Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7028
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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La buona fede idonea ad escludere l'elemento soggettivo della colpa nell'illecito amministrativo va intesa come ignoranza inevitabile del precetto, indotta da un elemento positivo idoneo a determinare un errore scusabile, ad integrare la quale non è sufficiente la difficoltà di interpretazione della legge. Nè assume rilevanza, in sede di appello, a suffragio del motivo di impugnazione basato sulla sussistenza della buona fede in virtù di tale difficoltà interpretativa, la circostanza che proprio in ragione di tale divisata difficoltà sia stata disposta in primo grado la compensazione delle spese processuali. La soccombenza, infatti, è situazione che concettualmente precede la regolazione delle spese processuali, il cui contenuto non incide sulla soccombenza stessa, ne' sulle ragioni che l'hanno determinata.

A norma dell'art. 16 del regolamento comunale di Milano in materia di pubblicità, e degli artt. 21 e 28 del d.P.R. n. 639 del 1972, il rilascio, da parte del comune, di autorizzazione alla installazione sul suolo cittadino di manufatti (denominati casco - park) di proprietà del richiedente, non esime quest'ultimo ,nella eventualità che, intendendo costui utilizzare i manufatti in questione come veicolo pubblicitario, presenti la prescritta dichiarazione di pubblicità, dalla necessità di essere munito di apposita autorizzazione all'affissione di manifesti pubblicitari sugli stessi manufatti. Ed infatti, in tal caso, detta dichiarazione di pubblicità non si configura come una sorta di terminativa dichiarazione unilaterale dell'interessato, bensì come atto iniziale di un procedimento amministrativo suscettibile di risolversi con un provvedimento positivo ovvero negativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 7028
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7028
    Data del deposito : 7 luglio 1999

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