Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2002, n. 33984
CASS
Sentenza 29 maggio 2002

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Ai fini della legittimità della confisca dei beni patrimoniali prevista dall' art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 356, non è necessario dimostrare l'appartenenza dell'agente ad associazioni mafiose (ancorché la rubrica del d.l. succitato sia dedicata, tra l'altro, a provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) in quanto il legislatore, attraverso la misura di sicurezza patrimoniale in questione, ha inteso colpire gli autori di reati-fine più ricorrenti in tema di criminalità mafiosa volti all'accumulo di ricchezze sproporzionate, rispetto alle rispettive disponibilità patrimoniali, prescindendo dal fatto che l'agente sia stato condannato o sia perseguibile anche per l'inserimento in un organismo di stampo mafioso. Ne consegue che, ai fini della misura di cui al succitato art. 12 (che prevede tra l'altro, l'applicabilità nell'ipotesi di condanna per usura), non occorre dimostrare il nesso di pertinenzialità tra cosa e reato, fondamento della confisca ordinaria ex art. 240 c.p., ma è sufficiente la mancata giustificazione della provenienza e la sproporzione dell'entità patrimoniale - posseduta dalla persona nei confronti della quale sia stata pronunciata condanna o sia stata disposta l'applicazione della pena - che rappresentano elementi presuntivi di illiceità del possesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2002, n. 33984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33984
    Data del deposito : 29 maggio 2002

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