Sentenza 20 febbraio 2008
Massime • 1
Il ricorso per cassazione impropriamente proposto avverso ordinanza dispositiva di confisca, emessa "de plano" dal giudice dell'esecuzione e suscettibile solo di opposizione dinanzi al medesimo giudice, che introduce un procedimento in contraddittorio all'esito del quale è emesso un provvedimento ricorribile, va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/02/2008, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Presidente - del 20/02/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 550
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO DO - Consigliere - N. 029660/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET AL, N. IL 09/10/1965;
2) AI NI DI, N. IL 06/06/1977;
3) OS LV, N. IL 28/10/1938;
avverso ORDINANZA del 28/05/2007 GIP TRIBUNALE di MASSA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito, che ha chiesto qualificarsi il ricorso opposizione da trasmettere al GIP di Monza. OSSERVA
1. Con ordinanza 28.05.2007 il Tribunale monocratico di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva de plano la confisca della somma portata da un libretto postale relativo al procedimento, definito, a carico di TT DO nel corso del quale erano stati effettuati sequestri di somme di denaro e di libretti bancari anche a carico di AI FA OD e TI LV, rispettivamente moglie e madre del TT.
2. Avverso tale ordinanza, ed avverso altra analoga ordinanza 14.06.2007, chiedendone l'annullamento proponevano ricorso per cassazione gli anzidetti TT DO, AI FA OD e TI LV, lamentando assoluta carenza di motivazione e violazione di legge in relazione alla qualità dei sequestri operati. In data 05.10.2007 il Procuratore generale presso questa Corte depositava requisitoria con la quale richiedeva volersi qualificare il ricorso opposizione da trasmettere quindi per la relativa decisione al Gip del Tribunale di Massa.
3. Il ricorso, come da corretta richiesta del P.G. presso questa Corte, deve essere qualificato opposizione, con trasmissione conseguente degli atti al Gip del Tribunale di Massa per l'ulteriore corso. Ed invero, secondo giurisprudenza consolidata di legittimità (tra le tante conformi, si veda, da ultimo Cass. Pen. Sez. 1, 22.03.2007, n. 14642, RV 236164, Stankovic), avverso l'ordinanza di cui sopra, emessa senza le formalità di rito, è previsto quel particolare mezzo di reclamo, dato dall'art. 667 c.p.p., comma 4, che è l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione, rimedio da esperirsi con le previste garanzie del contraddittorio camerale (ex art. 127 c.p.p.) e produttivo di ordinanza soggetta, questa sì, a successivo controllo di legittimità attraverso la proposizione di eventuale ricorso per cassazione. Non è quindi consentita l'impugnazione immediata della prima ordinanza emessa de plano, poiché contro di essa è dato il rimedio dell'opposizione, il cui preventivo esperimento è assolutamente indispensabile per ottenere un provvedimento eventualmente ricorribile. Tanto ritenuto, poiché peraltro a norma dell'art. 568 c.p.p., u.c., spetta al giudice procedere alla più adeguata collocazione della dichiarazione di volontà della parte nell'ambito dei rimedi apprestati dalla legge processuale, il predetto ricorso deve essere qualificato come opposizione con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Massa per le decisioni - nell'ambito delle indicata procedura - sulle istanze di cui sopra.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Massa per le decisioni. Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008