Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
In materia di prevenzione, il provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è suscettibile di reclamo o impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4964 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1628
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 13178/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OF FA;
avverso il decreto del 29 novembre 2013;
emesso dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Fidelbo Giorgio. RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe indicato la Corte d'appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di OF FA contro il provvedimento del 9 aprile 2013 con cui il Tribunale locale, sezione misure di prevenzione, aveva disposto la revoca di tutti gli incarichi conferiti al OF, in qualità di amministratore giudiziario, nell'ambito delle procedure di prevenzione in cui era stato nominato.
2. L'avvocato Carlo Morace, nell'interesse di SA FA, ha proposto ricorso per cassazione.
Con un unico articolato motivo censura la decisione della Corte d'appello, assumendo che la possibilità di reclamo avverso il provvedimento di revoca, sebbene non espressamente disciplinata dal codice antimafia, deve essere desunta in via interpretativa dalla legge fallimentare, dal momento che l'intera materia della prevenzione, così come risistemata con il D.Lgs. n. 159 del 2011, è ispirata alla materia fallimentare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Questo Collegio concorda con quanto sostenuto dai giudici di appello, in quanto deve escludersi che nella materia della prevenzione sia prevista la possibilità di proporre reclamo contro i provvedimenti di revoca dell'amministratore.
Il capo 1 del titolo 3 del libro 1 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cod. antimafia) è dedicato all'amministrazione dei beni sequestrati o confiscati e disciplina i compiti dell'amministratore giudiziario. L'art. 35 D.Lgs. cit. che regolamenta oltre alla nomina anche la revoca dell'amministratore giudiziario, individua due situazioni in presenza delle quali il tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia ovvero anche d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore: deve trattarsi di gravi irregolarità riscontrate nella sua gestione ovvero di incapacità. La norma non prevede alcuna forma di reclamo o di impugnazione da parte dell'amministratore giudiziario contro il provvedimento di revoca: l'unica forma di garanzia consiste in un sub procedimento attivato dal tribunale che, prima di decidere, deve sentire l'amministratore. In questo modo, si realizza una garanzia procedimentale, che assolve ad una doppia funzione: consentire all'amministratore di esporre le proprie ragioni ed eventualmente contestare i presupposti su cui si basa la richiesta di revoca;
mettere il tribunale nelle condizioni di assumere una decisione dopo aver sentito l'amministratore, realizzando così una forma di contraddittorio, nell'interesse anche della completezza della determinazione finale.
Nessun cenno a possibilità di reclami o altro, sicché in base al principio generale della tassatività delle impugnazioni deve ritenersi che la decisione del tribunale di revocare l'incarico non è opponibile in alcun modo.
Nè appare possibile, come assume il ricorrente, un'applicazione analogica del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 37, comma 3 (L. Fall.), che prevede espressamente il reclamo dinanzi alla Corte d'appello in caso di revoca del curatore: si tratta di materie diverse e, ancora una volta, il principio di tassatività delle impugnazioni appare di ostacolo ad una interpretazione analogica. Peraltro, la possibilità del reclamo per il curatore è stata introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 34 precedente di qualche anno all'emanazione del cd. codice antimafia il cui art. 35, comma 7 sembra ispirarsi alla originaria disposizione contenuta nella legge fallimentare, sicché la mancata previsione del reclamo sembra doversi interpretare come una scelta consapevole contraria alla ipotizzabilità di forme di contestazione della revoca all'interno della procedura disciplinata nel codice antimafia. Non può accogliersi neppure l'altra tesi del ricorrente secondo cui nella specie troverebbe applicazione l'art. 739 c.p.c., in quanto la materia disciplinata nel codice antimafia non rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione e nei procedimenti in camera di consiglio cui si riferisce il codice di procedura civile. D'altra parte, con riferimento ad un incarico di responsabilità e con una forte valenza fiduciaria, come quello di amministratore giudiziario di beni destinati ad essere acquisti al patrimonio dello Stato, l'aver tipizzato i presupposti oggettivi (gravi irregolarità ovvero incapacità) che possono giustificare la revoca, prevedendo sempre l'audizione dell'interessato, costituisce un meccanismo procedimentale sufficiente a garantire la posizione dell'amministratore giudiziario, assicurando, nello stesso tempo, l'efficienza nell'assunzione delle decisioni in presenza di situazioni in cui il rapporto di fiducia tra i diversi organi coinvolti nella gestione e nel controllo dei beni è venuto meno.
4. In conclusione, all'infondatezza dei motivi proposti consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015