Sentenza 17 agosto 2000
Massime • 1
Nella revisione di una rendita unificata relativa a pluralità di lesioni derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, non hanno più autonomo rilievo i diversi regimi temporali di rivedibilità dei singoli eventi lesivi, dovendo invece applicarsi il termine generale decennale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/08/2000, n. 10904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10904 |
| Data del deposito : | 17 agosto 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Massimo GENGHINI - Presidente -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA NO, RASPANTI RITA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI VINCENZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OTTOLIA GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1712/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 10/06/97 R.G.N. 1818/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/00 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 13/10/1992, il Sig. CA NI adiva il RE di Genova, giudice del lavoro, esponendo:
1) di fruire di una rendita I.N.A.I.L. del 70% di cui 25% per asbestosi, 30% per MP 44, 2% per MP 42, 3% per infortunio del 4/11/1967 al mignolo destro e 18% per danno neuropsichico di cui agli infortuni. 6/4/1966, 5/5/1967 e 30/8/68;
2) che in sede di revisione, occasionata da una domanda di aggravamento dell'asbestosi, l'INAIL aveva ritenuto invariati gli altri danni e migliorati i postumi di cui agli infortuni alla testa del 66/67/68;
3) che l'Istituto aveva ridotto così il danno neuropsichico dal 18% al 2% e con comunicazione 27/5/91, conseguenzialmente aveva ridotto, altresì, la rendita dal 70% al 62%.
Ciò premesso, il AN chiedeva al RE di ripristinare la rendita nella misura del 70% con decorrenza dalla data della riduzione, a norma dell'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, tenuto anche conto della sent. Corte Costituzionale 318/1989, per essere decorso il decennio dalla data di costituzione della rendita per il danno neurologico del infortuni degli anni 1966/68. Ritualmente costituito, l'Istituto convenuto si è opposto alla domanda, sostenendo che nel caso di specie non si tratta della costituzione di una nuova rendita unica ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ma di revisione della vecchia rendita, i cui termini di revisione sono stati prorogati nel tempo dai diversi eventi indennizzabili, ed in particolare dalla asbestosi, che non ha termini finali di revisionabilità (art. 146 t.u.).
Il RE, effettuata la ricognizione della ratio dell'intervento della Corte Costituzionale, come esplicitato nella motivazione della sent. 318/1989, in consapevole dissenso da Cass. sez. un. 12023/1990, ha accolto la domanda, ritenendo che, in sede di revisione di rendita unica, il principio di stabilizzazione dei postumi di cui all'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, operando come limite interno,
determina la immodificabilità in pejus dei postumi consolidati al decennio.
L'appello dell'Inail è stato respinto dal Tribunale di Genova con sent. 28 maggio/10 giugno 1997 n. 1712. Il Tribunale, rilevato in fatto che l'Inail, a seguito della domanda di revisione dell'asbestosi, ha proceduto alla revisione in melius di altri infortuni, occorsi al AN oltre 20 anni prima, senza modificare in alcuna maniera la percentuale di invalidità relativa all'asbestosi, e rilevato che nella presente fattispecie non si è verificato alcun nuovo infortunio, ha ritenuto in diritto che la controversia vada risolta non sulla base dell'art. 80 t.u., recante la disciplina della costituzione di rendita unica per il sopraggiungere di un nuovo infortunio, ed oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale di cui alla sent. 318/1989, bensì a norma dell'art. 83, che disciplina la revisione delle rendite già costituite;
e poiché la richiesta di revisione riguardava gli esiti dell'asbestosi, rimasti immutati, l'Inail non poteva, secondo il Tribunale, modificare in pejus gli esiti stabilizzati di infortuni verificatisi oltre venti anni prima.
Ha proposto ricorso per cassazione l'Inail, con unico motivo. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c.; 78, 80, 83 e 132 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124; vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto, erroneamente interpretando la sent. Corte Costituzionale 318/1989, che sia intangibile la percentuale di danno dei precedenti singoli infortuni siccome stabilizzatisi al decennio. Invoca l'applicazione del principio di diritto di cui alle sent. 12023/1990 e 8084/1997 di questa Corte. Il ricorso è fondato, per i motivi e con le precisazioni che seguono, e va accolto.
La odierna fattispecie riguarda una revisione di rendita unificata, derivante da plurimi infortuni sul lavoro e malattie professionali, una delle quali asbestosi.
il Tribunale ha ritenuto che essa sia disciplinata dall'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, che non consente la revisione delle conseguenze di infortuni occorsi oltre 20 anni prima. Il ricorrente Istituto invoca l'applicazione dell'art. 80, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale 318/1989. Questa Corte osserva: le due norme disciplinano istituti diversi:
l'art. 83 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), riprendendo identica disposizione dell'art. 25 (commi 3 e 4) R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, quello della revisione della rendita;
esso dispone che la misura della rendita di inabilità può essere riveduta, su domanda del titolare o per disposizione dell'istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazione del soggetto tutelato nelle condizioni fisiche (purché, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita).
La possibilità di rivedere nel tempo la misura della rendita accordata discende direttamente dall'art. 38, 2^ comma, Cost. e dalla coerente funzione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie Professionali. Non assolverebbe infatti alla sua funzione di provvedere mezzi adeguati alle esigenze di vita una rendita che, in rapporto alle condizioni fisiologiche dell'infortunato, che possono mutare nel tempo in meglio o in peggio, fosse divenuta sperequata, in più o in meno, rispetto a tali esigenze. In particolare la revisione è coerente con il sistema di indennizzo in rendita, introdotto nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente al settore industriale, in luogo di quello in capitale fino allora vigente in virtù del R.D. 31 gennaio 1904, n. 51, e successivamente esteso al settore agricolo dalla Legge 20 febbraio 1950 n. 64. Ciò non significa che la revisione della rendita possa essere chiesta in qualsiasi tempo, indefinitivamente. Tale possibilità va contemperata con l'opposto principio di stabilizzazione dei postumi e di invariabilità del corrispondente grado di riduzione dell'attitudine al lavoro, nonché di conseguente consolidazione della rendita a tale grado rapportata, per il quale il legislatore ritiene, con presunzione assoluta, che i postumi dell'infortunio non siano suscettibili ne' di miglioramento ne' di peggioramento, decorso un periodo di tempo, determinato per gli infortuni sul lavoro in dieci anni (art. 83 commi 6 e 7), e per le malattie professionali in 15 (art. 137).
L'art. 80 invece, riprendendo analoga disposizione dell'art. 37 R.D. 17 agosto 1935, n. 1765, disciplina l'istituto della unificazione della rendita per successivo infortunio, senza limiti di tempo, stabilendo che in tal caso l'Istituto provvede alla costituzione di una rendita unica in base al grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro causata dalle lesioni provocate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata alla stregua dell'art. 78, cioè mediante la determinazione di volta in volta di quanto detta attitudine lavorativa è diminuita complessivamente in conseguenza dei policroni infortuni e della coesistenza delle singole lesioni.
È importante notare, per gli sviluppi argomentativi successivi, che la valutazione complessiva di cui all'art. 80 si applica anche quando l'inabilità sia derivata in parte da infortunio sul lavoro e in parte da malattia professionale (art. 132 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), senza che a ciò osti il differenziato termine di stabilizzazione dei postumi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto l'assetto originario del t.u. non stabiliva un termine per l'unificazione della rendita. La legge infatti non precisa se, in sede di costituzione della rendita unica a norma dell'art. 80, assuma o no rilevanza il decorso del periodo massimo di rivedibilità, previsto dall'art. 83, con riguardo alla rendita liquidata per alcuno degli eventi infortunistici policroni.
Un orientamento minoritario di questa Corte ritenne che, nell'ipotesi di infortuni policroni, non è consentito determinare la rendita unica in misura inferiore a quella in precedenza liquidata per un primo infortunio, rispetto al quale sia trascorso il termine decennale di rivedibilità, poiché anche in tal caso opererebbe la presunzione assoluta dell'avvenuta stabilizzazione dei relativi postumi, con conseguente immodificabilità della originaria rendita (Cass. 15 marzo 1986 n. 1780; Cass. 13 febbraio 1987 n. 1601). La prevalente giurisprudenza di legittimità ritenne viceversa, sulla scia già tracciata dalla giurisprudenza formatosi nel vigore del r.d. n. 1765 del 1935, che una coordinata applicazione delle due discipline non è possibile, sia per la netta distinzione delle sue fattispecie legali tipiche, configurate rispettivamente dagli articoli 80 e 83, sia, soprattutto, perché, in caso di pluralità di infortuni succeduti nel tempo, la rendita unica prevista dall'art. 80 dev'essere costituita non già in corrispondenza alla somma aritmetica delle percentuali di riduzione attribuibili alle conseguenze delle singole lesioni, ma, come la norma espressamente dispone, avendo riguardo alla loro reciproca influenza ed al loro complessivo risultato inabilitante, sulla base di un giudizio di sintesi, che accerti in concreto l'esatta misura del danno subito dall'infortunato, sicché nella costituzione della rendita unica, determinata con tale criterio, non possono operare le modalità e le limitazioni temporali stabilite per la revisione di un Singolo infortunio dell'art. 83, applicabili semmai soltanto alla nuova rendita complessiva (cfr. Cass. 13 maggio 1982 n. 4904; 15 aprile 1986 n. 2667; 21 febbraio 1987; 20 marzo 1987 n. 2777). La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla questione (sent. 6 giugno 1989 n. 318), ha preliminarmente riconosciuto la validità del principio di stabilizzazione dei postumi nel caso dell'unico infortunio, in quanto la disposizione che regola la sopravvenienza riposa sul presupposto della invariabilità del grado di invalidità, sia in melius che in peius, per effetto del decorso di un decennio, il che corrisponde al criterio del quod plerumque accidit ed insieme all'esigenza di tenere conto dell'aspettativa del lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto e del consolidamento stesso;
viceversa ha ritenuto non conforme a ragionevolezza oltre che elusiva della suddetta esigenza l'assunzione del presupposto della variabilità in relazione al verificarsi di un nuovo infortunio, pur dopo il decennio.
Ha poi ritenuto che nell'ipotesi di infortuni policroni, intervallati da oltre un decennio, vi è addirittura da presumere il peggioramento dell'inabilità del plurinfortunato, sicché non vi è motivo alcuno di discostarsi dal criterio, del quale aveva prima riconosciuto la validità, del quod plerumque accidit nel senso della invariabilità. Pertanto, assunto il citato orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità come diritto vivente, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 80, primo comma, del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui non prevede, nel caso di sopravvenienza di un ulteriore infortunio dopo il decorso di dieci anni dalla costituzione della rendita per un precedente infortunio, che al lavoratore sia assicurata quanto meno una rendita eguale a quella già erogatagli.
La sentenza della Corte Costituzionale ha quindi gettato un ponte tra le rationes delle due disposizioni, quella dell'art. 80 e quella dell'art. 83, dalla precedente giurisprudenza di questa Corte, e nella sentenza impugnata, ritenute incomunicanti;
ma non ha effettuato una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi enunciato dall'art. 83 all'ipotesi dell'art. 80 con riferimento alle singole lesioni provocate da ciascun evento infortunistico, per l'ostacolo normativo costituito dalla valutazione complessiva e sintetica della rendita unica.
Una radicale applicazione del principio di stabilizzazione dei postumi dei singoli infortuni avrebbe comportato l'applicazione di un limite interno (come ritenuto nella sentenza impugnata), e cioè l'intangibilità della prima rendita, cui avrebbe dovuto essere sommata quella corrispondente alla lesione provocata dal successivo infortunio. Per chiarire il concetto con un esempio, ove per un primo infortunio sia stata liquidata una rendita del 32%, e successivamente al decennio sia stata riconosciuta una malattia professionale importante una inabilità del 19%, il contenuto normativo dell'art. 80 derivante dalla pronuncia della Corte Costituzionale impedisce la liquidazione di una rendita complessiva inferiore al 32%; se ne deduce che non impedisce la riduzione della prima liquidazione al di sotto di tale soglia, riduzione necessaria per includere nella valutazione la successiva ed ulteriore lesione nell'ambito del 32% garantito.
E la coerenza tra le premesse e le conclusioni della citata sentenza della Corte Costituzionale poggia sul vincolo, sancito dall'art. 80 t.u., della valutazione complessiva della rendita unificata (principio non toccato dalla citata sentenza 318/1989), il quale impedisce la istituzione di un limite interno, relativo alla singola componente lesiva.
Giustamente quindi questa Corte a Sezioni Unite (sent. 19 dicembre 1990 n. 12023), nella sua funzione di sistemazione interpretativa della materia dopo l'intervento della citata pronuncia della Corte Costituzionale, ha affermato che il principio, che si trae dall'art. 83, di consolidazione, trascorso il termine decennale di rivedibilità, della rendita liquidata per un singolo infortunio, pur riposando sul già indicato presupposto della stabilizzazione dei relativi postumi e della invariabilità, sia "in melius" che "in peius", del corrispondente grado di inabilità, ove sopravvenga un nuovo infortunio indennizzabile dopo decorso un decennio dal precedente, non impedisce, in sede di costituzione della rendita unica a norma dell'art. 80, la riconsiderazione dei postumi di quel primo infortunio e della relativa incidenza inabilitante, anche se modificata in senso peggiorativo o migliorativo rispetto a quella originaria, nell'ambito della valutazione del grado di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro a norma dell'art. 78, richiamato dallo stesso art. 80; impone però la determinazione della rendita unica in misura non inferiore, in ogni caso, a quella a suo tempo liquidata e già consolidata in relazione al primo infortunio. La citata sentenza 12023/1990 è fondamentale sotto tre profili: per la definizione della portata normativa della sent. 318/1989 della Corte Costit., come introduttiva di un limite esterno alla rivedibilità della rendita;
per la estensione di tale principio alla diversa ipotesi della revisione della rendita unificata, che viene quindi ad essere parificata e considerata, ai fini della rivedibilità, come rendita per unico infortunio;
per l'enunciazione di entrambi i principi in una fattispecie di rendita unificata di due infortuni sul lavoro e due malattie professionali (di cui una silicosi), per le implicazioni di cui infra.
Per quanto riguarda in particolare la revisione della rendita unica, che riguarda la odierna fattispecie, la Corte ha rilevato che il principio che si ricava dalla rilettura dell'art. 80, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, vale anche quando dopo la costituzione della rendita unica si debba procedere alla revisione per variazione intervenuta nei postumi dell'ultimo evento inabilitante, e quindi alla ricostituzione di detta rendita unica, la quale, pur esigendo, nonostante il decorso del decennio, il riesame dei postumi dei precedenti infortuni e della loro attuale incidenza inabilitante ai fini della determinazione del grado attuale di riduzione complessiva dell'attitudine al lavoro, non potrà essere in ogni caso determinata in misura inferiore a quella che, liquidata per i precedenti infortuni, si sia già consolidata.
La successiva giurisprudenza di questa Sezione Lavoro si è attenuta strettamente ai principi enunciati dalle Sezioni Unite, proseguendo, su quel solco, nell'opera di sistematizzazione concettuale della materia.
In una fattispecie di revisione di rendita stabilizzata per successivo infortunio sul lavoro oltre il decennio, questa Corte è ritornata sulla portata della sentenza della Corte Costituzionale, sottolineando che il "limite è stato posto dalla Corte Costituzionale non alla possibilità di nuova valutazione medico legale dei postumi consolidati dopo il decennio, ma alla misura della rendita che deve essere liquidata all'esito della unificazione, nel senso che la rendita non deve essere in nessun caso inferiore a quella già stabilizzata ex art. 83 comma settimo del T.U.; opera cioè il cd. limite esterno. Se dunque è consentita, anche in caso di postumi consolidati, la costituzione di una rendita unica, sia pure con un limite minimo di misura, ne consegue che la revisione deve essere operata sulla rendita così unificata, ossia in base al grado di riduzione 'complessiva' dell'attitudine al lavoro cagionata dai due infortuni, e non si può, in sede di revisione, procedere alla scomposizione: valutare separatamente la inabilità conseguente a ciascuno dei due eventi lesivi;
con la contraria interpretazione si finirebbe per annullare gli effetti dell'unificazione, che non varrebbe in sede di revisione, perché non si potrebbe più procedere in quella sede alla valutazione complessiva ma si dovrebbe tornare a distinguere il grado di inabilità provocato dal primo infortunio (che sarebbe intangibile) e quello provocato dal secondo infortunio. L'intangibilità della misura dei postumi consolidati di uno degli infortuni impedirebbe necessariamente la possibilità di rivalutare il complessivo risultato inabilitante, stabilitosi nel tempo, in base ad un giudizio di sintesi, cioè avendo riguardo alla reciproca influenza delle inabilità derivanti dai due infortuni, e non resterebbe che valutare separatamente i postumi non consolidati dell'infortunio più recente e procedere poi alla semplice somma aritmetica delle due inabilità. In tal modo però si verrebbe sostanzialmente ad escludere la revisione della rendita unica, il che non è affatto consentito dall'art. 83 del T.U., il quale in materia di revisione non opera alcuna discriminazione tra rendita singola e rendita unificata, ma consente in via generale l'accertamento delle variazioni della percentuale di inabilità che si verificano nel corso del decennio. Viceversa, si deve ritenere che in sede di revisione della rendita unica è consentito procedere a nuova valutazione medico legale del risultato inabilitante complessivo, che può essere accertato anche in misura inferiore a quello provocato dall'infortunio i cui postumi sono consolidati;
tuttavia in sede di liquidazione, la rendita complessiva da erogare non potrà mai essere inferiore a quella precedentemente consolidata, e quindi anche in sede di revisione vale il ed limite esterno che la Corte Costituzionale ha ravvisato come operante in sede di costituzione della rendita unica" (Cass. 27 1997 n. 8084). Infine questa Corte ha applicato gli stessi principi ad una fattispecie di revisione di rendita unificata per plurimi infortuni sul lavoro e malattie professionali (Cass. 6 dice.mbre,-1997 n. 12399).
La odierna fattispecie è caratterizzata dalla presenza di una malattia professionale, l'asbestosi, per la quale la legge non prevede limite di tempo per la rivedibilità (art. 146 comma 5 t.u.);
di qui la tesi del ricorrente Istituto secondo cui il principio di stabilizzazione dei postumi nei termini di cui alla sent. 318/1989 non sarebbe applicabile nel caso di termine di revisione il limitato, come pure nel caso di una sequela di infortuni sul lavoro infradecennali o di malattie professionali infraquindicennali, nei quali non vi sarebbe mai stabilizzazione.
Da quanto sopra chiarito (in particolare dalla cit. sent. 8084/1997) in punto di valutazione unitaria della rendita unificata, e di impossibilità di scomposizione delle singole componenti lesive, nonché dall'analisi delle fattispecie cui questa Corte ha applicato il principio scaturente dalla sentenza della Corte Costituzionale (in particolare Cass. 12023/90, in materia di revisione di rendita unica per un mix di due infortuni sul lavoro e due malattie professionali, di cui una silicosi;
significativa anche Cass. 12399/1997, in materia di revisione di rendita unica per plurimi infortuni sul lavoro e malattie professionali), deriva come necessitata conseguenza logico- giuridica il principio di diritto, implicito nelle precedenti pronunce, ma che è necessario in questa sede esplicitare, in relazione alle prospettazioni e richieste delle parti, secondo cui, come non hanno più autonoma individualità, all'interno della valutazione complessiva della rendita unificata, le singole componenti originarie lesive derivanti da molteplici eventi invalidanti, così non hanno più autonomo rilievo i diversi regimi temporali di rivedibilità propri degli infortuni sul lavoro (10 anni, art. 80), delle malattie professionali (15 anni, art. 137) e asbestosi e silicosi (senza limiti temporali: art. 146 comma 5 t.u.), dovendo in ogni caso applicarsi alla revisione di una rendita unificata da molteplici lesioni derivanti da un mix di infortuni sul lavoro e malattie professionali il termine generale decennale. In una rendita unitaria, infatti, non vi è la possibilità concettuale e giuridica di dare prevalenza al regime temporale (più ampio) della componente malattia professionale, pena il ritorno a quella concezione e valutazione atomistica alla base della sentenza impugnata, che non è consentita dall'art. 80.
Inoltre, opinare diversamente significherebbe che in tutti i casi in cui nella rendita unica ci sia una componente silicotica (come nella fattispecie decisa da Cass. S.U. 12023/90 cit.) o asbestotica (come nella odierna fattispecie) l'Inail sarebbe sempre libero, al limite, di azzerare la rendita unica, in quanto non opererebbe mai il limite della stabilizzazione, e ciò contro l'intervento normativo della Corte Costituzionale (la quale motiva anche con riferimento all'esigenza di tenere conto dell'aspettativa del lavoratore in relazione al consolidamento della situazione di fatto, nella specie comprensiva di eventi lesivi diversi. dall'asbestosi), come interpretato ed applicato da questa Corte.
Per conclusiva chiarezza, nel caso di specie il calcolo da effettuare, sulla base degli elementi della fattispecie pacifici tra le parti, è il seguente: si inizia dalla data della ultima revisione (nella specie 16.10.1989); si risale a ritroso nel tempo per 10 anni (nella specie 16.10.1979); si vede qual'è la rendita unificata esistente a quella data (nella specie risultante da tutti gli infortuni sul lavoro e malattie professionali precedenti, esclusa la asbestosi riconosciuta con decorrenza 1981, ed incidente per il 25%);
la misura della rendita a quella data (nella specie 16.10.1979) rappresenta la soglia della rendita unitaria invalicabile dalla successiva revisione dopo dieci anni.
Poiché l'Inail, nella specie, riducendo la rendita dal 70 al 62/%, non ha intaccato quella soglia, ampiamente inferiore al 62%, il suo comportamento è stato corretto.
Viceversa la decisione del Tribunale è errata sotto un duplice profilo: per avere deciso la controversia sulla base di una pretesa antinomia tra l'art. 80 e l'art. 83 t.u., non più esistente dopo l'intervento della Corte Costituzionale, e per avere ritenuto l'esistenza di un limite interno alla rivedibilità, escluso dalla costante giurisprudenza di questa Corte, in corretta interpretazione della pronuncia della Corte Costituzionale.
Il ricorso dell'Inail va pertanto accolto.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 384 1^ co. c.p.c., come novellato dall'art. 66 Legge 26 novembre 1990, n. 353 (cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e non necessità di ulteriori accertamenti) perché questa Corte decida nel merito, respingendo la domanda dell'assicurato.
Nulla per le spese processuali del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda dell'assicurato. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 28 marzo 2000. Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2000