Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 36291
CASS
Sentenza 24 maggio 2012

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma nono bis, c.d.s, introdotto dall'art. 33 legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s., pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole all'imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). Né il giudice può combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 36291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36291
    Data del deposito : 24 maggio 2012

    Testo completo