione del giudice delle leggi - una diversa conclusione, che sia consentanea al criterio di ragionevolezza più sopra riportato. Deve, pertanto, affermarsi che l'impugnazione del decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari della autorità giudiziaria richiede l'adempimento del solo onere di deposito del relativo ricorso, davanti al giudice competente, "entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione" del decreto impugnato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 della legge 319/1980, non potendo la disciplina del procedimento di impugnazione, di cui al successivo comma 6, secondo le regole stabilite nell'art. 29 della legge 794/1942 (riguardante la liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore), implicare che, disposta l'udienza camerale e fissato il termine per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte, il ricorrente decada dall'istanza in caso di omessa notifica entro il termine stesso.
Infatti, la mancata previsione dell'obbligo ("ex" art. 136 c.p.c.), per la cancelleria, di procedere alla comunicazione del decreto di fissazione, spiegabile con riguardo ad un procedimento camerale nel quale il ricorso adempie alla funzione di domanda iniziale, sempre riproponibile in caso di omessa notifica alla controparte, mal si concilia col caso in cui il ricorso rivesta natura di atto di impugnazione, da esperirsi entro un termine per definizione perentorio. Ne deriva che, una volta assolto l'onere del tempestivo deposito "ex" art. 11 comma 5 cit., l'eventuale decadenza dalla impugnazione ritualmente proposta - peraltro non espressamente prevista dalla legge 319/1980 - non potrebbe ragionevolmente prescindere dalla conoscenza, in capo al ricorrente, del momento iniziale del termine entro cui egli sia tenuto a procedere ad adempimenti successivi.
A questi principi, discendenti dalla sola interpretazione costituzionalmente accettabile, non risulta essersi attenuto il giudice "a quo", attraverso l'archiviazione del procedimento d'impugnazione: di qui la cassazione del provvedimento relativo, con rinvio ad altra Sezione del Tribunale di Salerno, che, nell'adeguarvisi, provvederà, all'esito, anche in ordine alle spese della fase rescindente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso;
cassa il provvedimento impugnato, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione del Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 1999