Sentenza 20 settembre 2007
Massime • 1
In tema di confisca avverso il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia provveduto "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod.proc.pen., sia che abbia proceduto nelle forme dell'udienza camerale di cui all'art. 666, comma terzo, cod.proc.pen., è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché il ricorso per cassazione avverso il suddetto provvedimento deve essere qualificato come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti allo stesso giudice che ha deciso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2007, n. 36231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36231 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/09/2007
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2967
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 001825/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BR SA N. IL 09/07/1935;
2) AR LO N. IL 29/01/1944;
avverso ORDINANZA del 30/11/2006 TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. IANNELLI Mario che ha chiesto che la Corte di Cassazione, qualificato il ricorso come opposizione, disponga trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 30.11.2006 il Tribunale di Roma - Sezione per la applicazione delle misure di prevenzione ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da UG LE per l'annullamento e la revoca della confisca, avente ad oggetto gli immobili di proprietà della Società Iniziative Immobiliari e Terzo Millennio, comprese le quote della Arisol S.r.l. di proprietà per il 50% del ricorrente UG, disposta dal Tribunale con Decreto 12 aprile 2006, n. 91 nel procedimento di prevenzione promosso nei confronti di AR LO. Il Tribunale ha ritenuto che il rimedio apprestato dall'ordinamento in favore del terzo che assumeva di essere proprietario dei beni confiscati e che non era stato chiamato a partecipare al giudizio di prevenzione fosse in effetti l'incidente di esecuzione, ma che peraltro nella specie tale rimedio non fosse al momento esperibile poiché il decreto di confisca non era ancora divenuto definitivo. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del UG lamentando che l'omessa citazione del terzo rendeva nullo il provvedimento di confisca e che appariva comunque illogico che il terzo potesse proporre l'incidente di esecuzione, che si qualificava come rimedio di immediata applicazione, soltanto dopo la definizione delle impugnazioni contro il provvedimento di confisca, cui ormai il terzo era estraneo.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rilevato che, trattandosi di provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 676 e 667 c.p.p., pur se a seguito di fissazione dell'udienza camerale invece che de plano come previsto dalla norma, il rimedio esperibile restava quello della opposizione davanti allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento, cui ha chiesto la trasmissione degli atti previa riqualificazione della impugnativa come opposizione.
Il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede che i provvedimenti in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano) e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice dell'esecuzione, investito della richiesta di annullamento e/o revoca della confisca, ha adottato il provvedimento in sede di udienza camerale - invece di procedere de plano - all'uopo fissando la udienza di comparizione delle parti.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio,
introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. 1^, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. 1^, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che, in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464;
Cass. sez. 3, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599; Cass. sez. 1, 6.11.2006 n. 3196, Cartesano). Questo collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 n. 3026, Rv. 220577; e, da ultimo, Cass. sez. 2, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368), però l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. sex. N. 14724/2004, Rv. 228605; Cass. sez. 3 n. 8124/2003, Rv. 223464; Cass. sez. 3 n. 1182/1995, Rv. 202599;
Cass. Sez. 4, n. 34403/2003, Rv. 225717 ; Cass. Sez. 4 n. 2417/1997, Rv. 210093).
Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto convertito in opposizione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
LA CORTE Convertito il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007