Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 2
In sede esecutiva, il principio di conversione dell'impugnazione é applicabile anche in caso di opposizione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis". (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al competente giudice dell'esecuzione, l'impugnazione proposta dal P.G. avverso un provvedimento di diniego di sequestro preventivo e di confisca di beni ai sensi dell'art. 12 D.L. n. 306 del 1992 convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992).
In materia di confisca, il provvedimento del giudice dell'esecuzione deciso "de plano" ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero irritualmente ex art. 666 stesso codice, é solo soggetto all'opposizione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 18223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18223 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 09/03/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1091
Dott. CULOT Dario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 041519/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
1) RI ET, N. IL 08/06/1951;
avverso ORDINANZA del 05/10/2006 CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto la trasmissione degli atti per competenza alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza in data 5.10.2006 la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell'esecuzione a seguito della sentenza definitiva con cui RI IE era stato condannato per il reato di associazione di tipo mafioso, ha rigettato la opposizione avverso il diniego di sequestro preventivo dei beni del RI richiesto dal Procuratore Generale ai sensi del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 e successive modificazioni, nonché la richiesta di confisca degli stessi beni.
Il giudice dell'esecuzione ha rilevato che nel procedimento di prevenzione era già stata accertata la legittima provenienza dei due appartamenti realizzati dal RI con riguardo ai proventi della attività economica dello stesso, pur se contraddetta dalle risultanze fiscali, il che impediva, benché fosse consentita la coesistenza con il procedimento finalizzata alla confisca dei beni intestati a soggetti condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., di ritenere ingiustificata la provenienza dei beni di cui era stata chiesta la confisca.
Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Reggio Calabria lamentando erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato poiché il giudicato in materia di prevenzione non aveva alcuna interferenza con il procedimento penale ex art. 416 bis c.p., anche se in ipotesi i provvedimenti di sequestro o di confisca riguardavano gli stessi beni, essendo al contrario prevista la prevalenza della confisca penale su quella disposta nel procedimento di prevenzione, ai sensi della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, in considerazione delle presunzioni che operavano nel procedimento ex D.L. 8 giugno 1992, n.306, art. 12 sexies e degli erronei criteri applicati dal giudice della prevenzione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rilevato che, trattandosi di provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione, a norma degli artt. 676 e 667 c.p.p., pur se a seguito di fissazione dell'udienza camerale invece che de plano come previsto dalla norma, il rimedio esperibile restava quello della opposizione davanti allo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento, cui ha chiesto la trasmissione degli atti previa riqualificazione della impugnativa come opposizione.
Si verte in una ipotesi di due contemporanei provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione, uno a seguito di opposizione (quello cautelare di diniego del sequestro) e l'altro di diniego della particolare forma di confisca prevista dal citato art. 12 sexies, emesso contemporaneamente a quello sulla opposizione contro il diniego di sequestro cautelare.
Il codice di rito (art. 676 c.p.p., comma 1 e art. 667 c.p.p., comma 4) prevede, in tali casi, che i provvedimenti siano adottati dal giudice dell'esecuzione senza formalità e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano), non distinguendo fra istanze separate o istanze contrapposte, e che contro tali provvedimenti gli interessati possano proporre opposizione davanti allo stesso giudice il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione appare peculiare poiché il giudice dell'esecuzione, investito delle suddette istanze, ha trattato congiuntamente la richiesta di sequestro in sede di opposizione e la richiesta di confisca in sede di udienza camerale - invece di procedere de plano in ordine alla istanza di confisca - all'uopo fissando la udienza per la trattazione della opposizione al sequestro unitamente alla confisca ed ha deciso entrambe le istanze all'esito di tale udienza.
Con riferimento alle forme di impugnazione di tale provvedimento esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno affermato il principio che, anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 3, anziché "de plano" come previsto, è immediatamente proponibile il ricorso per Cassazione, giacché la procedura immediatamente adottata, pur non rispettosa dell'art. 676 c.p.p., pone in essere una anticipata garanzia del contraddittorio,
introducibile a rigore solo a seguito dell'opposizione dell'interessato avverso il provvedimento adottato "de plano" (v. Cass. sez. 1^, 23.12.1996 n. 6387, Rv. 206349; Cass. sez. 1^, 7.4.1995 n. 1146, Rv. 201023), ma la giurisprudenza più recente ritiene invece che in materia di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, sia che abbia provveduto irritualmente ex art. 666 c.p.p., è data solo la facoltà di proporre opposizione (v. Cass. sez. 3^, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464; Cass. sez. 3^, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599). Questo collegio ritiene di aderire a tale secondo orientamento poiché il ricorrente è stato comunque privato della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto sostanzialmente privato di un grado di giudizio in una materia per cui il legislatore ha previsto la fase della opposizione proprio per la sua peculiarità.
Ciò posto, si tratta ora di verificare se il ricorso per Cassazione debba essere dichiarato inammissibile, in quanto rimedio non previsto dalla legge, oppure possa essere convertito in opposizione, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Anche sotto tale profilo esiste un contrasto giurisprudenziale poiché alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che il principio di conversione non sia applicabile in caso di opposizione, non avendo questa natura di impugnazione (v., per tutte, Cass. sez. Un. 25.1.2002 a 3026, Rv. 220577; e, da ultimo, Cass. sez. 2^, 11.10.2004 n. 39625, Rv. 230368), però l'indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte è nel senso che sia consentita anche in tal caso la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis" (v. Cass. sex. N. 14724/2004, Rv. 228605; Cass. sez. 3^, n. 8124/2003, Rv. 223464; Cass. sez. 3^, n. 1182/1995, Rv. 202599; Cass. Sez. 4^, n. 34403/2003, Rv. 225717; Cass. Sez. 4^, n. 2417/1997, Rv. 210093). Tale seconda soluzione pare preferibile, non potendosi fare discendere la inammissibilità della impugnazione, pur se in "senso lato", solo dalla erronea indicazione della stessa, soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui la natura ed il tipo delle censure mosse attengono prevalentemente al merito per cui l'erroneo nomen iuris attribuito dalla parte al mezzo di gravame non può pregiudicare la possibilità, concessa dall'ordinamento all'interessato, di avere una seconda pronuncia di merito sulle sue doglianze.
Il ricorso, a norma dell'art. 568 c.p.p., comma 5, deve essere pertanto qualificato come opposizione con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'esecuzione per il giudizio di opposizione in ordine alla confisca in base al combinato disposto di cui all'art.667 c.p.p., comma 4 e art. 666 c.p.p..
È il caso di aggiungere, quanto al provvedimento adottato in sede di opposizione al rigetto della istanza di sequestro, che si tratta di provvedimento che dovrà essere esaminato unitamente a quello di confisca poiché la contestualità delle due istanze di sequestro e di confisca rende inutile l'esame preventivo di quella cautelare.
P.Q.M.
LA CORTE Qualificata la impugnazione come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di
Assise di Appello di Reggio Calabria per competenza. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2007