Sentenza 11 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, l'intervento del giudice delegato in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 40, comma quarto, D.Lgs. n. 159 del 2011 è circoscritto agli atti di gestione dei beni sequestrati compiuti dall'amministratore giudiziario in violazione delle direttive impartite dal giudice delegato, laddove, invece, la regolamentazione dei rapporti giuridici relativi all'amministrazione dell'azienda sulla base delle norme dettate dal cod. civ. comporta che sia il giudice civile a dirimere le contestazioni formalizzate nel corso della gestione di tali rapporti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2017, n. 8523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8523 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2017 |
Testo completo
08523-17 . REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 11/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 43/2017 - Presidente - ANNA PETRUZZELLIS REGISTRO GENERALE ANDREA TRONCI - Rel. Consigliere - N.12074/2016 MASSIMO RICCIARELLI ANGELO CAPOZZI ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SOCIETA' PUNTO LINEA SRL avverso l'ordinanza del 05/02/2016 del TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sost. Giovanni DI LEO, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. Аб RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di fiducia della "Punto Linea s.r.l.", propone ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione formalizzata avverso il decreto del giudice delegato, che ha dichiarato non luogo a provvedere in ordine al reclamo avanzato ex art. 40 d. lgs. 159/2011, in relazione al "silenzio-rifiuto degli amministratori giudiziari di Eriches 29 - Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Cooperativa Sociale a r.l., società oggetto di sequestro di prevenzione, di corrispondere a Punto linea s.r.l. i corrispettivi per i servizi alloggiativi resi dal 23 aprile 2015 al 31 ottobre 2015, in virtù della gestione diretta di essi da parte del predetto Consorzio, ai sensi dell'articolo 2615 c.c.". Tre i motivi di doglianza posti a base dell'impugnazione: I) difetto di motivazione (non essendo stata data alcuna risposta alla relativa censura, prospettata con il reclamo) nonché violazione di legge, per essere stato assunto de plano l'originario provvedimento del giudice delegato, in assenza di contraddittorio, laddove esso doveva essere trattato in udienza camerale, nelle forme dell'art. 737 cod. proc. civ., richiamate dall'art. 40 co. 4 d. lgs. 159/2011; II) violazione di legge, per essere stato reso in difetto di contraddittorio anche il provvedimento del Tribunale collegiale, in sede di reclamo, in spregio dell'art. 666 del codice di rito, "che impone le forme dell'udienza camerale a partecipazione necessaria"; III) vizio di motivazione, per aver il Tribunale dichiarato non luogo a provvedere, in ragione della mancata indicazione degli specifici atti oggetto di censura, nonché, a monte, della pretesa assenza di rapporto contrattuale fra l'istante "Punto Linea s.r.l." e la società sottoposta ad amministrazione giudiziaria, così "travisando" le richieste formulate dalla società terza, basate sui "crediti vantati direttamente nei confronti dello stesso Consorzio Eriches 29" assoggettato alla citata amministrazione giudiziaria, in ragione della responsabilità solidale insorta a carico degli amministratori giudiziari e del fondo consortile, per avere il Consorzio Eriches 29 "agito direttamente nella gestione dell'emergenza alloggiativa in favore di Roma Capitale, nei confronti degli ospiti dei residence di Punto Linea s.r.l. nel periodo anzidetto"; non senza aggiungere che il provvedimento impugnato era da individuarsi nel silenzio-rifiuto degli 2Аб amministratori giudiziari rispetto ad un'istanza proveniente, per quanto detto, "da un soggetto pienamente legittimato". Inoltre, nel contesto di tale ultima doglianza, era altresì eccepita la nullità dell'ordinanza del Tribunale, non essendo "individuata ed individuabile l'identità dei magistrati che hanno sottoscritto, con firme illeggibili, l'impugnato provvedimento reso fuori udienza ...".
2. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in ragione dell'assenza di norme che legittimino il ricorso per cassazione avverso il provvedimento adottato in sede di reclamo, coerentemente alla natura prettamente civilistica della pretesa fatta valere dalla società ricorrente, senza meno terza rispetto alla procedura di prevenzione in atto, pretesa nascente da un rapporto contrattuale di locazione, in cui "anche individuare esattamente la controparte è questione eminentemente civilistica, rimessa ex art. 41 co. 5 del d. I.vo 159/11 - alla regolazione - fornita dal codice civile".
3. Il 20 luglio u.s. il difensore della ricorrente ha depositato "note in replica alla requisitoria scritta del P.G.", con cui ha singolarmente preso in esame e confutato le argomentazioni della parte pubblica, in particolare ribadendo "che il procedimento che ci occupa - dinanzi l'A.G. penale segue le forme del rito processual-penalistico dell'incidente di esecuzione, con la piena ammissibilità del ricorso ordinario proposto ai sensi dell'articolo 666, comma 2, c.p.p.". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto va in effetti dichiarato inammissibile, con ogni conseguente statuizione, come da dispositivo.
2. Allo scopo di dare contezza di tale statuizione, occorre muovere dalla disamina del quadro di diritto positivo vigente in materia, quale risultante dal d. lg.vo n. 159 del 2011, che ha collocato al centro della disciplina dell'amministrazione dei beni oggetto del procedimento di prevenzione, mutuandone la previsione dalla normativa in tema di procedure concorsuali, le figure del giudice delegato e 3 dell'amministratore giudiziario, quali organi deputati appunto a condurre, in collaborazione tra loro, la gestione e l'amministrazione dei beni sequestrati, nell'arco di tempo compreso tra l'imposizione del sequestro e la decisione definitiva di confisca. In particolare, l'art. 35 del medesimo decreto legislativo attribuisce all'amministratore giudiziario "il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi", nel rispetto delle indicazioni provenienti dal giudice delegato, cui il primo comma del successivo art. 40 attribuisce il compito di impartire "le direttive generali dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal consiglio direttivo dell'Agenzia", ossia dell'Agenzia nazionale prevista dallo stesso testo legislativo;
mentre il comma 4 riconosce ad ogni soggetto interessato la possibilità di assoggettare a reclamo, innanzi al giudice delegato, gli atti dell'amministratore giudiziario che siano stati posti in essere "in violazione del presente decreto". L'art. 41 co. 4, in tema di gestione di aziende sequestrate, precisa poi che "i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto".
3. Tanto premesso, coglie nel segno la requisitoria del P.G., laddove pone l'accento sulla natura "eminentemente civilistica" della pretesa fatta valere dalla società ricorrente attraverso la presente procedura, così come effettivamente è e come del resto è riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, per l'effetto risultando irrilevanti le pur corrette argomentazioni della difesa, in ordine alla (astratta) legittimità del proposto ricorso per cassazione. Si è detto che il già citato art. 40 d. lg.vo 159/2011 prevede la possibilità di reclamo nell'ipotesi di atti dell'amministratore giudiziario, che siano stati compiuti in violazione di quanto previsto dal decreto stesso. Dunque, il legislatore ha inteso circoscrivere l'intervento del giudice delegato in sede di reclamo poi "procedimentalizzato" per via giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. 1, sent. n. 6325 del 16.01.2015, Rv. 262428, ma si vedano anche, in senso conforme, già Cass. Sez. 1, sent. n. 6348 del 12.11.1997 - dep. 21.01.1998, Rv. 209403 e, da ultimo, - dep. 17.03.2016, Rv. Sez. 5, sent. n. 11426 del 23.11.2015 4аб -266156) ai soli casi di violazione, da parte dell'amministratore giudiziario, delle disposizioni in precedenza impartitegli. Il che trova la sua evidente ragion d'essere nella collocazione in seno al procedimento di prevenzione della misura genetica e nella strettamente connessa funzione di generale coordinamento e controllo della gestione del bene che spetta al giudice delegato, laddove, per il resto, l'esplicita previsione normativa della regolazione dei rapporti giuridici inerenti all'amministrazione dell'azienda a mente delle norme dettate dal codice civile non può che comportare che sia il giudice civile chiamato a dirimere le questioni e le contestazioni che siano formalizzate nel corso della gestione di tali rapporti. In senso contrario, non potrebbe d'altro canto invocarsi il disposto del comma 2 dello stesso art. 40, secondo il quale il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti in tema di alimenti di cui all'art. 47 della legge fallimentare, sia perché si è qui in presenza di diritti personalissimi, per i quali il legislatore ha inteso prevedere una disciplina ad hoc, la cui ragionevole maggiore celerità è strettamente connessa all'intento di meglio assicurare l'effettività della tutela;
sia perché, appunto, si è al cospetto di una espressa previsione normativa, ovviamente circoscritta all'ambito suo proprio. Conclusivamente, risulta quindi irrilevante che la procedura ex art. 737 cod. proc. civ. si sia in effetti svolta in violazione dei diritti della difesa posto che la giurisprudenza civilistica ha ripetutamente avuto - modo di affermare il necessario rispetto del principio del contraddittorio in seno ai procedimenti camerali contenziosi: v. Cass. civ., Sez. 1, sent. n. 11859 del 22.05.2007, Rv. 597970, nonché, di recente, Sez. 6, ord. n. 26200 del 30.12.2015, Rv. 637912 risultando assorbente la - competenza del giudice civile in materia: ciò che, del resto, al di là della c.d. "doppia motivazione" adottata, emerge anche dall'impugnato provvedimento del Tribunale di Roma, che, a prescindere dall'impropria formula che figura nel relativo dispositivo (di rigetto, anziché di inammissibilità), per ben due volte puntualizza, nel corpo della propria motivazione, “che il reclamo previsto dall'art. 40.4 è presentabile solo avverso gli atti dell'amministratore giudiziario computi in violazione della normativa e che, nel caso di specie, non veniva indicato alcun atto di tal genere". 5аб Alla stregua di tali assorbenti considerazioni, risulta perciò superfluo soffermarsi sulla questione procedurale pure sollevata dal requirente P.G. Alla declaratoria d'inammissibilità seguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella equa misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2017 Presidente Il Consiguere est. Audua дете DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 22 FEB 2017 PREMAC IL FUNZIONARARO/GIUDIZIARIO! Piera Exposito 16