CASS
Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6968 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA PE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, peri l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. CLAUDIO SANTORO che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 9/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMBOBASSO in data 19/11/2019, ritenuta l'equivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche con le aggravanti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di TA PE in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della condizione di procedibilità, erroneamente fondata sull'esistenza di una procura speciale conferita dall'assemblea dei condomini all'amministratore. 1 A Penale Sent. Sez. 2 Num. 6968 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2022 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. In data 26 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Santoro insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della condizione di procedibilità, erroneamente fondata sull'esistenza di una procura speciale conferita dall'assemblea dei condomini all'amministratore. Nello specifico la difesa evidenzia che la querela, richiesta per la procedibilità del reato contestato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2018, sarebbe stata sporta da un soggetto non legittimato e che la diversa conclusione della Corte territoriale, che ha fondato la conclusione su di una prova inesistente, cioè sul presupposto che l'assemblea dei condomini avesse conferito procura speciale all'amministratore, sarebbe errata. La querela stessa, poi, proposta circa un anno dopo dalla conoscenza dei fatti sarebbe anche tardiva. Nel caso di specie, d'altro canto, non sarebbe applicabile l'art. 649 bis cod. pen. in quanto i fatti sono precedenti all'entrata in vigore della norma alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. non si può fare ricorso. La doglianza è manifestamente infondata. I fatti sono dell'anno 2016, qualificati come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., e risulta correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. A fronte di tale contestazione, pertanto, il reato era all'epoca procedibile d'ufficio così che la circostanza che la querela sia stata sporta un anno dopo risulta del tutto irrilevante. In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, infatti, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (cfr. Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 - 01; 2 Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01). L'art. 12 dello stesso decreto legislativo, come detto, comunque, prevedeva che i termini per la proposizione della querela decorressero dalla data in cui la persona offesa aveva ricevuto l'avviso in tal senso da parte del pubblico ministero ovvero dal giudice. Nel caso di specie non risulta che la persona offesa, ovvero il condominio, abbia mai ricevuto tale comunicazione e che pertanto il temine sia inutilmente decorso. Dagli atti, d'altro canto, anche non volendo considerare la querela che era già stata depositata, risulta che il condominio si è costituito parte civile, atto questo che comporta la manifestazione di volontà di punizione che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è equiparabile alla presentazione della querela (cfr. Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Munnlek, Rv. 276540 - 02). Alla luce delle considerazioni esposte risultano ininfluenti gli ulteriori argomenti esposti nell'atto di ricorso e approfonditi nelle conclusioni scritte quanto all'inapplicabilità dell'art. 649 bis cod. pen. e alla successione delle norme penali nel tempo. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/11/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Sost. Proc. Gen. ETTORE PEDICINI, peri l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell'avv. CLAUDIO SANTORO che insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, con sentenza del 9/3/2021, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di CAMBOBASSO in data 19/11/2019, ritenuta l'equivalenza delle già riconosciute attenuanti generiche con le aggravanti, ha rideterminato la pena e confermato nel resto la condanna nei confronti di TA PE in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della condizione di procedibilità, erroneamente fondata sull'esistenza di una procura speciale conferita dall'assemblea dei condomini all'amministratore. 1 A Penale Sent. Sez. 2 Num. 6968 Anno 2023 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 08/11/2022 2. In data 21 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. Ettore Pedicini, chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. In data 26 ottobre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni della difesa con le quali l'avv. Santoro insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta validità della condizione di procedibilità, erroneamente fondata sull'esistenza di una procura speciale conferita dall'assemblea dei condomini all'amministratore. Nello specifico la difesa evidenzia che la querela, richiesta per la procedibilità del reato contestato a seguito dell'entrata in vigore del D.Lvo 36/2018, sarebbe stata sporta da un soggetto non legittimato e che la diversa conclusione della Corte territoriale, che ha fondato la conclusione su di una prova inesistente, cioè sul presupposto che l'assemblea dei condomini avesse conferito procura speciale all'amministratore, sarebbe errata. La querela stessa, poi, proposta circa un anno dopo dalla conoscenza dei fatti sarebbe anche tardiva. Nel caso di specie, d'altro canto, non sarebbe applicabile l'art. 649 bis cod. pen. in quanto i fatti sono precedenti all'entrata in vigore della norma alla quale, pertanto, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. non si può fare ricorso. La doglianza è manifestamente infondata. I fatti sono dell'anno 2016, qualificati come appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 cod. pen., e risulta correttamente contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. A fronte di tale contestazione, pertanto, il reato era all'epoca procedibile d'ufficio così che la circostanza che la querela sia stata sporta un anno dopo risulta del tutto irrilevante. In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, infatti, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti a un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (cfr. Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465 - 01; 2 Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076-01, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675-01). L'art. 12 dello stesso decreto legislativo, come detto, comunque, prevedeva che i termini per la proposizione della querela decorressero dalla data in cui la persona offesa aveva ricevuto l'avviso in tal senso da parte del pubblico ministero ovvero dal giudice. Nel caso di specie non risulta che la persona offesa, ovvero il condominio, abbia mai ricevuto tale comunicazione e che pertanto il temine sia inutilmente decorso. Dagli atti, d'altro canto, anche non volendo considerare la querela che era già stata depositata, risulta che il condominio si è costituito parte civile, atto questo che comporta la manifestazione di volontà di punizione che, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità, è equiparabile alla presentazione della querela (cfr. Sez. 2, n. 5193 del 05/12/2019, dep. 2020, Feola, Rv. 277801 - 01; Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019, Giaimo, Rv. 277432 - 01; Sez. 2, n. 28305 del 18/06/2019, Munnlek, Rv. 276540 - 02). Alla luce delle considerazioni esposte risultano ininfluenti gli ulteriori argomenti esposti nell'atto di ricorso e approfonditi nelle conclusioni scritte quanto all'inapplicabilità dell'art. 649 bis cod. pen. e alla successione delle norme penali nel tempo. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8/11/2022