Sentenza 24 maggio 2012
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186, comma nono bis, c.d.s, introdotto dall'art. 33 legge n. 120 del 2010 - ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore e concernenti guida in stato di ebbrezza, occorre considerare che, per il reato di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c), c.d.s., pur trattandosi di norma complessivamente più favorevole all'imputato, il favor è determinato dalla previsione della estinzione del reato nel caso di buon esito della misura sostitutiva, mentre nella nuova previsione la durata della sanzione principale è superiore a quella previgente (minimo edittale aumentato da tre a sei mesi di arresto). Né il giudice può combinare un frammento normativo della legge previgente e un frammento normativo di quella successiva secondo il criterio del favor rei, giacché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, in violazione del principio di legalità. Pertanto, qualora sia applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, esso deve essere applicato nella sua integralità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2012, n. 36291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36291 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2012 |
Testo completo
а т 3629 1/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 24/05/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente SENTENZA Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO - Consigliere -N872/2012 Dott. GIACOMO FOTI REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. CLAUDIO D'ISA N. 5796/2012 - Rel. Consigliere - Dott. LUISA BIANCHI Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: 1) OS TT N. IL 17/04/1975 * C/ avverso la sentenza n. 445/2011 GIP TRIBUNALE di FERMO, del 19/07/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette/sentite le conclusioni del PG du ha concluso jer llen nu elemento ем nie h's Udit i difensor Avv S t 5796/2012 RITENUTO IN FATTO Il Tribunale di Fermo ha applicato a TE RO la pena di due mesi 1. di arresto e 1400,00 euro di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, co.1, lett. C e co. 2 sexies, del codice della strada, sostituendo tale pena con il lavoro di pubblica utilità per complessivi 66 giorni. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso per cassazione il 2. Procuratore Generale della Repubblica di Ancona deducendo che la pena è illegale in quanto il giudice non ha tenuto conto che la pena minima a cui ragguagliare la pena sostituita del lavoro di pubblica utilità è, secondo la legge 29.7.2010 n. 120 che tale sanzione sostitutiva ha introdotto, di sei mesi e dunque, anche applicando la detrazione per il rito, non è possibile pervenire alla determinazione della pena nella misura di fatto stabilita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso merita accoglimento.
1. Come noto, l'art. 33 della I. n. 120 del 2010 ha introdotto nell'art. 186 anche un nuovo comma, il 9-bis, che attribuisce al giudice il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente. La novella rinvia alla disciplina dettata dall'art. 54 d.lgs. n. 274/2000 disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) aggiungendo all'elenco degli enti presso cui la pena sostitutiva deve essere scontata anche i centri specializzati di lotta alle dipendenze» e precisando che l'attività lavorativa deve essere prioritariamente svolta nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale, e soprattutto precisando che, pur non essendo la sostituzione subordinata all'iniziativa dell'imputato, è comunque indispensabile che questi non vi si opponga. L'effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato. In ordine alla questione della applicazione di tale pena sostitutiva ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, punti fermi che devono essere tenuti presenti sono i seguenti: 1) si tratta di norma sostanziale, più favorevole all'imputato, che può trovare applicazione anche ai fatti commessi prima della sua entrata vigore;
2) la sua applicazione è possibile anche "di ufficio" a condizione che venga accertato che "non vi è , opposizione da parte dell'imputato"; 3) non è requisito indispensabile che la relativa domanda, ove formulata dall'imputato, sia accompagnata da un programma di svolgimento della sanzione sostitutiva, atteso che la norma non subordina espressamente la concessione a tale condizione, ma si limita 2 a richiamare l'art. 54 del d.l.vo n. 274 del 2000 che tale condizione non prevede. Quanto alla prima affermazione, e cioè che si tratta di norma più favorevole all'imputato, la stessa è collegata non già alla durata della sanzione principale, atteso che con la legge in questione, salvo che per la depenalizzazione del reato di fascia A), è stata confermata la misura della pena prevista per il reato di fascia B), ed è stata aumentata quella per il reato di fascia C); ma alla esplicita previsione della estinzione del reato per il caso di buon esito della misura sostitutiva, elemento che di tutta evidenza è tale da rappresentare un grosso beneficio per l'imputato. E' però necessario che l'imputato accetti consapevolmente la misura in questione. Quest'ultima condizione riveste una particolare pregnanza, dovendosi tenere presente che, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, in materia di successione nel tempo di leggi penali, una volta individuata la disposizione complessivamente più favorevole, il giudice deve applicare questa nella sua integralità, senza poter combinare un frammento normativo di una legge e un frammento normativo dell'altra legge secondo il criterio del favor rei, perché in tal modo verrebbe ad applicarsi una terza fattispecie di carattere intertemporale non prevista dal legislatore, violando così il principio di legalità. Pertanto, ove venga applicato il nuovo trattamento sanzionatorio, questo deve essere applicato nella sua integralità, comprensivo anche, nel caso dell'ipotesi di cui alla lett. C), della nuova previsione di durata della sanzione principale, superiore a quella precedentemente prevista (il minimo edittale è stato portato da tre mesi a sei anni). Si comprende dunque che è necessario che l'imputato sia consapevole delle conseguenze della misura che gli viene applicata. Nella presente fattispecie, essendo stato il reato commesso il 20.6.2010, la sanzione applicabile in relazione alla data dell'accertamento del reato, era quella da tre mesi a un anno, mentre con la legge n. 120 del 2010 il minimo è stato elevato a sei mesi di arresto. La pena "patteggiata", e poi sostituita, è stata commisurata alla durata di tre mesi, anziché a quella di sei mesi e dunque è evidente che la stessa, per quanto sopra detto, si palesa illegale.
2. Deve pertanto essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata e gli atti devono essere trasmessi per l'ulteriore corso al Tribunale di Ancona ferno.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di A aferuo l'ueterine corso Così deciso il 24.5.2012. Consigliere estensoreI Consigli Il Presidente Luisa Bianchi Carlo Giuseppe Brusco 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CANCELLERIA Sezione Penale IN DEPOSITATO IV 20 SET. 2012. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Giulio Miha IBERIO A CASSAZI M E R F