Sentenza 10 luglio 2000
Massime • 1
L'art.196, comma terzo, cod.pen.mil.pace, nel prevedere che il reato di minaccia o ingiuria a un inferiore possa essere commesso anche "mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione", intende riferirsi, con detta ultima espressione, ad uno strumento passivo, normalmente inanimato ma eventualmente anche umano, sempre che, in tal caso, trattisi di soggetto tenuto, per obbligo d'ufficio, alla consegna di messaggi sul cui contenuto non abbia facoltà di ricognizione e sindacato (ad esempio, un portalettere o una staffetta). Non può essere invece qualificato come "mezzo" un soggetto al quale il messaggio offensivo o minatorio venga confidato ed alla cui libera determinazione sia rimessa la decisione di comunicarlo o meno al destinatario. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che potesse rispondere del reato in questione - essendo invece configurabile quello di diffamazione militare di cui all'art.227 c.p.m.p. - un ufficiale il quale, in presenza di più persone, si era rivolto alla moglie di un subordinato, al momento assente, con l'espressione: "dì a tuo marito che quelli che vanno a piangere dalla mamma sono stronzi").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/07/2000, n. 9549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9549 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Edoardo FAZZIOLI Presidente del 10/07/2000
1. Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere SENTENZA
2. " Giorgio SANTACROCE " N. 763
3. " Angelo VANCHERI " REGISTRO GENERALE
4. " Pietro DUBOLINO " N.10652/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto:
1) dal Procuratore Generale presso la Corte Militare di Appello - Sezione distaccata in Verona;
2) da FERRETTI Luciano, n. 17.4.1947 in Alessandria, avverso la sentenza in data 17.1.2000 della Corte Militare di Appello - Sezione distaccata in Verona Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio GARINO che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e l'annullamento senza rinvio della condanna, per essere improcedibile l'azione penale per difetto di richiesta di procedimento in ordine alla diffamazione militare
Non comparso il difensore
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte Militare di Appello, in parziale riforma della decisione del G.U.P. presso il Tribunale Militare di Torino in data 26.3.1999, assolveva il Ten. Col. FERRETTI Luciano dal reato di minaccia ad inferiore;
confermava la condanna per ingiuria ad inferiore, rideterminando la pena in un mese di reclusione militare, sostituito da lire 2.250.000 di multa. Osservava che la frase, rivolta dall'ufficiale, in presenza di più persone, alla moglie del subordinato m.llo RI ON, "dì a tuo marito che quelli che vanno a piangere dalla mamma sono stronzi" - a contenuto chiaramente offensivo integrava il reato di ingiuria contestato, in quanto rivolta ad un "nuncius" qualificato, e quindi utilizzando un "mezzo di comunicazione" rilevante agli effetti della norma incriminatrice, nella consapevolezza che verosimilmente sarebbe giunta nella sfera di conoscenza del destinatario. Non altrettanto poteva dirsi a proposito dell'espressione "gliela faccio pagare", oggetto dell'imputazione di minaccia, proferita in presenza di terzi, che per la sua genericità poteva riferirsi ad una mera, rigorosa applicazione delle norme disciplinari.
Hanno proposto ricorso per cassazione l'imputato e il P.G.. Questi denuncia erronea applicazione della norma incriminatrice, in quanto la potenzialità intimidatoria della frase non era sminuita, ma anzi esaltata dalla sua indeterminatezza;
illogicità di motivazione, meramente apparente perché non aveva considerato il diretto vincolo gerarchico e il significato delle parole, indicative di volontà di rivalsa e non di una mera intenzione di rigorosa applicazione delle norme regolamentari.
Con il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato si denuncia violazione dell'art. 196, co. 2 e 3, C.P.M.P.. Infatti, il "qualsivoglia altro mezzo di comunicazione" cui fa riferimento la norma, in base al suo complessivo tenore ed all'esemplificazione che precede, doveva identificarsi in un sistema di trasmissione, e non in una persona fisica (altrimenti, verrebbe svuotata di contenuto la autonoma incriminazione della diffamazione).
Va al proposito rilevato che il Codice militare di pace, nel dettare all'art. 196 l'unitaria disciplina dei reati di minaccia e ingiuria nei confronti dell'inferiore (ricompresi nell'ambito dell'abuso di autorità) richiede per entrambi la presenza dell'offeso (co. 1 e 2), ovvero la comunicazione a lui diretta mediante scritti o disegni, oppure per telegrafo, telefono, radiofonia, televisione o con "qualsivoglia altro mezzo" (co. 3). Il concetto di "mezzo di comunicazione" - introdotto con la modifica apportata dalla L.26.11.1985 n. 689 - indica indubbiamente uno strumento passivo e non dotato di propria capacità selettiva, idoneo a trasmettere direttamente e senza intervento della volontà altrui - il messaggio dall'autore al destinatario, in maniera perfettamente equivalente ed assimilabile alla comunicazione fatta in presenza;
strumento normalmente inanimato come quelli descritti nell'esemplificazione normativa - ma eventualmente anche umano, quando un determinato soggetto sia tenuto, per obbligo d'ufficio, alla consegna di messaggi sul cui contenuto non ha facoltà di ricognizione e sindacato (ad es., un portalettere o staffetta). Estranea al concetto di "mezzo" è invece ogni situazione in cui la comunicazione sia rimessa alla libera determinazione di un terzo, cui il messaggio offensivo o minatorio venga confidato. In tal caso, infatti, dipende dalla volontà di quest'ultimo che la trasmissione avvenga o meno;
ove egli accetti e condivida l'intento offensivo, assumerà, secondo l'ordinaria disciplina del concorso, la veste di autore materiale del reato, mentre l'ideatore del messaggio ne risponderà come istigatore;
quando all'invito non sia dato seguito - e tanto più nel caso in cui l'interpellato riferisca l'accaduto all'autorità o all'interessato a titolo di denuncia - si verificherà una situazione rilevante soltanto agli effetti dell'art. 115 C.P.. Nella fattispecie nessuno dei due reati contestati è pertanto configurabile, perché in entrambi i casi, secondo la contestazione, il messaggio non fu affidato per la comunicazione a un mezzo "diretto" all'interessato, ma rimesso alla volontà di terzi (in particolare, la moglie per l'ingiuria, un collega per la minaccia). È perciò necessariamente escluso l'accoglimento del gravame del P.G., unicamente rivolto alla valutazione del contenuto del messaggio, senza considerarne le modalità di trasmissione. Quanto al fatto erroneamente qualificato come ingiuria, esso, secondo la contestazione, si è svolto in presenza di più persone;
ove ritenuto offensivo della reputazione del militare menzionato, va quindi qualificato come diffamazione di cui all'art. 227 C.P.M.P.. Tale reato, nella sua forma non circostanziata, è punibile con la reclusione militare fino a sei mesi, e quindi soltanto su richiesta del Comandante di corpo, secondo la previsione del successivo art. 260. Si rende perciò necessario l'annullamento, con rinvio ad altra Sezione della Corte Militare di Appello, che accerterà se tale richiesta sia stata tempestivamente formulata, nonché l'eventuale sussistenza di aggravanti - desumibili dalla descrizione del fatto contenuta nel capo d'imputazione - che rendano il reato perseguibile d'ufficio.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso del Procuratore Generale Militare;
annulla la sentenza impugnata limitatamente al delitto di ingiuria ad inferiore e, qualificato il fatto come diffamazione militare (art. 227 C.P.M.P.) rinvia alla Corte Militare di Appello in Roma per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2000.
Depositato in Cancelleria il 8 settembre 2000