Sentenza 5 aprile 2017
Massime • 1
In materia di prevenzione, il provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è suscettibile di reclamo o impugnazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto l'amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/04/2017, n. 28644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28644 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2017 |
Testo completo
28 644 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 05/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ARTURO CORTESE - Presidente - SENTENZA N. 1252/2017 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO - Consigliere - - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PALMA TALERICO N. 27683/2016 - Rel. Consigliere - Dott. RAFFAELLO MAGI N.10 del revalo Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAPPELLANO SEMINARA GAETANO N. IL 20/09/1958 avverso il decreto n. 202/2010 TRIBUNALE di PALERMO, del 21/12/2015 RY sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P.Fimieri, du he chiesto convertirsi il ricorso in opposizione deventi al medesieres fiudice;
Udit i difensor Avv.; -1- IN FATTO E IN DIRITTO 1. In data 21 dicembre 2015 il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione ha emesso un provvedimento di sostituzione dell'amministratore - giudiziario, avv. Gaetano Cappellano Seminara, nell'ambito della procedura numero 202/2010 rmp. Il provvedimento suddetto fa esclusivo riferimento alla comunicazione depositata in data 30 ottobre 2015, con cui l'amministratore sostituito-aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Giova precisare che : a) in tale nota si esponevano le ragioni della scelta dell'amministratore giudiziario, compiendosi espresso riferimento ad indagini in corso da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti dello stesso amministratore rinunziante e dei magistrati che avevano, in precedenza, composto il collegio giudicante;
b) in epoca successiva - ed antecedente al provvedimento di sostituzione (deposito del 23.11.2015) lo stesso amministratore giudiziario comunicava la RM propria volontà di revocare in relazione al proc.to n. 202/2010 ed altri - le - dimissioni in precedenza formulate.
2. Avverso il provvedimento di sostituzione è stato proposto ricorso per cassazione da parte dell'amministratore giudiziario avv. Gaetano Cappellano Seminara, a mezzo di difensore munito di procura speciale.
2.1 Il ricorso articola, al primo motivo, deduzione di erronea applicazione della -e di altri principi generali disciplina regolatrice art. 35 d.lgs. n.159 del 2011 di diritto. Si rappresenta che il rapporto instauratosi tra l'amministratore e l'ufficio giudiziario è di natura pubblicistica. Pertanto, essendo necessario un atto di accettazione delle dimissioni da parte della pubblica amministrazione e non essendo tale accettazione intervenuta sino al momento della revoca, era pienamente valida la revoca di tali dimissioni, il che precludeva l'emissione del provvedimento di sostituzione. In ogni caso, nemmeno di revoca potrebbe legittimamente parlarsi, atteso che non è stata seguita dal Tribunale la procedura formale di cui all'art. 35 co.7 d.lgs. n.159 del 2011. 2.2 Al secondo motivo si articola vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 2 Il Tribunale non menziona l'intervenuta revoca delle dimissioni e, pertanto, opera la sostituzione sulla base di un erroneo presupposto in fatto e in diritto, affidando la motivazione ad un atto di volontà della parte non più valido perché revocato. Si precisa che il ricorso viene proposto ai sensi dell'art. 111 Cost., per abnormità del provvedimento.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto avverso un provvedimento non impugnabile, nè ai sensi della disciplina di settore nè in riferimento a quanto previsto dall'art. 111 Cost.. 3.1 Ed invero, prima ancora di esporre le ragioni specifiche della non impugnabilità, va realizzata una breve premessa sulla natura del rapporto che si instaura tra l'Ufficio giudiziario e l'amministratore dei beni sequestrati in un procedimento di prevenzione. L'amministratore giudiziario è un ausiliario del magistrato, selezionato tra i soggetti aventi specifiche competenze tecnico-professionali ed iscritti in apposito Albo Nazionale (art. 35 co.2 d.lgs. n.159 del 2011). Non si tratta, pertanto, di una parte processuale ( soggetto i cui diritti possano venire incisi o ampliati nell'ambito della procedura giurisdizionale) né è pensabile RM la instaurazione- -a seguito della nomina di un rapporto di pubblico impiego. La particolare prestazione professionale 'di durata' viene liquidata, sulla base di parametri predeterminati, dal Tribunale con decreto motivato ed emesso prima dell'approvazione del rendiconto (art. 42 co.4 e co. 5 d.lgs. n.159 del 2011).
3.2 Con l'emanazione del decreto legislativo n.14 del 4 febbraio 2010 è stato istituito l'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, presso il Ministero della Giustizia. Giova ricordare che in tale provvedimento normativo vengono previste non soltanto le caratteristiche soggettive di idoneità astratta (art. 3) ma anche i requisiti di onorabilità (art. 4), con potere di vigilanza e controllo esercitato dal Ministro della Giustizia. Le disposizioni in parola sono state integrate con l'emanazione del Regolamento di attuazione (Decreto Min. del 19.9.2013) che prevede la comunicazione da parte della autorità giudiziaria dei fatti rilevanti al fine di consentire l'esercizio dei poteri di vigilanza. Ciò posto, va evidenziato che il sistema normativo è orientato verso una opportuna selezione dei soggetti cui vengono affidati rilevanti compiti in tema di amministrazione e gestione dei beni sequestrati o confiscati, con sottolineatura della necessità di costante verifica del mantenimento dei requisiti di competenza ed onorabilità .
3.3 In tale quadro va affermato in termini generali -che la rappresentazione, operata dall'amministratore giudiziario, di circostanze di fatto idonee a 3 determinare un indebolimento oggettivo delle caratteristiche di onorabilità, seppure in via preventiva, configura più correttamente una ipotesi di astensione che non una ipotesi di dimissioni dall'incarico, con la correlata caratteristica della irrevocabilità della dichiarazione che contiene la rappresentazione suddetta (si veda, per l'ipotesi di astensione formulata dal soggetto giudicante, quanto affermato da Sez. IV n. 9942 del 12.4.2000, rv 217484).
4. La qualificazione dell'atto posto in essere dal professionista - oggi ricorrente in data 30 ottobre 2015 va pertanto operata in termini di rappresentazione di ragioni di astensione. Da ciò deriva la non impugnabilità ex art. 568 cod.proc.pen. del provvedimento che ha realizzato la sostituzione non essendo prevista da alcuna disposizione tale reclamabilità -, con nomina di un nuovo amministratore giudiziario dei beni in sequestro, con irrilevanza della successiva manifestazione di volontà dell'ausiliario. Tale qualificazione esclude, peraltro, che possa parlarsi di abnormità dell'atto che ha recepito i fatti esposti, trattandosi di esercizio di un potere consentito dall'ordinamento processuale.
5. Va peraltro precisato che a medesima conclusione si perviene nell'ipotesi in cui il provvedimento di sostituzione venga assimilato ad un provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 35 co.7 d.lgs. n. 159 del 2011. RM Questa Corte di legittimità si è, infatti, già espressa su tale argomento con la decisione emessa dalla VI Sez. Penale in data 21.10.2014 (sent. n. 4964 dep. il 3.2.2015, rv 262362). Con tale arresto si è infatti affermato che il provvedimento di revoca non è suscettibile di reclamo o impugnazione. in virtù del generale principio di tassatività dei casi e mezzi di impugnazione (art. 568 co.1 cod. proc.pen.). Le affermazioni contenute nella motivazione di tale provvedimento sono condivise dal Collegio e vanno qui riproposte : la norma non prevede alcuna forma di reclamo o di impugnazione da parte dell'amministratore giudiziario contro il provvedimento di revoca: l'unica forma di garanzia consiste in un sub procedimento attivato dal Tribunale che, prima di decidere, deve sentire l'amministratore. In questo modo, si realizza una garanzia procedimentale, che assolve ad una doppia funzione: consentire all'amministratore di esporre le proprie ragioni ed eventualmente contestare i presupposti su cui si basa la richiesta di revoca;
mettere il tribunale nelle condizioni di assumere una decisione dopo aver sentito l'amministratore, realizzando così una forma di contraddittorio, nell'interesse anche della completezza della determinazione finale. Nessun cenno a possibilità di reclami o altro, sicché in base al principio generale della tassatività delle impugnazioni deve ritenersi che la decisione del tribunale di revocare l'incarico non è opponibile in alcun modo. Nè appare possibile, un'applicazione analogica dell'art. 37 co.3 1.fall. che prevede 4 espressamente il reclamo dinanzi alla Corte d'appello in caso di revoca del curatore: si tratta di materie diverse e, ancora una volta, il principio di tassatività delle impugnazioni appare di ostacolo ad una interpretazione analogica. Peraltro, la possibilità del reclamo per il curatore è stata introdotta dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 34 precedente di qualche anno all'emanazione del cd. codice antimafia il cui art. 35, comma 7 sembra ispirarsi alla originaria disposizione contenuta nella legge fallimentare, sicché la mancata previsione del reclamo sembra doversi interpretare come una scelta consapevole contraria alla ipotizzabilità di forme di contestazione della revoca all'interno della procedura disciplinata nel codice antimafia. [..] D'altra parte, con riferimento ad un incarico di responsabilità e con una forte valenza fiduciaria, come quello di amministratore giudiziario di beni destinati ad essere acquisti al patrimonio dello Stato, l'aver tipizzato i presupposti oggettivi (gravi irregolarità ovvero incapacità) che possono giustificare la revoca, prevedendo sempre l'audizione dell'interessato, costituisce un meccanismo procedimentale sufficiente a garantire la posizione dell'amministratore giudiziario, assicurando, nello stesso tempo, l'efficienza nell'assunzione delle decisioni in presenza di situazioni in cui il rapporto di fiducia tra i diversi organi coinvolti nella gestione e nel controllo dei RM beni è venuto meno [...] . A tali affermazioni va esclusivamente aggiunto che al di là della sicura consapevolezza del legislatore del 2011 circa l'esistenza in caso di revoca del curatore fallimentare - della previsione circa la reclamabilità, non potrebbe - in ogni caso affermarsi una identità di posizione tra curatore fallimentare ed amministratore dei beni oggetto di sequestro in sede di prevenzione antimafia (in tesi, rilevante ex art. 3 Cost.), posto che pur in presenza di aspetti di sicura assonanza (in tema di tutela della par condicio creditorum) le due discipline restano diverse quanto a finalità primarie (essendo compito essenziale dell'amministratore giudiziario quello di realizzare le gestione dei beni in sequestro in modo da incrementarne la redditività, al contempo evitando ingerenze e condizionamenti da parte del soggetto proposto per l'applicazione della misura di prevenzione) e assetto procedimentale.
6. L'assenza di impugnabilità ai sensi delle previsioni di settore, tuttavia, non esaurisce il tema posto dal ricorso, atteso che il ricorrente ha compiuto espresso riferimento alla clausola generale di cui all'art. 111 Cost., richiamata espressamente dalla previsione codicistica di cui all'art. 568 co.2 cod. proc.pen.. In altre parole, se al provvedimento impugnato dovesse essere riconosciuta la natura sostanziale di 'sentenza' (provvedimento giurisdizionale con portata di decisione ed incidente su un diritto soggettivo del destinatario della pronunzia, come precisato dalla stessa giurisprudenza costituzionale, v. sent. corte cost. n. 5 207 del 9.6.2009) ne deriverebbe la ricorribilità per cassazione (per violazione di legge). Tale ipotesi è tuttavia da escludersi. E' significativo, sul tema, che tale posizione giuridica di 'diritto soggettivo' è stata esclusa dalla giurisprudenza civile di questa Corte di legittimità proprio nel caso del curatore fallimentare : avverso provvedimento del tribunale fallimentare che pronunci in tema di revoca del curatore non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., atteso che il conferimento dell'ufficio non consolida un diritto soggettivo del curatore al mantenimento della sua funzione, né è idoneo ad interferire nella sfera soggettiva del fallito ovvero di alcuno dei singoli creditori, trattandosi di ufficio d'interesse pubblico da cui può essere disposta la rimozione in ogni tempo, laddove il tribunale ritenga che la permanenza del professionista chiamato a ricoprirlo possa pregiudicare gli interessi della procedura, con il corollario della palese natura meramente ordinatoria del provvedimento che pronuncia, sia positivamente che negativamente, sulla revoca (Sez. I civ. n. 7876 del 5.4.2006). RM Ciò che rileva, in effetti, è l'assenza anche nel caso dell'amministratore giudiziario di una posizione definibile in termini di 'diritto' al mantenimento di - un incarico di chiara matrice pubblicistica ma al contempo basato su una consistente componente fiduciaria, il che pone come primario l'interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca, con la conseguenza della insindacabilità in sede di impugnazione della scelta di sostituire o revocare - da parte del Tribunale - il professionista incaricato. La impugnabilità presuppone infatti sia l'esistenza - qui assente di un diritto al mantenimento in essere dell'incarico che la possibile decisione contraria del giudice superiore, il che determinerebbe la paradossale condizione di un obbligo, in capo al giudice della procedura, di prosecuzione dell'attività tramite l'ausilio di un soggetto verso cui è venuta meno la fiducia. In tutta evidenza, ciò non toglie che lì dove il professionista ritenga che il provvedimento di sostituzione o revoca, per i suoi contenuti, abbia leso diritti della personalità (onore, dignità) sia consentita la comune azione risarcitoria secondo le leggi civili applicabili. In conclusione, per le ragioni sinora esposte, va esclusa l'impugnabilità con ricorso per cassazione del provvedimento di sostituzione emesso dal Tribunale di Palermo, con declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso. della particolarità della materia trattata, con orientamenti In ragione ancora in via di consolidamento, si ritiene di limitare la interpretativi 6 conseguenza sfavorevole della declaratoria di inammissibilità alla sola condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5.4.2017 Il Consigliere relatore Il Pre འrturx qotése ? Raffaello Magi DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 8 GIU 2017 IL CANCELLIERE IA LA 7