Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2017, n. 28644
CASS
Sentenza 5 aprile 2017

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In materia di prevenzione, il provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è suscettibile di reclamo o impugnazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto l'amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2017, n. 28644
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28644
    Data del deposito : 5 aprile 2017

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