Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 29613
CASS
Sentenza 8 luglio 2010

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Massime1

Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell'udienza su richiesta "in limine litis" del difensore ai fini di eventuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospensione della prescrizione.

Commentario1

  • 1Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)
    https://www.filodiritto.com/

    Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 29613
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29613
Data del deposito : 8 luglio 2010

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