Sentenza 29 maggio 2002
Massime • 1
Ai fini della legittimità della confisca dei beni patrimoniali prevista dall' art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 356, non è necessario dimostrare l'appartenenza dell'agente ad associazioni mafiose (ancorché la rubrica del d.l. succitato sia dedicata, tra l'altro, a provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) in quanto il legislatore, attraverso la misura di sicurezza patrimoniale in questione, ha inteso colpire gli autori di reati-fine più ricorrenti in tema di criminalità mafiosa volti all'accumulo di ricchezze sproporzionate, rispetto alle rispettive disponibilità patrimoniali, prescindendo dal fatto che l'agente sia stato condannato o sia perseguibile anche per l'inserimento in un organismo di stampo mafioso. Ne consegue che, ai fini della misura di cui al succitato art. 12 (che prevede tra l'altro, l'applicabilità nell'ipotesi di condanna per usura), non occorre dimostrare il nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, fondamento della confisca ordinaria ex art. 240 c.p., ma è sufficiente la mancata giustificazione della provenienza e la sproporzione dell'entità patrimoniale - posseduta dalla persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena - che rappresentano elementi presuntivi di illiceità del possesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2002, n. 33984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33984 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI VAROLA - Presidente - 22/10/2001
Dott. MARIO FANTACCHIOTTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ERNESTO PERNA LA TORRE - Consigliere - N. 4760
Dott. DONATO DANZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI - Consigliere - N. 12545/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE IS RE E DE IS TI
avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Trieste in data 28-9-2001.
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso, Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. D. Danza. Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso o rimessione alle SS.UU. Sentito il difensore avv. F.sco Carolio Grimaldi
Svolgimento del procedimento
Il Tribunale di Trieste, in sede di riesame, confermava il decreto di sequestro preventivo in data 31-8-2001 emesso dal GIP ai sensi degli artt. 321, cm 2, c.p.p. e 12-sexies legge n. 356/92 nei confronti di DE IS SA e DE IS NA, in quanto indagati per il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 e 644, nuovo testo, c.p.. Veniva disatteso l'assunto difensivo secondo cui nella specie non troverebbe applicazione l'art. 12 sexies citato, bensì il comma sesto dell'art. 6444 c.p.p. per il principio di specialità ex art.15 c.p. riteneva, al contrario, il tribunale che, a prescindere dalla confisca da disporsi nella ricorrenza della fattispecie prevista dal detto comma, in tema di usura l'art. 6 della legge n. 108/1996, fa salva anche l'applicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 12 sexies legge n. 356/92, ove ne sussistano le condizioni;
a sostegno di ciò
erano richiamate nel provvedimento varie pronunzie di questa corte. Hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli indagati denunciando: 1) inefficacia del decreto di sequestro preventivo in assenza di prova circa la tempestività del deposito del dispositivo emesso dal giudice del riesame, per cui non sarebbe stato possibile conoscere se fossero stati rispettati i termini dilatori di cui all'art. 309, cm 5, c.p.p. e quelli perentori fissati dal comma 10;
2) erronea applicazione dell'art. 12 sexies della legge n. 356/92, in quanto tale disposizione troverebbe applicazione nel delitto di usura soltanto ove l'agente sia indagato anche per il delitto ex art. 416- bis c.p., trattandosi di norma speciale dettata per comportare la criminalità mafiosa: sarebbe stato, quindi, necessario dimostrare, da parte dell'accusa, il rapporto di pertinenzialità tra i beni sequestrati e l'ipotizzata attività usuraia in coerenza con quanto statuito dal comma 6 dell'art. 644 c.p.; la motivazione del Tribunale sul punto sarebbe del tutto carente e così anche in ordine alla documentazione prodotta a sostegno della dedotta legittimità dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisto dei beni oggetto di sequestro.
È stata depositata memoria difensiva con la quale vengono sostanzialmente ribadita la censura a sostegno dei ricorsi proposti con unico atto.
Motivi della decisione
Il ricorso è privo di fondamento.
Il primo motivo va disatteso, in quanto emerge dall'esame degli atti (la cui consultazione è consentita in cassazione ove, come nella specie, siano denunciati errori "in procedendo") che l'istanza ex art. 324 c.p.p. venne presentata in data 21-9-2001, che l'autorità procedente provvide il giorno successivo, cioè nel rispetto del termine prescritto dal comma 3, a trasmettere tutta la documentazione presentata al GIP per l'emissione del decreto di sequestro;
il provvedimento di riesame risulta quindi, depositato in cancelleria il 2-10-2002, sicché nessun dubbio può sussistere che sia stato osservato il termine di giorni 10, dalla data di ricezione degli atti, per la pronuncia dell'ordinanza impugnata, così come prescritto, a pena di inefficacia, dal comma 7 di detta norma, stante il richiamo dei commi 9 e 10 dell'art. 309, stesso codice di rito, in tema di misure personali.
Il secondo motivo nemmeno merita di essere condiviso. L'art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 356/1992 elenca disgiuntivamente i reati, tra cui l'associazione di tipo mafioso ed il delitto di usura, per i quali, in caso di condanna, o anche solo di applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., è sempre disposta la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito - sebbene la rubrica del suddetto decreto-legge specifichi che lo scopo della normativa da esso introdotta è funzionale al contrasto della criminalità mafiosa, deve escludersi che in caso di condanna per alcuno dei reati previsti dall'art. 12-sexies, diverso da quello ex art. 416-bis cp, sia necessario anche la dimostrazione dell'appartenenza dell'agente ad associazione mafiosa per poter disporre la confisca delle cose ivi indicate con le connotazioni di presunta illiceità del possesso, e che quindi l'indagato per gli stessi reati, ai fini del sequestro preventivo strumentale alla confisca obbligatoria delle medesime cose, debba essere sottoposto a procedimento pure per partecipazione ad un siffatto organismo criminoso. Il legislatore, invece, attraverso la misura di sicurezza patrimoniale, ha inteso colpire gli autori di reati - fine più ricorrenti in tema di criminalità mafiosa, volti all'accumulo di ricchezze spropositate rispetto alle rispettive disponibilità patrimoniali, allo scopo evidente di prevenire il diffondersi di un simile fenomeno associativo socialmente assai pericoloso, prescindendo perciò dal fatto che l'agente sia stato condannato o sia perseguibile, anche per l'inserimento in un organismo di stampo mafioso. Ciò posto, del tutto correttamente il tribunale ha escluso la necessità di dimostrare il vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, che costituisce il fondamento dell'istituto della confisca ordinaria ex art. 240 c.p., di quella prevista dal comma 6 dell'art.644 c.p. costituisce in parte un'applicazione peculiare, mentre per l'ulteriore previsione applicativa è richiesta comunque una corrispondenza di valore tra le cose soggette a confisca e gli interessi o gli altri vantaggi o compensi usurari: in effetti, per la misura prevista dal citato art. 12 è invece sufficiente l'entità patrimoniale ingiustificata della persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o disposta la applicazione della pena, rappresentando la mancata giustificazione della provenienza e la sproporzione elementi presuntivi di illeceità del possesso. DE resto il tribunale non ha mancato nemmeno di ricordare che l'art. 6 della legge n. 108/1996, della quale è stata introdotta la nuova disciplina sull'usura, ha fatto salva espressamente l'applicabilità dello stesso art. 12-sexies D.L. n. 306/92, pur se nel novellato art.644 c.p., al comma 6, siano state inserite espressamente le menzionate fattispecie di confisca obbligatorie, la cui sfera di applicazione, ripetesi, non coincide affatto con quella regolata della normativa speciale.
L'ultima parte della censura sub 2) - circa l'asserito difetto di motivazione sulla documentazione che sarebbe stata offerta a sostegno della legittimità dei mezzi finanziari impiegati per l'acquisto dei beni in sequestro - sollecitata sostanzialmente un apprezzamento in ordine alla portata probatoria della prova documentale, la quale esula dai poteri cognitivi di questa corte chiamata in proposito a verificare soltanto la congruità e logicità degli argomenti con i quali il tribunale ne ha disatteso la rilevanza ad essa attribuita dai ricorrenti. E non può dubitarsi che sotto tale profilo la motivazione dell'ordinanza, per la sua ampiezza e coerenza, si sottrae a qualsiasi censura.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2002