Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen., anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. La prevista inutilizzabilità "erga omnes" è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, 210 cod. proc. pen. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 cod. proc. pen. rende operante il principio del "nemo tenetur se detegere" in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli ill.mi Sigg. Camera di Consiglio
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 26.1.99
l. Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco Providenti Consigliere N. 474
3. Dott. Pasquale Perrone Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vittorio Ragonesi Consigliere N. 6632/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OR ND, nato il [...] a [...] avverso la sentenza emessa il 5.12.97 dalla Corte di Appello di Trento-sezione distaccata di Bolzano-Sezione Minorenni Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale Perrone, Lette le conclusioni della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello -sezione minorenni- ha confermato il perdono giudiziale concesso a OR ND in ordine al delitto continuato di furto di tre autovetture e di due autoradio, ancorando la responsabilità alle dichiarazioni accusatorie di De ZZ ER e BA NO, visti, alle ore 1,30 della notte tra il 10 e l'11 maggio 1996, nell'atto di trainare da un fossato, con l'autovettura Fiat Uno, appartenente al padre del primo, una Citroen ZX, risultata rubata, finita fuori strada. Costoro, rintracciati attraverso il numero di targa della Fiat Uno, annotata da un informatore, e sentiti come persone informate sui fatti dalla polizia giudiziaria e come testi e in dibattimento, avevano riferito di essersi limitati ad aiutare il OR, ZU LU e IT AS, che erano su una Fiat Panda, poi risultata rubata, a compiere l'operazione di recupero della Citroen. Avevano incontrato i tre, anche alle ore 22 circa e avevano visto il minore salire su una Peugeot 205, altra auto poi risultata rubata, sulla quale si trovavano ZU e IT. La difesa ricorre e denunzia la nullità della sentenza, ex artt.63, 192, 606, lett.b), d) ed e) c.p.p. per ché fondata su deposizioni inutilizzabili di soggetti che dovevano essere sentiti come indagati e, comunque, con criterio prudenziale come fonti di prova da verificare con oggettivi riscontri, e per l'illogicità della motivazione che disattende i testi a difesa, non valorizza la posizione sostanziale dei dichiaranti, non ne apprezza le contraddizioni e non ne verifica l'estraneità ai fatti . MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art.63, comma 2 cpp, anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello "attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. La prevista inutilizzabilità erga omnes è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett.a), 198, comma 2, 210 c.p.p. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 cpp rende operante il principio del nemo tenetur se detegere in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso (Cass., Sez.U., 9 ottobre 1996, Carpanelli ed altri ). L'inutilizzabilità non prescinde, però, dalla posizione processuale formalmente rivestita dal dichiarante, con la conseguenza che qualora il soggetto non assuma mai, nel corso di tutto il procedimento, la qualità di indagato, con l'iscrizione di cui all'art.335 c.p.p, la sanzione non può trovare applicazione, non essendo sufficiente ne' l'eventualità, astratta e ipotetica, che egli possa essere considerato coindagato ne' l'interpretazione, soggettiva e di merito, sempre opinabile, di una situazione potenzialmente indiziante. Il principio, per il divieto statuito dall'art. 191 c.p.p., è desumibile sia dalle norme sull'incapacità a testimoniare, che presuppongono che il soggetto abbia già assunto la veste formale di imputato, sia dall'art.63 c.p.p. Tale norma, con la dizione "persona che doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o indagato", postula che il soggetto assuma, almeno successivamente, la qualifica formale di inquisito. Solo a tale condizione, infatti, la postuma attribuzione della qualità di indagato regredisce e finisce con l'avere effetti ex tunc, dal momento in cui il coinvolgimento indiziante imponeva di non sentire la persona come testimone Ciò non significa, però, che, a fronte di una deliberata e persistente omissione degli inquirenti rimanga senza tutela la persona sulla quale ricadono le dichiarazioni accusatorie. Se è vero che la ratio perseguita dell'art.63, comma 2, c.p.p. è anche quella di costituire un deterrente contro ipotesi patologiche di consapevole elusione delle norme di garanzia, nelle quali vengono deliberatamente ignorati i preesistenti indizi di reità a carico del "testimone", e che la norma è diretta ad evitare risultati, spesso irreversibili, di inquinamento probatorio e il pericolo, sempre immanente, evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, di dichiarazioni compiacenti o negoziate a carico di terzi. (Sez. Unite, 9.10.96, Carpanelli;
conf 207521, 198521, 198520).È se è vero che, ai fini della individuazione dei casi di inutilizzabilità della prova vietata, tassativamente previsti, la posizione sostanziale di indagato non può essere equiparata a quella formale anche per evitare l'ibrida commistione, che può travolgere il merito del processo, di problemi sostanziali e processuali. È anche vero, però, che, per la identità di ratio, la patologia procedurale non può non trovare rimedio in altre disposizioni e principi. Diversamente, il soggetto, raggiunto dalle accuse del testimone - indiziato, resterebbe senza difesa non avendo la possibilità di scardinarne le cautele difensive e di affrontarlo e screditarlo neppure con il controesame, stante il precetto dell'art. 198, comma 2, c.p.p. che vieta che il testimone sia obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità e che caduca, così, inevitabilmente, gli avvertimenti e le diffide alla verità di cui agli artt.497 e 207 c.p.p. E, invero, la dichiarazione resa come informazione sui fatti, nella fase delle indagini preliminari, e come testimonianza in dibattimento, proveniente da soggetto che non ha mai assunto la veste formale di inquisito, sebbene coinvolto oggettivamente nel fatto- reato, per l'esistenza, ex re, di indizi deliberatamente trascuratì dagli inquirenti, non hanno, pur se formalmente utilizzabili ai fini del decidere la valenza sostanziale di deposizione che, per principio, può costituire ex se, anche da sola, prova del fatto e della responsabilità altrui. Queste "deposizioni", potendo essere compiacenti o negoziate, a fronte della persistente omissione degli inquirenti, ed essendo, comunque, oggettivamente sospette ed interessate, perché provenienti da soggetto, solo formalmente testimone, che può avere interesse a rappresentare un verità processuale diversa dalla verità storica, per la sua posizione sostanziale di indiziato, debbono essere equiparate alle dichiarazioni accusatorie del coimputato e debbono essere rigorosamente valutate secondo la regula iuris stabilita dall'art.192, commi 2 e 3 c.p.p. Da tale equiparazione discendono due principi in ordine all'atipica "deposizione": Essa non può costituire, a differenza di qualsiasi altra testimonianza, per la sua intrinseca inattendibilità prova piena del tatto e della responsabilità, ma soltanto un indizio che deve essere riscontrato, a norma del secondo comma della citata norma, per la valenza probabilistica e l'equivocità ontologica del singolo elemento, da altri indizi gravi, precisi e univoci. Inoltre, a norma del terzo comma, deve essere "valutata unitamente ad altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".
Ciò posto, passando all'esame della fattispecie concreta, si osserva, che il giudice a quo non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e ha ancorato la responsabilità del minore soltanto alle dichiarazioni, peraltro non sovrapponibili, provenienti da soggetti oggettivamente coinvolti nel fatto-reato perché gli unici visti nella disponibilità di una macchina rubataLa sentenza, invero, opera una duplice forzatura giuridica e logica. Prima di tutto, cerca di superare tale elemento oggettivo, sostenendo che l'aver prestato aiuto a "coloro che tentavano di rimette re in sesto l'autovettura impantanata" non costituisce reato e non imponeva che il De ZZ e il BA venissero sentiti come indagati. Questo è un sofisma di merito, che confonde la questione sostanziale con quella processuale, esistente a monte, tautologicamente risolta in malam partem, sulla base di dichiarazioni di soggetti che, non presentatisi, spontaneamente, per rendere testimonianza, ma individuati come persone che avevano avuto la disponibilità dell'auto rubata, nell'immediatezza del furto, si difendevano da tale posizione, gravemente indiziante. In secondo luogo, individua i riscontri di colpevolezza per gli altri furti nella presenza del OR, a distanza di ore, su altre autovetture rubate, tacendo o, comunque, trascurando di considerare il vizio originario del procedimento di verifica, provenendo il riscontro sempre da De ZE e BA.
L'errore giuridico, a causa del quale vengono considerate sufficienti per l'affermazione della responsabilità di un terzo le sole dichiarazioni di persone oggettivamente coinvolte nello stesso fatto - reato, può essere corretto direttamente da questa Corte. L'annullamento va pronunciato senza rinvio, infatti, ex artt.620, lett. l), 129, 530, comma 2, c.p.p., poiché dal testo della sentenza si ricava l'impossibilità di una integrazione probatoria.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza per non aver l'imputato commesso il fatto.
Così deciso in Roma, all'udienza in camera di consiglio, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 1999