Sentenza 8 luglio 2010
Massime • 1
Nel procedimento a citazione diretta, il differimento dell'udienza su richiesta "in limine litis" del difensore ai fini di eventuale successiva istanza di rito abbreviato comporta la sospensione della prescrizione.
Commentario • 1
- 1. Art. 159 - Sospensione del corso della prescrizione (1) (2)https://www.filodiritto.com/
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie [c.p. 313; c.p.p. 343, 344] (3); 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione [c.p.p. 3, 479] (3) 3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2010, n. 29613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29613 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2010 |
Testo completo
296 13 /10 Sent. N. 1347 N. 9174/2010 Reg.
P.U. del 8.7.2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
III SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Guido De Maio
Agostino Cordova Consigliere 66
Alfredo Maria Lombardi Mego Ciro Petti
" 66 NT Gazzara
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall'Avv. Rosario Marsico, difensore di fiducia di CA EN, n. a Casoria
il 3.5.1937, di MA IE, n. a Napoli il 20.1.1968, di MA OB, n. a Napoli il
18.4.1965, e di MA AS, n. a Napoli il 7.11.1963, avverso la sentenza in data 20.1.2010 della Corte di Appello di Napoli, con la quale, in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 29.9.2008, vennero condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed € 500,00 di multa ciascuno, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, quali colpevoli dei reati: a) di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e 44 del DPR n. 380/2001; b) di cui agli art. 117, 349, comma 2, c.p., unificati sotto il vincolo della continuazione.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Sante Spinaci, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli ha confermato la pronuncia di colpevolezza di CA EN, MA IE., MA OB ed MA AS in ordine ai reati: a) di cui agli art. 81 cpv., 110 c.p. e 44 del DPR n. 380/2001; b) di cui agli art. 117,
349, comma 2, c.p., loro ascritti per avere realizzato l'ampliamento del primo piano di un
fabbricato preesistente ed altri manufatti senza il permesso di costruire e violando i sigilli apposti dall'autorità per portare a termine l'esecuzione delle opere.
La sentenza, per quanto interessa il giudizio di legittimità, ha escluso che si fosse verificata la prescrizione dei reati, osservando che il processo, nel giudizio di primo grado, era stato rinviato dal
17.7.2006 al 22.1.2007 e dal 5.11.2007 al 25.2.2008 per astensione del difensore dalle udienze e dal 22.1.2007 al 27.9.2007 su istanza del difensore per accedere al rito abbreviato. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, che la denuncia per violazione di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico mezzo di annullamento i ricorrenti denunciano la violazione ed errata applicazione dell'art. 159 c.p..
In sintesi, si deduce che la Corte territoriale non avrebbe dovuto tener conto, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione, del rinvio del dibattimento disposto all'udienza
7.2.2007 a seguito della richiesta della difesa degli imputati di accedere alla definizione del procedimento nelle forme del rito abbreviato.
Si deduce che la Corte territoriale ha erroneamente valutato l'istanza difensiva di definizione del processo con il rito abbreviato alla stregua di un impedimento del difensore;
che tale istanza non può essere equiparata ad una mera richiesta di differimento dell'udienza, poiché trattasi di istanza difensiva che trae la propria origine dalla libertà di scelta della strategia processuale che il singolo difensore, in accordo con il proprio assistito, decide di perseguire per la migliore risoluzione della vicenda processuale che li occupa.
Si osserva che, esclusa la sospensione per citato differimento di udienza, il reato risultava prescritto alla data del 31.12.2009, con la conseguente fondatezza della richiesta, formulata dinanzi alla Corte territoriale, di emissione di una pronuncia di non doversi procedere per prescrizione.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La richiesta che si proceda con il rito abbreviato deve essere formulata, ove manchi l'udienza preliminare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 555, comma 2,
c.p.p.; né la norma concede all'imputato alcun termine ulteriore per formulare tale richiesta, sicché se il difensore chiede rinvio per valutare l'opportunità di chiedere la definizione del giudizio con il
ર rito abbreviato, come verificatosi nel caso in esame, si tratta di un differimento disposto su istanza di parte con la conseguente sospensione del decorso della prescrizione.
Le strategie difensive non possono consistere nella richiesta di rinvii per valutarne l'opportunità oltre i termini che il codice concede all'uopo, essendo tali richieste in contrasto anche con il principio della ragionevole durata del processo.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma,
c.p.p..
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Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa della ammende
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di € 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 8.7.2010.
IL PRESIDENTE доли IL CONSIGLIERE RELATOREellian
Beje r. ver DEPOSITATA NRANCELLERIA
il 27 LUG 2010/ E
IL CANCELLIERE N
Angelo Maria Cangemi O
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