Sentenza 13 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/08/2001, n. 11093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11093 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 109 3/0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITANIANO LA CORT ES PIEM DICASSAZION Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G.N. 1570/99 n.23713 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Cro Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Ud. 24/05/01 Dott. Pasquale PICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FE NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
2500 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 256/97 del Tribunale di PESCARA, depositata il 27/01/98 R.G.N. 217/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/05/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato DE FERRA'per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pescara, con sentenza del 27.1.98, ha, sulla base della c.t.u. da esso disposta, ritenuto che dall'infortunio occorso al sign.AN EN il 10.5.94 non erano residuati postumi comportanti una inabilità superiore all'11%, misura riconosciutagli in primo grado sulla base di c.t.u. anche in tale fase disposta. Il Tribunale ha rilevato che il c.t.u. da esso nominato aveva concluso che i postumi derivati dall'infortunio consistevano in un'iniziale artrosi femoro- rotulea lentamente ingravescente. Il sign. Porfenna chiede la cassazione della sentenza;
l'INAIL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente imputa al Tribunale di aver ritenuto l'insussistenza di elementi atti a disporre il rinnovo della c.t.u. da esso fatta espletare. Ciò era invece necessario in quanto: a- trattandosi di postumi da infortunio avrebbe dovuto applicarsi una rigida metodologia medico-legale che consentisse di esprimere giudizi motivati e corretti in ambito di identificazione dei momenti causali determinanti lo strutturarsi di una determinata patologia, attenendosi a protocolli operativi medico legali;
1 b- il c.t.u. non aveva approfondito gli effetti dell'osteoporosi maculata derivata dall'infortunio; c- non era stato tenuto conto degli effetti pregiudizievoli posti in evidenza da studi specifici sulle complicazioni (osteoporosi) che possono derivare da un trauma al ginocchio per effetto dei gesti lavorativi compiuti dall'assicurato; d - accertata la sussistenza di un rapporto causale tra attività lavorativa ed intensa osteoporosi al ginocchio si imponeva la valutazione di una maggiore inabilità lavorativa;
e - a tal fine andavano rinnovate le indagini peritali;
f - il Tribunale non le ha disposte nonostante che esso ricorrente avesse mosso ai risultati della c.t.u. una serie di rilievi alla cu senza arrecare alcuna valida argomentazione. In definitiva, il ricorrente si duole del mancato rinnovamento della ctu che i rilievi metodologici da lui formulati avrebbero imposto. La censura è infondata. Ed infatti affinchè sia censurabile in sede di legittimità il giudice di merito che senza addurre alcuna motivazione, abbia disatteso l'istanza di rinnovamento della c.t.u. è necessario che la parte che tale rinnovamento richieda- indichi specificamente i rilievi formulati affinché il giudice di legittimità possa valutarne la rilevanza;
ed il ricorrente a tale regola si è attenuto. Tuttavia, affinchè gli stessi siano, nella predetta sede, ammissibili è necessario che essi denuncino devianze da correnti nozioni della scienza medico legal e dai protocolli da 2 essa elaborati in relazione alle più diffuse patologie, indicando specificamente le fonte di entrambi. A tale onere non ha adempiuto il ricorrente il quale ha riportato una serie di non ben individuabili nozioni medico-legale costituenti, perciò, mero dissenso diagnostico ( sull'inammissibilità di siffatto dissenso in sede di legittimità Cass. 530/98, 751/98, 7798/98, 225/00, 6983/01 che hanno ritenuto che in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, mentre al di fuori di tale ambito la censura di difetto di motivazione costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico- formale e si traduce, perciò, in un'inammissibile critica al convincimento del giudice.). Il ricorso va quindi rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma 24 maggio 2001 IL CANCELLIERE: Virgilio Bolaggi Il Consigliere es. Depositato in Cancelleria Ponado Gughelin 13 AGO. 2001 Il Presidente oggi, -feice IL CANCELLIERE Vergilio Soleggi 3