Sentenza 17 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2024, n. 1937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1937 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2024 |
Testo completo
01937-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 992/2024 STEFANO MOGINI Presidente - UP 17/10/2024 - Relatore MICAELA SERENA CURAMI - R.G.N. 26504/2024 ANGELO VALERIO LANNA FRANCESCO ALIFFI DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BA AD nato il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 del GIUDICE DI PACE di POTENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Giudice di Pace. udito il difensore E' presente l'avvocato DE BONIS SALVATORE del foro di POTENZA in difesa di BA AD che conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza. P RITENUTO IN FATTO 1. MA BA, per mezzo del difensore d'ufficio avv. Salvatore De Bonis, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Potenza del 5 giugno 2024, che lo ha condannato alla pena di euro 5.000 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per essersi intrattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo Unico sull'immigrazione, essendo risultato privo del permesso di soggiorno.
2. Il ricorrente articola un unico motivo con il quale denuncia, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 420-bis cod. proc. pen.. Il Giudice di pace, nel dichiarare, erroneamente, assente l'imputato, ha omesso di considerare che la notifica degli atti inerenti al presente procedimento era stata effettuata nello studio del difensore d'ufficio, con il quale l'imputato non aveva mai avuto rapporti o contatti. L'imputato non era quindi a conoscenza dell'esistenza di un procedimento a suo carico, anche in considerazione del fatto che il verbale di identificazione e nomina di difensore d'ufficio, redatto il 22/04/2023, non era stato sottoscritto da BA. Osservava inoltre il difensore ricorrente come, in ragione della peculiarità del caso, non fosse applicabile la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione per mancato deposito di specifico mandato ad impugnare, di cui all'articolo 581, comma 1-quater cod. proc. pen. atteso che l'unico vizio dedotto era quello relativo all'erronea dichiarazione di assenza dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata è stata pronunciata, in assenza dell'imputato, il 5 giugno 2024: ricorrono tutti i presupposti per ritenere l'operatività al caso di specie dell'onere formale, costituito dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore d'ufficio, dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, introdotto dall'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., nel testo tuttora applicabile introdotto dal d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150. 2. Va in premessa evidenziato come il recentissimo intervento legislativo, di cui alla legge 9 agosto 2024, n. 114 (legge Nordio), pubblicata nella G.U. del 10/08/2024 ed in vigore dal 25/08/2024, abbia parzialmente riscritto la norma;
in particolare l'art. 2, lett. o, seconda parte ha abrogato il comma 1-quater della norma, limitatamente all'obbligo, quando si è proceduto in assenza e il difensore ha nomina 2 Ce mbl fiduciaria, di depositare con l'atto di impugnazione del difensore anche lo specifico mandato ad impugnare rilasciato al medesimo dopo la pronuncia della sentenza: l'obbligo permane quindi soltanto nel caso di difesa d'ufficio. La legge Nordio non ha previsto alcuna norma transitoria: ciò implica che, per quanto di interesse, al caso in esame, continua ad essere applicabile l'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen. come introdotto dalla riforma Cartabia.
3. L'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen si applica anche al ricorso per Cassazione: in tal senso si è espressa, in termini di assoluta prevalenza, la giurisprudenza d legittimità, essendosi osservato che la norma rientra tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 7201 del 23/01/2024, Jammoua, n.m.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, n.m.; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444 01; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, Nappi, Rv. 285305; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Rv. 285444 - 01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Rv. 285342-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305-01). È stato a tale proposito ancora precisato che la norma di cui all'art. 581-quater cod. proc. pen., persegue lo scopo di garantire all'imputato la conoscenza consapevole dell'incedere della progressione processuale nelle fasi di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio di cassazione (v., tra le altre, Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525 - 01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 - 02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353 - 01). La norma in esame mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico: lo specifico mandato ad impugnare del comma 1-quater è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525.). Di qui la disciplina dell'impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti dell'imputato assente, che prevede che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e contestuale all'impugnazione, nella misura in cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, 3 ее ял Pasquale, Rv. 286088-01). Il conferimento del mandato speciale è indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato sedicente ignaro, dei rimedi restitutori all'uopo previsti (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). La finalità evidenziata emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione. Tale soluzione è del resto coerente con la relazione predisposta dalla c.d. "Commissione Lattanzi", secondo cui nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare senza alcun pregiudizio del - diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato». Ed invero, l'intero sistema processuale introdotto dalla riforma c.d. Cartabia ossia tanto le norme di cui all'art. 420 bis cod. proc. pen. sull'assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine è permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo: anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato a coltivare il gravame piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Imponendo, attraverso l'onere di allegazione di cui al comma 1- quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992- 01). La Riforma Cartabia, nel riscrivere il diritto delle impugnazioni, si è posta il problema della inevitabile precarietà dell'attività processuale svolta nei gradi successivi di giudizio, eventualmente effettuata nella inconsapevolezza (o nella mancanza di prova della consapevolezza) del diretto interessato, ed esposta, 4 lle pertanto, al rischio della richiesta del rimedio restitutorio nel momento in cui l'imputato fosse emerso dalla sua situazione di assenza, ed ha conseguentemente previsto, per il difensore d'ufficio, gli oneri di allegazione del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen, che garantiscono che l'impugnazione avvenga soltanto se l'imputato la conosce e la vuole. Occorre considerare a tale proposito che il d.lgs. n. 150 del 2022, ha approntato una serie di rimedi restitutori che possono reintegrare l'imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, quando prova che l'assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo. Tra questi, una nuova previsione di nullità da far valere in appello (art. 604, comma 5 bis, cod. proc. pen.) e nel giudizio di legittimità (art. 623, comma 1, lett. b- bis cod. proc. pen.); ed ancora, l'ampliamento dell'istituto della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con la previsione di una nuova ipotesi di restituzione per l'imputato giudicato in assenza, il quale, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420 bis cod. proc. pen, può fornire la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Ben Khalifa, Rv. 285324 01), oltre all'istituto della rescissione del giudicato che riguarda appunto l'ipotesi della erronea dichiarazione di assenza (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931-01). Nella stessa ottica si pone, su altro piano rispetto ai rimedi restitutori già evidenziati, appositamente ridisegnati ed implementati, il prolungamento dei termini per impugnare di cui art. 585 comma 1 bis cod. proc. pen, concessi al difensore dell'assente, in quanto onerato del compito di farsi rilasciare la nuova e apposita procura. Giova sul punto anche evidenziare come anche nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo, e la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» (Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018). Nello stesso diritto euro- unitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente si possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022, IR). 5 WR SAL 4. I principi, che sono stati sin qui evocati, non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera della norma del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che la lettura sistematica della stessa nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l'onere di allegazione dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione, e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, anche al caso dell'assente che contesti, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da sez.
1. n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez, n.m.). Come ampiamente argomentato sopra, il sistema processuale introdotto dal d. lgs. 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all'assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l'istituto, ridefinito, della restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420 bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». Non è ultroneo osservare come nella stessa linea si ponga anche il recentissimo intervento legislativo di cui alla citata legge Nordio n. 114 del 2024: la circostanza che la novella legislativa abbia mantenuto l'obbligo, per il solo difensore d'ufficio, di allegare all'atto di impugnazione lo specifico mandato ad impugnare, conforta la prospettata interpretazione della norma, ora vigente per le sole impugnazione proposte tra il 301/12/2022 (data di entrata in vigore della c.d. legge Cartabia), ed il 25/08/2024 (data di entrata in vigore della legge Nordio), mostrando la perdurante attenzione del legislatore ai temi sottesi alla ratio della disposizione stessa, confortando l'interprete dal rifuggire da interpretazioni anche solo parzialmente abrogatrici;
ed infatti la ragione giustificatrice della differente disciplina scaturente dalla modifica apportata dalle legge Nordio al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. è da individuare nel differente rapporto che si instaura tra difensore di fiducia ed imputato, dal momento che l'esistenza di un mandato fiduciario induce a presumere l'effettività del rapporto tra difensore ed imputato, e quindi l'esistenza di una effettiva comunicazione del difensore rispetto all'imputato, e di una corrispondente consapevolezza dell'imputato in ordine alle scelte difensive compiute dal difensore nel suo interesse.
5. Non ignora questo Collegio l'esistenza di un difforme precedente, Sez. 6 ше 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01, secondo cui In tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen.)». Si ritiene che il citato orientamento debba essere rivalutato, alla luce di un'analisi sistematica e coordinata dei principi e delle norme che governano la materia. Ricordato come, in materia di impugnazione, i precetti normativi siano di stretta interpretazione, va osservato come introdurre una limitazione, nell'interpretazione dell'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., escludendo l'onere formale costituito dallo specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore, dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, nel solo caso dell'assente che contesti i presupposti della declaratoria dell'assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen., costituisce un'operazione che non trova sostegno né nella lettera delle legge (che all'evidenza non prevede espressamente eccezioni), né nella sua analisi sistematica. Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione parzialmente abrogans, distonica rispetto alla ratio della norma, ed incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni, come sopra delineato. Quanto all'argomento utilizzato nella citata sentenza Oko, per sostenere l'avversata interpretazione, ovvero che «l'art. 586 cod. proc. pen. norma speciale, ratione materiae, rispetto alla disposizione di cui all'art. 581, comma 1-quater, stesso codice e, come tale, non richiede l'osservanza di formalità prescritte solo per l'impugnazione della sentenza e non anche dell'ordinanza che sia soggetta a impugnazione differita», basti ossservare come, proprio perché l'ordinanza dichiarativa dell'assenza impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, a norma dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere proposta, come è pacifico, col mezzo, nelle forme e nei termini stabiliti per l'impugnazione della sentenza medesima (Sez. 1, n. 28912 del 07/05/2024, Magsombol, Rv. 286791 01); dal momento che l'ordinamento non riconosce - autonomia al ricorso avverso le ordinanze, tanto che ne subordina l'impugnazione alla contemporanea richiesta di controllo della sentenza che ha deciso il merito del processo, devono ritenersi pienamente operanti tutte le norme che disciplinano l'impugnazione della sentenza, e tra esse, per quanto di interesse, anche l'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen. 7 We solсе 6. Non resta, conclusivamente, che prendere atto che il ricorso proposto dal difensore di ufficio di MA BA è privo di specifico mandato a impugnare rilasciato in data successiva alla sentenza impugnata emessa dal Giudice di Pace di Potenza il 5 giugno 2024, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 comma 1- quater cod. proc. pen.
7. I dubbi interpretativi in relazione alla norma, che hanno dato adito ad un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, inducono a rigettare il ricorso. Il rigetto del ricorso postula la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 17 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Micaela Serena Curami Stefano Mogini Strofun CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Pensla Depositata in Cancelleria oggi Roma, li 1.6 GEN 2025 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL CANCELLERE ESTERTO Silvia Siicca 8