Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, l'errore incolpevole sul fatto può essere generato anche dall'interpretazione di norme, quando verta sui presupposti della violazione (non quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti) e rileva in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore (quale un'assicurazione data dalla P.A., da un'associazione sindacale, da un professionista esperto, ecc.), che sia idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire. Tale errore non può essere, comunque, individuato dal giudice, in sede di giudizio d'opposizione ad ordinanza - ingiunzione, nella mera difficoltà di lettura di una norma, senza che l'opponente non abbia neppure addotto l'elemento positivo inducente l'errore stesso.
Commentario • 1
- 1. Multe contestate con autovelox, illegittime senza “massima trasparenza”Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 20 aprile 2018
Sono nulle le multe contestate con rilevazione elettronica della velocità se la cartellonistica che segnala la postazione è imbrattata, inducendo in errore l'automobilista Con la sentenza n. 857 depositata il 28 marzo 2018, il Giudice di Pace di Fermo, avv. Giuseppe Fedeli, si è pronunciato in tema di legittimità delle multe contestate mediante postazioni controllo elettronico della velocità. I fatti Al ricorrente erano state contestate tre infrazioni all'art. 142, comma 7, del codice della strada, per aver superato i limiti di velocità, aumentate in quanto commesse in orario notturno. Le infrazioni erano state rilevate a mezzo di un misuratore di velocità istantanea a postazione fissa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 11/02/1999, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. AN GISOTTI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali;
Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Min. R.A.A.F.;
Direttore dell'Ufficio di Milano dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Min. R.A.A.F., domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge.
- ricorrenti -
contro
UR AN, elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della S.C.C. e difeso dall'avv. AN Picotti di Brescia, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Giudice di Pace di CH n. 4 del 23.12.1995. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.11.98 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ingiunzione n. 173 del 13.4.95 il Direttore dell'Ufficio di Milano dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi del Ministero R.A.A.F. irrogava a BR AN la sanzione amministrativa di lire 4.300.000 ai sensi dell'art. 63 2 comma L.29.12.90 n. 428 per non aver trasmesso - nei termini previsti dall'art. 12 10 comma D.M. 13.6.89 n. 242 e dall'art. 11, 10 comma D.M. 228/90 - la modulistica relativa agli acquisiti dai piccoli produttori esonerati dal prelievo di corresponsabilità. Si opponeva il UR innanzi al Giudice di Pace di CH adducendo vizi formali della sanzione nonché l'inesistenza dell'infrazione per la scusabilità dell'errore sul termine di inoltro, indotto dalla difficoltà di interpretazione della norma. L'adì to GdP, costituitasi l'Autorità opposta, con sentenza 23-12-95 accoglieva l'opposizione annullando l'opposta o.i. ed affermando in motivazione:
che nella specie non ricorreva l'elemento della colpevolezza di cui all'art. 3 della L. 689/81 vertendo l'opponente in errore sulla liceità del suo operato, errore incolpevolmente formatosi;
che la presenza di testi di legge la cui complessità rendeva quanto mai ardua l'identificazione del precetto aveva indotto l'autore della violazione nell'erroneo, incolpevole, convincimento di aver agito secondo le leggi;
che le altre ragioni di censura restavano, pertanto, assorbite. Per la cassazione di tale sentenza l'Autorità opposta, nonché il Ministero per le R.A.A.F. e l'Ispettorato Centrale, hanno proposto ricorso, con unico mezzo, notificato il 16.1.97. Si è costituito l'intimato con atto notificato il 22.2.97.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'unico motivo del ricorso, parte ricorrente denunzia violazione degli artt. 132 c.p.c., 63 L. 428/90, 3 L. 689/81, 51 C.P., 2697 c.c. e vizio di motivazione, per avere il GdP - in modo apodittico -
ravvisato l'errore sul fatto nella pretesa, neanche indicata, difficoltà interpretativa delle norme;
e ciò senza farsi carico di precisare quale fosse l'esatta interpretazione ed omettendo di indagare quale comportamento l'agente avesse tentato e quali ostacoli avesse rinvenuto per una corretta lettura delle norme. Il ricorso, fondato, deve essere accolto. La sanzione dall'opponente contestata innanzi al GdP di CH (all'epoca competente, alla stregua dell'art. 7 c.p.c. nel testo vigente prima del D.L. 21.6.95 n. 238) venne adottata per la violazione del precetto formulato dall'art. 63 2 comma della L. 29.12.90 n. 428 e cioè per avere l'ingiunto, nella sua veste di "primo acquirente", inviato all'organo di controllo la modulistica costituita dagli elenchi provinciali dei "piccoli produttori" (esonerati dal prelievo di corresponsabilità), con i quali aveva concluso le operazioni commerciali previste, in violazione dei termini statuiti dall'art. 12 commi 9 e 10 del D.M. 242/89 (poi sostituiti dall'art.11 comma 10 del D.M. 228/90). Alla stregua del chiaro tenore di tali disposizioni, fonti di norme di livello secondario autorizzate dalla legge statale e legittimamente eterointegranti il precetto della prima, gli elenchi dei primi produttori e dei relativi acquisti devono pervenire entro la fine del mese successivo a quello nel quale le operazioni siano state concluse e, per esse, gli elenchi siano stati compilati. Il Giudice del merito, innanzi al quale l'opponente aveva addotto - a giustificazione dell'inosservanza del cennato termine - tanto il ritardo nella consegna dei documenti dai produttori quanto la difficoltà di comprensione ed applicazione della normativa, da un canto non si è fatto carico di chiarire quale fosse la possibile interpretazione della normativa stessa (che ha anche omesso di illustrare) e, dall'altro canto, ha automaticamente dedotto da tale non illustrata oscurità del precetto l'esimente dell'errore incolpevole dell'autore della violazione di cui all'art.3 della L. 689/81. Per entrambi i versi il GdP ha dunque violato la citata norma della legge di depenalizzazione, essendo stato da questa Corte affermato che anche l'interpretazione di norme può ingenerare incolpevole errore sul fatto quando esso verta sui presupposti della violazione: esso cioè, non mai individuabile quando attinga la sola "interpretazione giuridica" dei precetti (cass. 5415/96), può rilevare in presenza di un elemento positivo, estraneo all'autore (quale un'assicurazione data dalla P.A., da una associazione sindacale, da un professionista esperto), che sia idoneo ad ingenerare nell'agente l'incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. 4927/98- 3797/98- 10893/96 - 1873/95- 8180/92). Avendo il GdP individuato l'errore incolpevole nella mera - pretesa e non illustrata - difficoltà di lettura di una norma (di chiarissima portata) senza che l'opponente avesse neanche addotto elemento positivo inducente l'errore stesso, devesi accogliere la censura della parte ricorrente e cassare la pronunzia impugnata:
dovrà il Giudice del rinvio, designato in altro GdP dello stesso Ufficio), fatta applicazione del riportato e qui ribadito principio di diritto, giudicare dell'opposizione conoscendo dei profili dichiarati assorbiti e quindi regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al GdP di CH in persona di altro Giudicante. Così deciso in Roma, il 17.11.1998 DEPOSITATA IN CANCELLERIA, L'11 FEBBRAIO 1999.