Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/05/2025, n. 19619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19619 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Composta da:
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
19619-25
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-Presidente-
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- Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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Sent. n. sez. 655 CC - 14/04/2025 R.G.N. 4126/2025
avverso l'ordinanza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
In caso di diffusione del presents provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposte dalla legge
udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca;
lette le conclusioni del PG, dott.sa Mariella De Masellis, che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv.to Enrico Chianese, difensore di Jian, che ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
IL FUNZIONARIO IO AN.
1. Con ordinanza in data 5/12/2024, la Corte d'appello di Roma dichiarò inammissibile l'appello proposto da IA NY avverso la sentenza del Tribunale di Roma in data 5/5/2023, rilevando che non era stato osservato il disposto dell'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. Fu, infatti, rilevato che all'impugnazione non erano allegati lo specifico mandato a impugnare rilasciato dall'interessato e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prescritti dalla norma.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen. sostenendo che la motivazione con cui la Corte territoriale aveva rigettato l'analoga questione sollevata con il gravame violava gli artt. 3,24, 27 e
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111 della Costituzione, risultando "il vulnus vieppiù evidente alla luce della riforma operata con 1. 9/8/2024 n. 114".
2.1 Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 143 cod. proc. pen., 581 comma 1 quater cod. proc. pen. e 420 quater cod. proc. pen. Si osserva che l'imputata era stata denunciata a piede libero e che l'interazione dei Carabinieri per la redazione del verbale di identificazione, di nomina del difensore di fiducia, in seguito cancellatosi dall'albo e sostituito da un difensore di ufficio, e di elezione di domicilio,era avvenuta tramite un interprete di lingua cinese. Si lamenta, quindi, che gli atti successivi non erano stati tradotti in lingua cinese e il difensore di ufficio non aveva avuto contatti con l'imputata, per cui doveva ritenersi nulla la dichiarazione di assenza non avendo avuto l'imputata conoscenza del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La sentenza appellata è stata pronunciata, in assenza dell'imputata, il 5/5/2023 mentre l'appello è stato proposto il 16/10/2023, per cui non è revocabile in dubbio che la disciplina applicabile sia quella vigente sino al 24/8/2024, essendo entrata in vigore il giorno successivo la legge n. 114/2024. Il tema del regime applicabile in materia di impugnazioni è giunto più volte all'attenzione delle Sezioni unite che, da ultimo, con la sentenza n. 13808 del 24/10/2024, De Felice, hanno ritenuto che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024". A tale conclusione le Sezioni unite pervengono sul rilievo che la modifica normativa aveva riguardato "le modalità di compimento dell'atto processuale" e che l'atto d'impugnazione, "considerato isolatamente e nel suo aspetto formale" ha "effetti istantanei che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento", per cui, "in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi, deve aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso”. Peraltro, nel caso in esame, la data di emissione della sentenza impugnata impedisce che le doglianze difensive possano trovare tutela nell'orientamento di legittimità superato, per quanto qui d'interesse, dalla sentenza De Felice che riteneva che "ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della
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proposizione dell'impugnazione" (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01).
2. La proposizione dell'appello, pertanto, necessitava del conferimento, da parte dell'imputata, del mandato a impugnare rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio. Come osservato da una recente pronuncia, tali requisiti sono finalizzati a evitare "la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.)" (Sez.1, n. 1937 del 17/10/2024 (dep. 2025), Baldé).
3. La norma, peraltro, non prevedeva alcuna deroga nel caso di contestazione della dichiarazione di assenza. In tal senso depongono tanto il testo della norma che l'interpretazione sistematica, avendo il d.lgs n. 150 del 2022 ampliato l'istituto della restituzione in termini, con la previsione che l'imputato giudicato in assenza, è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod. proc. pen, fornisce la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, oltre all'istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l'ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01).
4. A ciò consegue che l'impugnazione proposta del difensore d'ufficio non corredato dal mandato a impugnare e, nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., della dichiarazione o dell'elezione di domicilio, è inammissibile.
5. Tale risultato esegetico è senz'altro preferibile a quello richiamato in ricorso, che finisce per pervenire a una parziale abrogazione della norma senza che ricorra alcun appiglio normativo che la giustifichi.
Ma vi è di più.
Nel caso di specie, infatti, il difensore con il gravame non aveva sollevato alcuna censura in relazione alla dichiarazione di assenza per cui non potrebbe trovare neppure applicazione l'argomento, valorizzato in una sentenza rimasta isolata, per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione, ossia che «l'art. 586 cod. proc. pen. è norma speciale, ratione materiae, rispetto alla disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, stesso codice e, come tale, non richiede l'osservanza di formalità
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prescritte solo per l'impugnazione della sentenza e non anche dell'ordinanza che sia soggetta a impugnazione differita» (Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01).
6. Manifestamente infondata risulta la questione di legittimità costituzionale risultando generiche e apodittiche le censure mosse alla motivazione sul punto resa dalla Corte territoriale. Anche le considerazioni in ordine alla differente disciplina prevista dal d.lgs. 114/24 per il difensore di ufficio rispetto al difensore di fiducia sono scarsamente significative dal momento che l'esistenza di un mandato fiduciario induce a presumere l'effettività del rapporto tra difensore ed imputato, e quindi l'esistenza di una effettiva comunicazione del difensore rispetto all'imputato, e di una corrispondente consapevolezza dell'imputato in ordine alle scelte difensive compiute dal difensore nel suo interesse" (Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, Baldé). Per completezza va anche ricordato che questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1- quater, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, Sentenza n. 43718 del 11/10/2023 Ben Khalifa Mohamed Khmayes, Rv. 285324-01).
7. L'inammissibilità del gravame preclude la valutazione del secondo motivo d'impugnazione, non consentendo la mancanza di un valido rapporto processuale di apprezzare la fondatezza delle doglianze difensive che lo compongono.
8. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
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equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/4/2025
Il Consigliere estensore Lorenzo Antonio Bucca
Il Presidente Giovanni Liberati
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.
Depositata in Cancelleria
Oggi,
Il Presidente
Eliberar
26 MAG, 2025
IL FUNZIONARIO CI UA
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