Sentenza 16 maggio 2017
Massime • 1
In tema di amministrazione e gestione di beni sequestrati, gli atti compiuti dall'amministratore giudiziario in esecuzione delle direttive impartite dal giudice delegato non possono essere oggetto di reclamo ai sensi dell'art. 40, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (Fattispecie relativa all'impugnazione dell'atto di revoca di tre collaboratori operativi - cd. coadiutori - disposta dagli amministratori giudiziari di beni sottoposti a sequestro di prevenzione sulla base delle direttive del giudice delegato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2017, n. 52984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52984 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2017 |
Testo completo
52984-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 16/05/2017 ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI -Presidente - Sent. n. sez. 1765/2017 Rel. Consigliere - VINCENZO SIANI REGISTRO GENERALE ALDO ESPOSITO N.34914/2016 GAETANO DI IU LU BARONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RD RO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 13/06/2016 del TRIBUNALE di TRAPANI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
lette/sentite le conclusioni del PG DOTT. PAOLA FILIPPI ' CHE HA CHIESTO LA DECLARATORIA Di INAHHI SSIBILITA' RI CORSICorsi, Con La Missione DELLE STAJUIZION CONSEQUENZIALI- RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa in data 13 giugno 2106, il Tribunale di Trapani ha dichiarato inammissibili il reclamo proposto il 26 gennaio 1016 da BE DA e IC BO ed il reclamo proposto il 2 febbraio 2016 da MO DA avverso l'atto assunto il 21 gennaio 2016 da AN NN ed IO IN, amministratori giudiziari, avente ad oggetto il loro allontanamento da qualsiasi attività attinente all'amministrazione e alla gestione dei beni in sequestro nel proc. n. 42/2015
contro
IC EL AT.
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore di BE DA e IC BO chiedendone l'annullamento e adducendo un unico, articolato motivo. Era da rilevarsi la nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011; non era infatti condivisibile l'assunto che l'atto degli amministratori fosse stato prescritto in modo assoluto dalle direttive del giudice delegato, in quanto la direttiva di quest'ultimo aveva lasciato ampi margini di discrezionalità agli amministratori giudiziari i quali avrebbero dovuto prima verificare se in concreto sussistesse una situazione tale da consentire ai ricorrenti di influenzare la gestione delle aziende e poi provvedere;
e, se lo avessero fatto, gli amministratori avrebbero realizzato che il primo (BE DA) svolgeva funzioni impiegatizie ed il secondo operative (IC BO), ossia mansioni del tutto inidonee a condizionare l'andamento dell'impresa ovvero assicurare la partecipazione del proposto IC AT nella gestione. Inoltre, era da evidenziare che, pur prendendo atto delle attività meramente operative affidate ai ricorrenti, il Tribunale aveva incongruamente concluso che, in una situazione di sistematica illiceità in cui versavano le società in sequestro, anche coloro che svolgevano tali attività operative potevano compiere atti idonei a minare la funzionalità del sequestro di prevenzione: considerazione del tutto slegata e fuorviante rispetto all'oggetto dell'indagine e assolutamente inadatta a giustificare come l'attività esecutiva dei ricorrenti potesse influire sulla gestione delle società e, di conseguenza, motivarne il licenziamento.
3. Avverso lo stesso provvedimento, con separato atto, ha proposto ricorso anche il difensore di MO DA chiedendone l'annullamento e adducendo a sostegno dell'impugnazione due motivi.
3.1. Con il primo motivo è dedotta la nullità per violazione o falsa applicazione dell'art. 40 d.lgs. n. 159 del 2011, posto che la comunicazione di 2 M licenziamento gli era stata notificata il 26 gennaio 2016 e dunque il reclamo era stato proposto in modo tempestivo;
in ogni caso, era irragionevole sostenere, come aveva fatto il Tribunale, che a dare la prova della tempestività del reclamo dovesse essere il reclamante, laddove la prova dell'avvenuta comunicazione era costituita da atto nella disponibilità della procedura.
3.2. Con il secondo motivo si prospetta la nullità del provvedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, in relazione al principio di tassatività. Era frutto di un'interpretazione arbitraria la conclusione che la suddetta norma precludesse la nomina ad ausiliario dell'amministratore del DA, affine di secondo grado, non del proposto IC EL AT, ma di VI AT, figlia di quest'ultimo, per giustificare il suo allontanamento dalle aziende in sequestro: atto fondato, dunque, su una erronea ed irragionevole interpretazione giuridica. In secondo luogo, nessuna violazione disciplinare o altra manchevolezza gli era stata mai addebitata.
4. Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con le statuizioni consequenziali, in quanto, in via assorbente, erano da ritenersi insuscettibili di reclamo al Tribunale i provvedimenti degli amministratori, rispetto ai quali gli interessati avrebbero potuto dolersi soltanto avanzando reclamo al giudice delegato, mentre era del tutto inconferente la deduzione di violazione dell'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione che riguardava il merito del provvedimento oggetto del reclamo e non atteneva a vizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le impugnazioni dei tre ricorrenti, per come articolate con i due atti sopra richiamati, si appalesano affidate a prospettazioni concretanti mezzi non deducibili in questa sede e, pertanto, vanno dichiarate inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
2. Si rileva che, a ragione dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha innanzi tutto considerato che entrambi i reclami erano inammissibili, in quanto l'art. 40, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, concernente la reclamabilità degli atti compiuti dall'amministratore giudiziario, non atteneva a quelli compiuti, come nella specie, in esecuzione delle direttive del giudice delegato: infatti, essendo il giudice delegato l'organo competente a decidere su detti reclami, sarebbe stato 3 incoerente attribuire la titolarità della decisione relativamente ai vizi di un atto proprio al soggetto che ne aveva prescritto l'emanazione. Corrispondentemente l'attività dell'amministratore giudiziario, sottoposta alle direttive del giudice delegato, era stata in questo caso meramente esecutiva. I giudici di merito hanno aggiunto, visto che reclamanti si erano rivolti al Tribunale, che premessa per MO DA la mancata prova della - tempestività del reclamo da lui presentato, atteso il termine di 10 giorni prescritto dalla norma, avendo egli mancato di fornire la prova della data in cui aveva avuto conoscenza del provvedimento - quand'anche l'oggetto del reclamo fosse stato individuato nel provvedimento prescrittivo del giudice delegato esso sarebbe stato comunque inammissibile. Quel tipo di provvedimento, per alcuni, era opponibile innanzi allo stesso giudice nelle forme dell'incidente di esecuzione. Inoltre, secondo un principio di tassatività, tale opposizione era consentita soltanto se il suo oggetto fosse attinente al tema degli alimenti e dell'abitazione del proposto e della famiglia, per evitare disparità di trattamento con la disciplina della legge fallimentare. In ogni caso, la tesi preferibile era che tale opposizione, anche a volerla ritenere ammissibile, dovesse essere proposta innanzi allo stesso giudice delegato, non innanzi al tribunale della prevenzione. In via aggiuntiva, il Tribunale ha reputato legittimo il provvedimento con cui il giudice delegato aveva dato agli amministratori giudiziari le suddette direttive, senza che potesse venire in rilievo la disciplina del licenziamento. In sostanza, era stata ritenuta non compatibile con la funzione ausiliaria la rilevata esistenza di particolari rapporti tra il proposto IC EL AT ed i suddetti soggetti, due dei quali - il BO e BE DA erano generi - del AT ed il terzo MO DA era fratello del suddetto genero del - - proposto. Alcune norme, ossia gli artt. 35, comma 3, e 19, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, facevano propendere per la sussistenza di una presunzione semplice di incompatibilità dei soggetti legati da stretti vincoli parentali o conviventi con il proposto a svolgere, non solo il ruolo di amministratore giudiziario, ma anche quello di ausiliario o collaboratore dell'amministratore stesso. In relazione a ciò, nel caso in esame, la gestione delle società in sequestro era risultata, secondo i giudici di merito, improntata ad illiceità sistematica, anche per quanto concerneva le attività operative. Di conseguenza, la natura e la tipologia delle rilevate violazioni e la possibilità da parte dei reclamanti di realizzare altre condotte integranti quelle violazioni hanno indotto il giudice di merito a ritenere fondato il rischio che la loro presenza nelle aziende sequestrate potesse vanificare la finalità di 4 prevenzione della misura, finalizzata allo spossessamento cautelare nei confronti del proposto.
3. La ratio decidendi che, in via primaria, si trae dal provvedimento impugnato ha, per la Corte, natura dirimente ed è quella per cui l'atto di revoca dei tre collaboratori operativi assunto dagli amministratori giudiziari in esecuzione delle direttive impartite dal Giudice delegato è atto non impugnabile ai sensi dell'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011. Si consideri che, secondo il condivisibile orientamento interpretativo già maturato (v. Sez. 1, n. 28644 del 05/04/2017, Cappellano Seminara, Rv. 270275; Sez. 6, n. 4964 del 21/10/2014, dep. 2015, Sofi, Rv. 262362), gli stessi provvedimenti, ex art. 35, comma 7, d.lgs. n. 159 del 2011, di revoca del soggetto principale avente compiti gestori esecutivi nell'ambito della procedura, ossia l'amministratore giudiziario, integra atto che, in materia di prevenzione, non si reputa suscettibile di reclamo o impugnazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost.: ciò, in primo luogo perché l'amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, il quale si fonda, nel momento genetico ed in quello funzionale, su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca, al venir meno della quale l'organo competente ha titolo alla rimozione dell'amministratore. La tassatività dei mezzi di impugnazione e la garanzia procedimentale offerta dall'art. 35 cit. all'amministratore di esporre le sue ragioni nella fase propedeutica al provvedimento sono stati ritenuti, in un quadro di considerazioni più complesso, argomenti persuasivi per concludere nel senso indicato. Né va obliterata la non secondaria precisazione che l'impugnabilità della revoca avrebbe presupposto l'esistenza (non riscontrabile nello specifico caso) di un diritto al mantenimento dell'incarico da tutelare innanzi al giudice del grado ulteriore, fatto che avrebbe comportato l'incongruo effetto di ritenere la sussistenza di un obbligo, in capo al giudice della procedura, di prosecuzione dell'attività con l'amministratore verso cui si è interrotto il rapporto fiduciario;
ciò, fermo restando che l'estromissione dalla gestione del patrimonio oggetto della misura di prevenzione determinata dalla revoca ha effetto pieno in senso endoprocedimentale, ma non elide la facoltà che compete al soggetto il quale ritenga che il provvedimento di sostituzione o revoca, per i estromesso- suoi contenuti, abbia leso altre sue posizioni soggettive meritevoli di tutela secondo l'ordinamento (fra cui i diritti della personalità) à di agire secondo le regole del diritto comune con l'azione risarcitoria (v. per indicazioni in tal senso già Sez. 1, n. 28644 del 05/04/2017, Cappellano Seminara, cit.). 5 Queste considerazioni non possono non valere a fortiori per l'atto di revoca coadiutori dell'amministratore, ossia dei soggetti dai quali, previa dei autorizzazione del giudice delegato, l'amministratore giudiziario può farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, sia che si tratti di tecnici, sia che si tratti di altri soggetti qualificati, anche nei loro confronti applicandosi, fra l'altro, il divieto di cui al comma 3 dello stesso art. 35. E' vero che, secondo quanto dispone l'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono reclamare, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli artt. 737 e ss cod. proc. civ. Tuttavia, sulla scorta del chiaro dettato normativo, va rilevato che, come si è già puntualizzato (v. anche Sez. 6, n. 8523 del 11/01/2017, Società Punto Linea Srl, Rv. 269795), la norma circoscrive lo strumento del reclamo innanzi al giudice delegato avverso gli atti dell'amministratore ai soli casi di violazione, da parte dell'amministratore giudiziario, delle disposizioni normative e, con esse, delle direttive in precedenza impartitegli, in coerenza con la ratio di garantire, nell'ambito del procedimento di prevenzione, il coordinamento ed il controllo della gestione del compendio che spetta al giudice delegato, il quale lo attua, per tale sfera, in sede di reclamo. Resta impregiudicato, al di fuori di tale ambito, il corso dei rapporti giuridici inerenti all'amministrazione del compendio amministrato, in primis quello di natura aziendale, disciplinato secondo le regole del codice civile (arg. ex art. 41, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011), con facoltà del soggetto che ritenga leso un suo diritto di chiedere tutela nella correlativa sede giurisdizionale. L'atto dell'amministratore emesso in attuazione delle direttive del giudice delegato, qual è quello oggetto del presente vaglio, esula dunque dall'ambito regolato dall'art. 40, comma 4, cit.: non mette conto, pertanto, approfondire in questa sede il tema relativo alla sussistenza o meno e, in caso affermativo, alla tipologia degli strumenti impugnatori che l'interessato abbia per la processuale contestazione del provvedimento emesso dal giudice delegato sul reclamo. Né viene in rilievo la constatazione (di cui pure si coglie l'eco nel provvedimento impugnato) che, per specifico aspetto, emerge l'ambito regolato dall'art. 40, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in base al quale il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'art. 47 del r.d. n. 267 del 1942 e succ. modd., quando ricorrano le condizioni ivi previste, con la precisazione che, nel caso previsto dal secondo comma del citato art. 47, il beneficiario provvede a sua cura alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare ed è esclusa ogni 6 azione di regresso. -Per tale sfera di rapporti è in coerente seguito all'interpretazione della norma antecedente di cui il richiamato testo unico è tributario, vale a dire l'art.
2-ter legge n. 575 del 1965 - consolidato l'indirizzo secondo cui sono opponibili davanti al tribunale della prevenzione, nelle forme dell'incidente di esecuzione, i provvedimenti che il giudice delegato adotti in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, nei confronti del proposto e dei componenti della sua famiglia. Invero, sempre per tale ambito, pur non essendo stato previsto espressamente il mezzo impugnatorio, ma in presenza della necessità di scongiurare ingiustificate disparità di trattamento con la richiamata disciplina concorsuale e lasciare l'interessato in una situazione di carenza di tutela, si è affermata l'interpretazione finalizzata a consentire una forma di controllo da - parte di autorità giudiziaria diversa da quella che ha imposto il provvedimento sfavorevole anche in riferimento alle decisioni assunte dal giudice delegato o dall'amministratore giudiziario nel procedimento di prevenzione in merito alla gestione dei beni sequestrati secondo cui l'unica forma di contestazione proponibile va individuata nell'opposizione al tribunale della prevenzione nelle forme dell'incidente di esecuzione (cfr., fra le altre, Sez. 1, n. 6325. del 16/01/2015, Troia, Rv. 262428; Sez. 1, n.. 23885 del 26/05/2010, Cancemi, Rv. 247950; Sez. 1, n. 2498 del 03/04/2000, Nicoletti, Rv. 216019). Posto ciò, quale che sia la giuridica possibilità di estendere ad atti diversi da quelli regolati dal comma 2 dell'art. 40 cit. lo strumento di tutela dell'incidente di esecuzione avverso i provvedimenti del giudice delegato, è certo che tale tutela non compete al coadiutore che venga attinto dall'atto di revoca dell'incarico emesso dall'amministratore giudiziario nei suoi confronti in attuazione della direttiva del giudice delegato. Invero, anche questo atto al pari della revoca dell'amministratore giudiziario - costituisce manifestazione della potestà conferita agli organi del procedimento di prevenzione di far cessare il rapporto con quel collaboratore per essere venuto meno il relativo rapporto fiduciario, rispetto al quale il coadiutore non può vantare alcun diritto al mantenimento di quell'incarico, pure esso di matrice pubblicistica, in un quadro normativo di tassatività dei mezzi di impugnazione che, nel procedimento di prevenzione, non contempla l'obbligo per i suoi organi di prosecuzione dell'attività con quel coadiutore qualora venga a mancare il legame fiduciario sotteso alla sua nomina (e, per la natura di pubblico ufficiale del coadiutore giudiziario, cfr. Sez. 6, n. 33724 del 21/06/2010, Cangemi, Rv. 248159). Anche in tal caso, naturalmente, l'estromissione dall'incarico di coadiutore ha effetto pieno sempre in ambito endoprocedimentale, essendo impregiudicata 7 la facoltà del collaboratore cessato di far valere secondo le regole del diritto comune la tutela delle sue posizioni soggettive che reputi ingiustamente lese dall'atto.
4. Così precisato il quadro di riferimento, ineludibile discende il corollario che le impugnazioni hanno - sulla base della necessaria qualificazione dei ricorrenti quali coadiutori degli amministratori giudiziari, al di là della qualità e dello spessore del contributo da ciascuno apportato alla gestione coltivato la - contestazione dell'atto assunto dagli amministratori stessi, su istruzione del giudice delegato, avversandolo (non quale atto giuridico di diritto comune nella competente sede, bensì) quale atto del procedimento di prevenzione, senza tener conto che esso attiene alla sfera che, secondo le linee indicate, non risulta assoggettabile ad alcuno strumento impugnatorio. In tal senso le censure mosse dai ricorsi (al netto di quella aggiuntiva articolata dal Ferraro in ordine all'argomento, svolto dal Tribunale in modo concorrente, relativamente all'intempestività del suo reclamo, censura che resta assorbita) non possono ritenersi ammissibili, in quanto hanno conclusivamente contestato in questa sede l'atto di revoca degli stessi quali collaboratori degli amministratori giudiziari, richiedendo un controllo giurisdizionale non previsto dall'ordinamento. Coerentemente, non sono qui da prendersi in considerazione i riferimenti alla disciplina del licenziamento: in consecutio con quanto si è già chiarito, eventuali violazioni dei rapporti di diritto comune, ove sussistenti, non potevano e non possono che farsi valere nella sede giurisdizionale deputata alla loro cognizione, non innanzi al tribunale della prevenzione e, di riflesso, nella susseguente sede di legittimità.
5. Alla stregua delle svolte considerazioni le impugnazioni devono essere dichiarate inammissibili: dal ché consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e per i profili di colpa correlati all'irritualità delle impugnazioni (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) - la condanna di ciascuno al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione dell'insieme delle questioni dedotte e valutato il contenuto dei motivi, si stima equo determinare in euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle 8 spese processuali e ciascuno al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende. Così deciso il 16 maggio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzofor Antonella Patrizia Mazzei Jr. mezzz DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 NOV 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9