Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
Deve escludersi l'inammissibilità dell'istanza di revoca o sostituzione delle misure cautelari coercitive applicate nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, prevista dall'art. 299, comma quarto bis, cod. proc. pen., per l'ipotesi in cui il richiedente non provveda a notificare l'istanza di revoca o di modifica contestualmente alla persona offesa, qualora quest'ultima sia vittima soltanto "occasionale" del reato. (In motivazione, la Corte ha affermato che la nuova disposizione è volta ad assicurare alla persona offesa, attraverso la presentazione di memorie ex art. 121 cod. proc. pen., uno strumento per offrire ulteriori elementi di conoscenza che, presumibilmente, possono essere desunti solo da un rapporto diretto tra vittima e aggressore).
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"Il Braccialetto elettronico” e protezione vittima di violenza di genere di Maria Monteleone Il carattere emblematico della vicenda giudiziaria, oggetto delle Ordinanze del Gip, consente alcune riflessioni sulla protezione della vittima di violenza di genere e domestica, tema centrale nell'azione di contrasto, soprattutto nella fase cautelare del procedimento penale. Il caso all'attenzione degli inquirenti presenta, infatti, i tratti tipici di molti casi di “ordinaria violenza domestica”: una donna che subisce dal convivente abituali aggressioni fisiche, morali e psicologiche; bambini che vi assistono, restandone essi stessi vittime; un uomo, disoccupato, con precedenti penali, assuntore …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2015, n. 43353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43353 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
43353/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 14.10.2015 Sentenza n. 1890 Reg. gen. n. 29074/2015 composta dai signori dott. Mario Gentile Presidente dott.ssa Margherita Taddei Consigliere dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di LI LO, n. a Conegliano (TV) il 05.03.1956, rappresentato ed assistito dall'avv. Raffaele Vanacore, d'ufficio, avverso l'ordinanza del Tribunale di Venezia, in funzione di giudice dell'appello, n. 387/2015, in data 26.05.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 26.01.2015, il giudice per le indagini 1 preliminari presso il Tribunale di Treviso disponeva nei confronti di LI LO la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di rapina aggravata in concorso in danno di istituti di credito.
2. Con successiva istanza ex art. 299 cod. proc. pen., LI AO chiedeva al giudice per le indagini preliminari la revoca o, in subordine, la sostituzione della misura in atto con quella degli arresti domiciliari: istanza che, con ordinanza in data 07.04.2015, veniva rigettata.
3. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di LI AO, veniva proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen.; con ordinanza in data 26.05.2015, il Tribunale di Venezia rigettava il gravame ravvisando d'ufficio un assorbente profilo di inammissibilità in rito dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen., stante la rilevata omessa notifica alle persone offese dal reato versandosi in procedimento avente ad oggetto un delitto commesso con violenza alla persona e risultando irrilevante e per niente preclusiva, ai fini della rilevabilità ufficiosa in sede di appello cautelare, la decisione di segno diverso erroneamente adottata dal primo giudice che aveva respinto nel merito l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen.. 4. Nei confronti di detta ultima ordinanza, viene proposto ricorso per cassazione per violazione di legge, e segnatamente per errata applicazione dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen.. 4.1. In particolare, si assume l'erroneità della decisione invocando un precedente della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, ord. del 04.11.2013, in Guida al dir. 2013, n. 47, pag. 16) secondo cui "/a disciplina contenuta nell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen., laddove si prevede che nel caso di delitto commesso con violenza alle persone, la richiesta di revoca o di sostituzione della misura coercitiva debba essere, a pena di inammissibilità, contestualmente notificata alla persona offesa, si applica solo nei procedimenti in cui la condotta di violenza si caratterizza anche per l'esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra l'autore del reato e la vittima in cui, quindi, la violenza alla persona non è occasionalmente diretta nei confronti della vittima ma lo è in modo mirato in ragione di tali pregressi rapporti (da questa premessa il giudice ha escluso l'applicabilità della suddetta disciplina nell'ambito di un procedimento per il reato di rapina, in cui l'azione violenta era stata del tutto occasionalmente diretta nei confronti di persone offese sconosciute all'indagato)". CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.
2. Come è noto, con la 1. n. 119/2013 recante conversione, con modificazioni, del d.l. 14.8.2013 n. 93 è stata introdotta, nei - procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, un'obbligatoria forma di interlocuzione con la persona offesa dal reato, individuata quale destinataria ex lege della notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari previste dagli artt. 282 bis, 282 ter, 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen., a pena di inammissibilità dell'istanza de libertate. In particolare, il nuovo testo dell'art. 299, comma 3 cod. proc. pen. onera la parte che richiede la modifica dello stato cautelare, a pena di inammissibilità dell'istanza, di notificare la richiesta, contestualmente, al difensore della persona offesa e, in mancanza di questo, alla persona offesa. La facoltà di interlocuzione nel merito delle istanze de libertate è riconosciuta tanto nella fase delle indagini preliminari che in quella successiva alla chiusura delle stesse. L'informativa alla persona offesa, inoltre, è stata estesa ai conseguenti provvedimenti estintivi o modificativi delle misure cautelari emessi dal giudice (art. 299, comma 2 bis cod. proc. pen.).
2.1. La ratio delle disposizioni è, con ogni evidenza, quella di rendere partecipe la vittima di siffatti reati dell'evoluzione dello status cautelare dell'indagato, permettendo altresì alla stessa di presentare, entro un breve termine, memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., al fine di offrire all'autorità giudiziaria procedente ulteriori elementi di valutazione pertinenti all'oggetto della richiesta. Tali previsioni si inseriscono nel più ampio ventaglio delle misure intese a rafforzare il diritto partecipativo della persona offesa, rappresentate dalla modifica dell'art. 101, comma 1 cod. proc. pen., che ha introdotto l'obbligo a carico dell'organo che riceve la notizia di reato di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dall'obbligatorietà dell'avviso ex art. 408 cod. proc. pen. alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, anche 3 in assenza di esplicita richiesta, dall'inclusione tra i destinatari dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis cod. proc. pen.) del "difensore della persona offesa o, in mancanza di questo", della "persona offesa" quando si procede per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis cod. pen.. È palese, pertanto, la volontà del legislatore di rendere informata la persona offesa di ogni evoluzione della vicenda che la riguarda come vittima, nei diversi snodi procedimentali.
2.2. La novella legislativa attua, in parte, la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 (recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato) e la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (maggio 2011), ratificata dall'Italia con L. n. 77 del 27.6.2013. La direttiva 2012/29/UE costituisce un atto programmatico assunto dagli organismi europei che, nel rivedere ed integrare i principi enunciati nella decisione quadro 2001/220/GAI, impegna gli Stati membri dell'Unione a "realizzare significativi progressi nel livello di tutela delle vittime in tutta l'Unione, in particolare nei procedimenti penali", assicurando alle vittime dei reati il diritto a ricevere "informazioni dettagliate", al fine di "prendere decisioni consapevoli in merito alla loro partecipazione al informazioni anche "relative allo stato del procedimento", procedimento". Più in dettaglio, la vittima dovrebbe essere informata non soltanto della data e del luogo di celebrazione del processo e delle imputazioni per cui si procede, ma anche delle informazioni specifiche "sulla scarcerazione o evasione dell'autore del reato, almeno nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime", così come dell'eventuale diritto di presentare ricorso avverso una decisione di scarcerazione dell'autore del reato, se tale diritto esiste nell'ordinamento nazionale". La Convenzione di Istanbul, dal canto suo, nell'impegnare gli Stati ad adottare una serie di misure volte a garantire la protezione delle vittime della violenza di genere, stabilisce che le persone offese siano informate dell'eventuale evasione dell'autore del reato, nonché della liberazione di quest'ultimo in via temporanea o definitiva (art. 56 lett. b). Sempre 4 la citata Convenzione prevede che le vittime siano informate dei loro diritti, dell'esito della denuncia, dei capi di accusa, dell'andamento generale delle indagini e del procedimento, nonché del loro ruolo nell'ambito del procedimento e dell'esito del giudizio (art. 56 lett c).
2.3. Ritornando al diritto interno, va evidenziato come il dibattito parlamentare germogliato intorno ai limiti dell'originario decreto contro la violenza di genere ha determinato ampie incursioni nel testo di quel provvedimento, giungendo ad estenderne di molto la portata in sede di conversione.
2.3.1. Nello specifico, con la decretazione d'urgenza si era stabilito che in caso di richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.), vi fosse un corrispondente obbligo notifica all'offeso o al suo difensore;
parimenti, i provvedimenti disposti ai sensi dell'art. 299 commi 1 e 2 cod. proc. pen., si sarebbero dovuti immediatamente comunicare al difensore della persona offesa o, in sua mancanza, all'offeso e ai servizi socio-assistenziali del territorio.
2.3.2. Si criticava, tuttavia, tale previsione laddove limitava l'obbligo comunicativo alle sole vicende evolutive (ex art. 299 cod. proc. pen.) delle cautele richiamate;
in altre parole, non ci si era avveduti del fatto che una ancora maggiore attenzione alla vittima si sarebbe dovuta prestare tanto in occasione della declaratoria di estinzione della misura o di decorrenza dei termini della sua esecuzione, quanto sul versante tipologico delle cautele, stante l'assenza di qualsivoglia informazione relativa al divieto e all'obbligo di dimora, agli arresti domiciliari, alla custodia carceraria e alla custodia cautelare in luogo di cura. Occorre inoltre ricordare che quegli originari incombenti di notifica avevano un mero effetto informativo, non essendosi previsto un momento di reale coinvolgimento dell'offeso nella dinamica cautelare.
2.3.3. Ampiamente rimaneggiato, quel primigenio testo non ha eliso consistenti interrogativi sulla portata delle novità legislative. Uno di questi riguarda proprio il caso di specie, essendo quanto mai legittimo domandarsi che cosa si intenda per «procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona»: un perimetro assai elastico, divenuto però obbligato referente per identificare l'area del coinvolgimento della vittima nell'evoluzione delle misure cautelari applicate alla persona accusata.
2.4. Appare indiscutibile che il decreto legge 93 del 2013 intendesse creare una relazione "privilegiata" tra cautela e vittima limitatamente L alle ipotesi di reati consumati in ambito familiare o affettivo, come tali qualificabili per una necessaria relazione molto stretta tra autore e offeso;
in quest'ottica, poteva trovare una spiegazione il richiamo alle sole misure stabilite agli artt. 282-bis e 282-ter cod. proc. pen.. Al contrario, la legge di conversione decide di abbattere questo muro, estendendo la comunicazione (prevista a pena di inammissibilità della domanda) alle misure previste dagli artt. 283, 284, 285 e 286 cod. proc. pen.; tuttavia, il legislatore, presumibilmente per non gravare troppo sugli incombenti della difesa o del pubblico ministero che richiedono la revoca o la sostituzione della misura, ha individuato nella violenza alla persona il discrimine tra presenza e assenza del dovere di notifica alla vittima. In altre parole, la violenza ad personam funge da elemento di compromesso, estendendo l'ambito dei doveri comunicativi oltre la sfera dei delitti germogliati dal rapporto personale tra vittima e imputato, ma, al contempo, restringendolo rispetto ad una esecrabile generalizzazione.
2.5. In tale contesto, occorre domandarsi se, tra i delitti commessi con violenza alla persona, debbano rientrare solo quelli in cui la condotta violenta si caratterizza anche per l'esistenza di un pregresso rapporto relazionale tra autore del reato e vittima, in cui perciò la violenza alla persona è per così dire mirata in danno di una determinata persona offesa, oppure anche quelli in cui l'azione violenta è del tutto occasionale. Invero, la previsione legislativa, aperta anziché circoscritta attraverso l'elencazione delle fattispecie per le quali imporre la notifica alla vittima, pur non selezionando la caratura della violenza né operando una scelta sul tipo di condotta di aggressione praticata nel concreto, merita una lettura di stretto rigore interpretativo.
3. Se, da un verso, appare indiscutibile che le vittime occasionali, magari solo per essersi risolte alla denuncia, sono esposte al rischio di una vittimizzazione secondaria che può tradursi in nuovi episodi delittuosi, atteggiamenti ritorsivi o minacciosi, va tuttavia considerato 6 che, sotto il profilo informativo, il fine che si vuole raggiungere attraverso detto incombente è quello di offrire alle vittime, mediante la possibilità di presentare memorie ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen., uno strumento per partecipare elementi di conoscenza ulteriori - che solo un pregresso rapporto diretto tra vittima e aggressore può presumibilmente consentire di avere al fine di scongiurare il - pericolo di recidivazione dalla richiesta modifica di misura.
3.1. Fuori da questo ambito, il rapporto di maggior tutela, rivolto indiscriminatamente a tutte le vittime di reati con violenza alla persona, appare ridursi ad un mero formalismo, in quanto alla vittima occasionale della rapina, di regola solo casualmente anche nella "scelta" dell'aggressore vittima del reato, non può derivare - ragionevolmente alcun pregiudizio dalla circostanza che all'imputato si revochi o si modifichi l'originaria misura cautelare.
3.2. L'interpretazione restrittiva circa la portata applicativa delle modifiche dell'art. 299 cod. proc. pen., appare così preferibile in quanto consente di bilanciare meglio la scelta legislativa di offrire comunque tutela alle persone offese, bersaglio diretto dell'aggressione altrui, con la contemporanea esigenza di non rendere eccessivamente gravoso, senza un'effettiva ragione giustificativa, il diritto di difesa che si estrinseca non solo con le istanza di revoca o di sostituzione delle misure in atto ma anche con le istanze volte a modificare le modalità di applicazione delle medesime.
4. Da qui l'annullamento dell'ordinanza impugnata che ha ravvisato d'ufficio un assorbente profilo di inammissibilità in rito dell'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. per la ritenuta omessa preventiva notifica alle persone offese, con rinvio al Tribunale di Venezia, sezione per il riesame delle misure coercitive. of Il giudice del rinvio, in osservanza del principio sopra esposto, preso trattandosi di vittime occasionals. atto della ritenuta non necessità dell'incombente de quo dovrà pronunciare nel merito dell'istanza de libertate. Manda la Cancelleria agli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
PQM
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con 7 integrale trasmissione degli atti, al Tribunale di Venezia, sezione per il riesame delle misure coercitive. Manda la Cancelleria agli adempimenti ex art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 14.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Mario Gentile Альму Прошо денья DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Z9NOTT 2015 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli 8