Sentenza 26 maggio 2010
Massime • 1
Sono opponibili davanti al "tribunale della prevenzione", nelle forme dell'incidente di esecuzione, i provvedimenti che il giudice delegato adotti in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà, nei confronti del proposto e dei componenti della sua famiglia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2010, n. 23885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23885 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 23/05/2010
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1572
Dott. DI TOMASSI IAstefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 3588/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CE IA, nata il [...] a [...];
avverso la ordinanza in data 19.112009 del Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento di prevenzione a carico di:
Di CE PI;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI IAstefania;
Lette le richieste del Sostituto Procuratore generale dott. Volpe Giuseppe, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso (per infondatezza del primo motivo e inammissibilità degli altri). FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Caltanissetta, decidendo nell'ambito della procedura di prevenzione nei confronti di PI Di CE, rigettava l'incidente di esecuzione proposto da IA CA avverso il decreto con il quale il giudice delegato aveva ordinato la liberazione dell'immobile sequestrato, in tesi usato come abitazione in forza di comodato gratuito dalla CA, madre del proposto.
2. Ricorre la CA a mezzo del difensore, avvocato Calogero La Paglia, che chiede l'annullamento della ordinanza impugnata denunziando:
2.1. violazione di legge e carenza di motivazione, perché l'ordinanza impugnata era stata notificata alla parte e al difensore in copia priva della seconda pagina;
2.2. violazione e travisamento di legge nonché difetto di giurisdizione, in quanto: la CA, sebbene terzo, non era mai stata citata nel procedimento di prevenzione;
non essendo intervenuta, nei suoi confronti si sarebbe dovuto agire secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile, ai sensi della L. n.575 del 1965, art.
2-quater e art. 104 disp. att. c.p.p., e l'amministrazione giudiziario avrebbe dovuto richiedere al giudice delegato l'autorizzazione a procedere nei confronti della ricorrente secondo le forme civilistiche;
2.3. violazione di legge, mancato riconoscimento di un diritto e contraddittorietà della motivazione, sul presupposto che la CA era titolare di un contratto di comodato gratuito del 18.9.2001 ed era tuttavia in possesso del bene anche da data anteriore;
il bene non ricadeva dunque nell'ipotesi della L. n. 575 del 1965, art.
1-ter perché era in possesso della ricorrente da oltre due anni e nei suoi confronti non valevano presunzioni o inversione dell'onere della prova e il giudice avrebbe dovuto dimostrare una fittizia interposizione.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'avviso del deposito dei provvedimenti del giudice da notificare a coloro cui la legge riconosce il diritto all'impugnazione deve necessariamente contenere, a mente dell'art.128 c.p.p., l'indicazione del dispositivo;
non occorre invece che riproduca interamente l'atto. La circostanza dunque che nel caso in esame l'avviso di deposito sia stato notificato invece che per estratto per esteso, salva una pagina, non ha in alcun modo leso un diritto della parte: ha anzi prodotto il risultato di informare la parte più ampiamente di quanto fosse strettamente necessario e ha comunque ampiamente assicurato la realizzazione degli scopi cui l'avviso era destinato, ovverosia di rendere edotta la parte del fatto che il provvedimento era stato depositato e che era in sua facoltà prenderne visione ed estrarne copia integrale.
2. Il secondo motivo è da ritenere infondato.
Secondo la L. n. 575 del 1965, art.
2-sexies, comma 2, nella formulazione vigente all'epoca del provvedimento impugnato (ora riprodotta, a seguito delle modifiche recate dal D.L. 4 febbraio 2010, n. 4, conv. in L. 31 marzo 2010, n. 50, nel comma 4) il giudice delegato, nel corso della procedura di prevenzione a carico di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, può adottare nei confronti del proposto e della sua famiglia i provvedimenti indicati nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 47 in tema di alimenti e di abitazione nella casa di proprietà. E pur non essendo previsto specificamente un mezzo d'impugnazione avverso i provvedimenti del giudice delegato, comunque strumentali alla conservazione, all'amministrazione o all'eventuale incremento di redditività dei beni sequestrati, la giurisprudenza riconosce che avverso detti provvedimenti può proporsi incidente d'esecuzione mediante opposizione al Tribunale della prevenzione, al fine di assicurare la protezione di interessi meritevoli di tutela (cfr. tra molte: Sez. 1, n. 2498 del 03/04/2000, Nicoletti e ivi citata Sez. 1, 6.10.1998, Alfieri;
Sez. 5, n. 25621 del 23/05/2006, Copelli). Non ha alcuna base, quindi, l'osservazione secondo la quale, dovendosi procedere al sequestro degli immobili nelle forme del codice di procedura civile, ovverosia mediante trascrizione del titolo, spetterebbe al giudice civile la cognizione sulle controversie che attengono alla amministrazione, custodia e gestione dei beni in sequestro. Dimostra il contrario la specifica regolamentazione in proposito dettata dalla L. n. 575 del 1965 e successive modifiche e, in particolare, l'apposita previsione di un giudice delegato, che appartiene al Tribunale della prevenzione, cui è assegnato il compito di seguire la procedura nonché la specifica assegnazione a questo della competenza a provvedere appunto in relazione agli aspetti indicati dalla L. Fall., art. 47 (alimenti e abitazione).
3. Inammissibili sono quindi le censure proposte con il terzo motivo, che attengono non già all'esecuzione del sequestro ma piuttosto alla legittimità di questo. La tesi secondo cui non poteva essere leso il "possesso" della ricorrente, palesemente presuppone la confusione tra il concetto di appartenenza e le nozioni di trasferimento e di "intestazione", di cui all'art.
2-ter, u.c., che si riferiscono all'esistenza di diritti reali, con la situazione vantata dalla CA sulla base di un rapporto, al più obbligatorio e strettamente personale, di comodato gratuito, non opponitele in caso di acquisizione a titolo di confisca ne' di sequestro ad essa finalizzato.
4. Conclusivamente il ricorso non può nel suo complesso che essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010