Sentenza 28 agosto 2008
Massime • 2
In tema di mandato d'arresto europeo, l'inosservanza del termine entro il quale deve essere fissata, a norma dell''art. 10, comma quarto L. n. 22 aprile 2005, n. 69, l'udienza per la decisione sulla domanda di consegna non determina alcuna sanzione processuale.
In tema di mandato d'arresto europeo, le regole da applicare al procedimento di consegna passiva sono quelle speciali dettate dalla L. n. 69 del 2005, che non prevedono - a differenza della procedura estradizionale - le richieste scritte del Procuratore generale, bensì la sola sua partecipazione all'udienza di trattazione della consegna, per atto d'impulso del giudice.
Commentario • 1
- 1. Mandato di arresto europeohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 28/08/2008, n. 34575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34575 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2008 |
Testo completo
Mae
Меніши
REPUBBLICA ITALIANA
34575 /08 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 28/08/2008
SENTENZA N. 79' Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. ESPOSITO ANTONIO PRESIDENTE
1. Dott. CORRADINI GRAZIA CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
N. 025708/2008 2. Dott.KOVERECH OSCAR "T
3. Dott.AN IC "
" 4. Dott. GAZZARA SANTI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) DI IO SS N. IL 27/03/1975
avverso SENTENZA del 05/06/2008
CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
Eurico Delvoye perДеводе AN IC lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
в аши Ма шић сон гімно
Maria Lefore perl'ancellounts
а 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di
Bolzano, ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per dare esecuzione al mandato di arresto europeo emesso dalla competente autorità giudiziaria della Repubblica federale di Germania nei confronti del cittadino italiano SI Di ST al fine di dare esecuzione alla sentenza del Landgerich Taunstein di condanna a tre anni e sei mesi di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti.
La Corte d'appello dà atto che il mandato d'arresto, la sentenza e la documentazione a essa allegata confermano il rispetto dei diritti di difesa e vi é assoluta certezza che la persona destinataria del provvedimento coercitivo è SI Di ST.
L'esecuzione della consegna è stata sospesa ex art.23, comma 3, legge n. 69 del
2005, in base a quanto rappresentato e richiesto dalla Direzione distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli;
circostanza che, allo stato, costituisce un impedimento grave che rende necessaria la sospensione della consegna e in ogni caso è ragione per non dar luogo alla consegna nel termine di dieci giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
2. La difesa di SI Di ST propone ricorso e deduce: la violazione dell'art. 704 c.p.p. poiché il decreto di fissazione dell'udienza è
-
stato notificato senza il rispetto del termine di dieci giorni e, nonostante il difensore di fiducia avesse eccepito in udienza il mancato rispetto del termine, la Corte d'appello non si è pronunciata sul punto;
- la sentenza è stata pronunciata dal giudice territorialmente incompetente, in quanto il giudice competente avrebbe dovuto essere la Corte d'appello di Napoli luogo di residenza della persona richiesta in consegna;
-- il ricorrente deduce la violazione dell'art. 703, comma 5, c.p.p per la mancata notifica della requisitoria del Procuratore generale, nonché la manifesta illogicità della motivazione in quanto è stata disposta la consegna e contestualmente la sospensione della stessa.
3. Tale è la sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. delle questioni poste. ад Considerato in diritto
1.Preliminarmente occorre chiarire che il ricorso è stato presentato entro il termine di dieci giorni dalla lettura e dal contestuale deposito della sentenza e ciò comporta l'inefficacia dell'attestazione di irrevocabilità della sentenza apposta in calce alla stessa.
Il ricorso per cassazione ex art. 22 legge n. 69 del 2005 può essere proposto
“entro dieci giorni dalla conoscenza legale" della sentenza ai sensi dell'art. 17, comma 6, della stessa legge secondo cui la lettura della sentenza equivale a notificazione alle parti anche se non presenti.
Il ricorso de quo è stato presentato lunedì 16 giugno 2008, giorno successivo alla scadenza del termine di dieci giorni dalla lettura, dal deposito e dalla contestuale notifica il 5 giugno 2008 della sentenza al difensore di fiducia, avv.to Salvatore Maria
Lepre. In realtà, il termine sarebbe scaduto "domenica" 15 giugno 2008, ma a norma dell'art. 172, comma 3, c.p.p., il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
La formula "entro dieci giorni”, contenuta nel citato art.22, è in equivocamente evocativa di un "termine stabilito a giorni” e ciò comporta che il ricorso è stato tempestivamente presentato, poiché la scadenza del termine nel giorno festivo, in applicazione delle regole generali stabilite dall'art. 172 c.p.p, è stata "legalmente prorogata" al 16 giugno 2008.
2. Il ricorso è infondato.
Le censure sono articolate in base alla disciplina processuale prevista dal codice di procedura penale per le estradizioni e non in ragione disposizioni applicate dal giudice a quo della legge 22 aprile 2005 n. 69 in tema di mandato d'arresto europeo.
Ciò comporta l'assoluta infondatezza delle violazioni dedotte, per la diversità delle prescrizioni normative della procedura di consegna rispetto a quelle stabilite dalla disciplina codicistica per le estradizione. Indipendentemente dalla formulazione del dispositivo della sentenza impugnata da intendersi nel senso che va disposta "la
2 consegna della persona richiesta con mandato d'arresto europeo", la Corte d'appello, si
è già detto, ha correttamente applicato la disciplina della legge n.69 del 2005.
Ne discende che la censura relativa al mancato rispetto dei dieci giorni liberi, “a pena di nullità" per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza stabiliti dall'art. 704
c.p.p. non è conferente.
La regola da applicare è quella dell'art. 10 legge n.69 del 2005 che, al quarto comma prevede un termine ordinatorio per la notifica del decreto alle parti da effettuare
"almeno otto giorni prima dell'udienza", senza la sanzione di nullità; sanzione che ex art. 177 c.p.p. è soggetta al principio di tassatività nel senso che l'inosservanza delle. disposizioni del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi previsti dalla legge.
Pertanto, la lex specialis non prevede nullità per l'inosservanza del termine e ciò appare assolutamente conforme alla ratio legis ispirata alla semplificazione e celerità della procedura. Il termine di "almeno otto giorni prima dell'udienza” è ordinatorio e l'inosservanza dà facoltà alle parti di chiedere un ulteriore termine, come è accaduto nel nostro caso. Infatti, l'udienza è stata fissata il 29 maggio 2008 e il difensore ha comunicato il mancato rispetto del termine e, per tal motivo come risulta dal verbale d'udienza, la Corte ha rinviato l'udienza di trattazione al 5 giugno 2008. In tal modo, è stato rispettato rispettando il termine complessivo stabilito dal citato articolo 10, comma 4, legge attuativa.
3. Altrettanto infondate le altre due censure relative alla competenza territoriale e alla mancata notifica della richiesta del Procuratore generale.
Anche qui le disposizioni da applicare sono quelle della più volte citata lex specialis, secondo cui la competenza a decidere, nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria appartiene alla Corte d'appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto, ex art 5, comma 5, legge n.69 del 2005. Ciò esclude l'incompetenza territoriale della Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.
Le regole del procedimento sono anch'esse stabilite dalla lex specialis e, in particolare, per il nostro caso dagli artt. 10 e 17, disposizioni le quali non prevedono richieste scritte del Procuratore generale, bensì la sola partecipazione per atto d'impulso
D 3 del giudice all'udienza di trattazione della consegna, sulla quale si provvede "sentiti il procuratore generale, il difensore e, se compare, la persona richiesta in consegna, nonché, se presente, il rappresentante dello Stato richiedente.
4. Legittima la sospensione dell'esecuzione della consegna ex art.23 legge n.69 del
2005 Le cui valutazioni sono riservate in via esclusiva al giudice a quo, organo dell'esecuzione del provvedimento di consegna.
5.Infine, mette conto precisare che Di ST non ha richiesto di scontare la pena in
Italia
In relazione a un mandato d'arresto europeo emesso nei confronti di un cittadino italiano ai fini della esecuzione di una pena, spetta all'interessato la scelta sul luogo di esecuzione della pena, non potendosi presumere necessariamente la sua volontà di scontare la pena in Italia (Sez. VI, 12 febbraio 2008, dep. 20 febbraio 2008, n. 7813)
6.Il ricorso va rigettato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005.
Riserva la redazione della motivazione, a norma dell'art.22, comma 4, legge n. 69 del
2005.
Così deciso in Roma, 28 agosto 2008.
Il Consigliere estensore N Presidente
Antonio Esposito Domenico Carcano
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 3 SET. 2008
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Maria Angelilii