Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
L' art. 2022 cod. civ., che prescrive, per l' esecuzione del trasferimento di titoli nominativi - ivi compresi quelli azionari di società - l'annotazione del nome dell' acquirente sul titolo, è norma inderogabile (la cui violazione comporta nullità del trasferimento) ed applicabile anche ai trasferimenti mortis causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/1999, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TT CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato CERUTTI CARLO MARIA, giusta delega in atti,
- ricorrente -
contro
OT IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA U. BOCCIONI 4, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO SMIROLDO, che lo difende unitamente all'avvocato AMEDEO DE MAIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
IM UI, RO RE,
- intimati -
avverso la sentenza n. 1357/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata l'1/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8/5/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato PANARITI Benito, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'avvocato SMIROLDO Antonino, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario DELLI PRISCOLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 23/30 aprile 1985 IO LO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Verona, CE TI, GI BE e RE TR esponendo:
che l'11 gennaio 1984 aveva concluso con il TI un contratto d'acquisto dell'intero pacchetto azionario della SPA Lonardi per la somma di £. 550.000.000 che l'accordo era subordinato all'accettazione da parte del BE e della TR, azionisti della società, assenso effettivamente rilasciato dagli stessi il 17 gennaio successivo;
che a seguito di accertamenti esso attore aveva appreso che il BE non aveva "regolarizzato" la sua posizione all'interno della società, al fine del trasferimento delle azioni, e che negli ultimi anni non erano stati redatti i bilanci.
Ciò premesso, poiché, nonostante le diffide inviate i contenuti non avevano provveduto ad eliminare le irregolarità ed a fornire idonee garanzie, chiedeva l'attore, il quale nel frattempo aveva ceduto a terzi il pacchetto "de quo", declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa dei convenuti medesimi, la restituzione della somma di £. 50.000.000 versata e la condanna degli stessi al risarcimento del danno conseguente alla risoluzione ed alla svalutazione monetaria intercorsa.
Costituitosi, il TI contestava la domanda avversaria deducendo l'inesistenza delle irregolarità addotte dall'attore. Osservava che con raccomandata del 17 gennaio 1984 i convenuti avevano diffidato l'acquirente alla consegna, entro quindici giorni, delle cambiali a titolo di pagamento del prezzo e poiché il termine era inutilmente decorso, il contratto si era risolto di diritto. Instava, pertanto, per il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, per la declaratoria dell'avvenuta risoluzione, di diritto del contratto medesimo con "autorizzazione" a trattenere la somma di £. 50.000.000 versata da controparte, e la condanna della stessa al risarcimento del danno.
Nella contumacia del BE e dalla TR, in esito alla compiuta istruttoria il Tribunale, disattesa ogni altra domanda, dichiarava risolto il contratto per fatto e colpa dei convenuti condannandoli alla restituzione della somma di £. 50.000.000 con gli interessi legali dal 6 dicembre 1984, data della costituzione in mora, al saldi effettivo e a corrispondere l'ulteriore importo di £. 30.000.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre alle spese di lite.
Proposto gravame dal TI la Corte d'appello di Venezia, con sentenza 26/10-1/12/95, rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione CE TI sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso IO LO.
Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Entrambe le parti costituite hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'art. 360 n.5 c.p.c. Ad avviso del ricorrente la Corte veneta, pur in presenza di uno stato di famiglia che aveva inequivocabilmente suffragato la qualità di unici eredi legittimi del defunto IO BE, di BE GI e TR RE, avrebbe insufficientemente motivato in ordine alla conoscenza che il LO aveva della posizione rivestita dai predetti BE- TR quali eredi nella misura del 50% del pacchetto azionario di che trattasi.
Tale conoscenza sarebbe, invero, risultata dalle dichiarazioni del teste RO, oltre che dalla mancata prestazione dell'interrogatorio da parte dello stesso LO, il quale, senza giustificazione alcuna di impedimento od altro, aveva delegato all'incombente con procura notarile una non meglio identificata signora GA NI che poco o nulla aveva dichiarato di sapere dei fatti di causa.
La doglianza non può essere accolta.
Nel disattendere il motivo di gravame proposto dal TI in ordine alla prova che GI BE e RE TR erano eredi di IO BE, basato sul rilievo dell'appellante che la dimostrazione di ciò derivasse dalle dichiarazioni dello stesso GI BE in sede di interrogatorio formale, dalla conoscenza personale di tale circostanza da parte del LO e dalla mancanza di qualsiasi contestazione sul punto, ha osservato innanzi tutto la Corte del merito che non potevano costituire prova, su tale circostanza, le dichiarazioni della parte su fatti ad essa favorevoli, anche se rilasciate nel corso dell'interrogatorio formale.
A fronte di ciò, ad avviso della Corte territoriale, risultava giuridicamente irrilevante una eventuale conoscenza personale di tale fatto da parte dell'appellato LO, mentre non poteva dedursi che non sarebbe stata sul punto proposta alcuna eccezione attesa la posizione processuale assunta dal LO medesimo che aveva iniziato il processo sostenuto che i consorti BE-TR non avevano regolarizzato la loro posizione all'interno della società, con ciò proponendo contestazione, quanto meno implicita, anche sulla titolarità delle quote e quindi sulla qualifica di eredi degli alienanti.
Ebbene, a fronte di siffatta logica e coerente motivazione, non ha certamente pregio alcuno il rilievo del ricorrente che la circostanza secondo cui il BE GI e la TR RE fossero unici e legittimi eredi del defunto IO BE, fosse "inequivocabilmente suffragata dallo stato di famiglia originario da lui prodotto, rilievo per la priva volta e quindi inammissibilmente enunciato in questa sede non essendovene traccia nell'atto di appello.
Nè possono assumere rilevanza a sostegno del denunciato vizio di motivazione le deduzioni che lo stesso ricorrente trae dalla deposizione del teste RO cui il LO aveva comunicato di non essere più disponibile a dare esecuzione al contratto, posto che da tale deposizione nello stesso atto d'appello il TI aveva semplicemente tratto la dimostrazione di una conoscenza personale intercorsa tra il menzionato LO e il defunto IO BE, e presumibilmente, con la famiglia di costui.
E neppure, infine, elementi favorevoli al proprio assunto può il ricorrente trarre dalla mancata presentazione del LO all'interrogatorio formalmente deferitogli in prime cure (circostanza anche questa per la prima volta dedotta in questa sede) posto altresì che comunque vi fu da parte dell'attuale resistente una formale delega all'uopo a tal GA NI dalle cui dichiarazioni, sempre nell'atto di gravame di merito, il TI ha ricavato ulteriori elementi a sostegno della conoscenza personale dello stesso LO con i BE.
Con il secondo mezzo si deduce violazione dell'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. Secondo il TI la Corte del merito non poteva far dipendere dalla mancata produzione in giudizio del libro soci della SPA Lonardi la dimostrazione che i consorti BE-TR non erano eredi del defunto IO e, quindi, titolari del 50% del pacchetto azionario della predetta società.
In realtà ciò era di per sè emerso, ad avviso del ricorrente, dalle dichiarazioni del teste Bagni, mentre il contratto doveva, comunque, ritenersi valido ai sensi dell'art. 1376 c.c. (scambio dei consensi) ed anche ammesso che i suindicati consorti non fossero stati soci della Lonardi, essi avrebbero potuto egualmente procedere alla vendita del pacchetto in questione ai sensi dell'art. 1478 c.c. In concreto, quindi, la gravata sentenza doveva ritenersi oltre che immotivata, anche contraria a precise norme giuridiche che non erano state applicate al caso di specie.
La censura non ha pregio.
L'art. 2022 c.c. prescrive per l'esecuzione del trasferimento di titoli nominativi (compresi quelli azionari di società) l'annotazione del nome dell'acquirente sul titolo e nel registro dell'emittente.
Secondo la giurisprudenza di legittimità la norma anzidetta è inderogabile e la sua violazione comporta la nullità del trasferimento (Cass. n. 556/92) e si sostiene fondatamente in dottrina, ad avviso di questo Collegio, che tale norma debba valere, in via analogica, anche nel caso di trasferimento "mortis causa". Può ancora osservarsi in proposito che il BE e la madre avrebbero potuto facilmente dimostrare, attraverso un atto di notorietà, di essere gli eredi legittimi del titolare delle azioni. Il riferimento all'art. 1478 c.c. e, poi, questione nuova, e quindi inammissibile in questa sede, non essendosi discusso in appello di vendita di cosa altrui.
Il mancato ossequio all'ordine di esibizione del libro dei soci completa, infine, il quadro probatorio, nel senso della correttezza della impugnata decisione.
Con il terzo mezzo si deduce ancora violazione dell'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. La Corte territoriale non avrebbe in alcun modo, ad avviso del TI, tenuto conto che il LO non aveva osservato la diffida ad adempiere che gli era stata inviata in data 18 gennaio 1984 e del conseguente inadempimento contrattuale addebitabile alla controparte.
Nè la Corte veneta, sempre secondo il ricorrente, avrebbe preso in esame il rilievo che era stato mosso alla decisione del primo giudice e che riguardava l'erronea lettura da esso fatta con riguardo alle modalità di pagamento della cessione di cui è causa, pagamento che doveva avvenire "entro quattro mesi" e non "oltre quattro mesi" come erroneamente era stato ritenuto. Pertanto avrebbe potuto essere raccolta la riconvenzionale formulata da esso TI in prime cure, anche perché il LO l'8 febbraio 1984 e cioè dopo le contestazioni scritte del dr. Marangoni sulla posizione degli eredi BE in seno alla società, aveva ceduto a terzi il 50% del pacchetto azionario, con ciò escludendo ogni valore alle eccezioni sulla mancata iscrizione a libro soci. La doglianza è infondata giacché nel disattendere l'omologa censura proposta dall'attuale ricorrente con il motivo sub 3) dell'atto di appello, per non avere il Tribunale ritenuto "l'efficacia della diffida ad adempiere inviata dai convenuti e del conseguente inadempimento del LO", la Corte veneziana ha correttamente statuito che anche se la diffida al pagamento del residuo prezzo fosse stata inviata nel rispetto dei termini contrattuali, legittimo sarebbe stato il rifiuto del LO di pagare, stante l'inadempimento di controparte.
Nè argomenti a vantaggio della tesi difensiva dello stesso ricorrente possono trarsi dalla contestazione da lui fatta che il LO, come da sua affermazione nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, avesse "già con atto 8/2/84 ceduto a terzi l'intero pacchetto azionario" giacché, come si evince dalla citazione di prime cure, l'attuale resistente ha dato inizio all'azione di risoluzione contrattuale nei confronti dei TI-BE-Coltri proprio perché, effettuata la suindicata cessione ignorando gli impedimenti esistenti e poi denunziati a sostegno della introdotta azione, si era trovato nella impossibilità giuridica di perfezionarla.
Con il quarto motivo si denunzia, infine, ulteriore violazione dell'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che la Corte del merito lo aveva condannato al risarcimento dei danni, oltreché alla restituzione della somma di £.50 milioni, pur senza che fosse stato riscontrato un qualsiasi inadempimento a suo carico. Invero, se vi era stato un inadempimento contrattuale, esso poteva essere ascritto soltanto al LO come già rilevato o eventualmente ai consorti BE- TR e non sicuramente ad esso TI.
Anche tale ultima doglianza non può sottrarsi alla sorte dei precedenti avendo il TI inammissibilmente sostenuto in questa sede di legittimità, senza averne fatto oggetto di specifico gravame di merito, che la propria condanna alla restituzione della somma di £. 50.000.000, oltre danni ed accessori era "del tutto infondata e gratuita" stante il mancato riscontro da parte dei giudici del merito di un qualsiasi inadempimento a suo carico.
Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità mentre si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensare interamente tra le parti costituite le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti costituite le spese di questo giudizio.
Roma 8 maggio 1998.
Depositata in Cancelleria il 19/2/1999.