Sentenza 3 luglio 2013
Massime • 1
Integra gli artifici e i raggiri propri del delitto di truffa la condotta del soggetto che, in sede di vendita di un esercizio commerciale, prospetta falsamente all'acquirente profitti maggiori rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili, per non essere stati volontariamente contabilizzati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/07/2013, n. 43422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43422 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 03/07/2013
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - N. 1764
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 49184/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO CA N. IL 01/05/1955;
nei confronti di:
CA GIROLAMA N. IL 06/10/1948;
avverso la sentenza n. 371/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 20/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
La decisione impugnata presenta una motivazione contraddittoria e come tale meritevole di censura. La Corte d'Appello afferma infatti che la CA, nel corso delle trattative per la vendita dell'esercizio commerciale, avrebbe prospettato agli acquirenti (IZ e IO) ricavi fino ad Euro 75.000,00, peraltro non risultanti dalle scritture contabili, perché parte del ricavato non sarebbe stato registrato anche al fine di recuperare perdite dovute in passato ad errori commessi dal Commercialista. La stessa Corte d'Appello sul punto (che appare essenziale nella ricostruzione della vicenda) indica tre fonti di prova: IZ, IO e OM (cugina della IO). Dalla lettura della decisione impugnata si evince che la condotta tenuta dalla CA nel corso delle trattative di vendita dell'esercizio commerciale, risulta essere pienamente provata, posto che il giudice del merito non ha formulato considerazioni che possano far dubitare dell'attendibilità e della sincerità dei testimoni.
Dallo stesso testimoniale e dalle dichiarazioni di un ulteriore testimone DI TI, emerge inoltre che alle odierne parti offese vennero rammostrate le scritture contabili dalle quali risultano introiti inferiori a quelli dichiarati dalla CA. Da ultimo, siccome non sono state formulate confutazioni in ordine alla attendibilità delle prove raccolte, emerge che successivamente alla cessione, l'esercizio commerciale condotto dalla IO ha avuto un andamento con ricavi di gran lunga inferiori a quelli fino a quel momento contabilizzati. La Corte d'Appello nella propria decisione afferma ancora che: 1) dalla contabilità non emerge il dato dei ricavi contabilizzato, con la conseguenza che non sarebbe possibile effettuare un confronto tra i ricavi registrati e quelli prospettati;
2) in atti non sussiste la prova della natura menzognera delle dichiarazioni della venditrice in merito a possibili detti ricavi, poiché si tratta di fatto semplicemente dedotto dagli acquirenti dai risultati delle prime settimane di lavoro dopo il trasferimento della azienda;
3) vi è il ragionevole sospetto che l'intempestività degli acquirenti nello svolgere lagnanze circa l'andamento dell'esercizio commerciale (la prima missiva di contestazione sarebbe stata scritta circa due mesi dopo il trasferimento della azienda) sarebbe riconducibile ad una volontà di non assolvere al pagamento delle cambiali sottoscritte e consegnate alla parte venditrice.
L'affermazione sub 1), sul piano logico formale, non svuota di contenuto quanto affermato dai testimoni, poiché rimane comunque dimostrato che la venditrice ha prospettato una redditività economico/commerciale non aderente alla contabilità, giustificando la divergenza con affermazioni che non risultano avere avuto riscontro. Di qui si deve concludere che la trattativa intercorsa fra le parti è stata inquinata dalla prospettazione di una circostanza non vera. L'affermazione sub 2) è contraddittoria, posto che proprio l'andamento reale dell'esercizio commerciale denota la mancanza di corrispondenza tra quanto prospettato, in termini di redditività dell'esercizio commerciale, in sede di trattativa dalla venditrice e quanto invece riscontrato dall'acquirente. Di qui la Corte, sul piano logico, avrebbe dovuto prendere in considerazione, in termini oggettivi le cause dell'andamento negativo dell'esercizio commerciale, verificando in particolare se i prospettari ricavi (Euro 75.000,00) fossero reali, nel senso che tale fosse la loro consistenza prima della cessione dell'azienda, senza abbandonarsi a considerazioni generiche in ordine alle possibili e non verificate cause di una non corretta gestione dell'esercizio commerciale. La terza considerazione formulata nella sentenza, non costituisce una prova della insussistenza del fatto, come ritenuto dal giudicante, ma mera congettura, che avrebbe richiesto ed imposto un ben e più diverso approfondito accertamento, qualora fosse stata dotata di un benché minimo dato idoneo a comprovarla.
Alla contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella valutazione del dato probatorio emergente dalla lettura della motivazione, si accompagna inoltre l'erronea applicazione dell'art.640 c.p.; infatti, il prospettare, in sede di vendita di un esercizio commerciale, la ritraibilità di utili maggiori di quelli risultanti dalle scritture contabili, per non essere stati (i maggiori utili) volontariamente contabilizzati, ne' altrimenti provati, integra gli artifici e i raggiri propri del delitto di truffa. Tale condotta è da ritenersi penalmente rilevante, perché idonea ad indurre il contraente ad acquistare l'esercizio commerciale, in considerazione di errore su uno degli elementi essenziali del negozio giuridico. Per le suddette ragioni il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere annullata limitatamente ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Fermi restando gli effetti penali, annulla la sentenza impugnata e rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2013