Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 474
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Sentenza 26 gennaio 1999

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Le dichiarazioni della persona che sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentita come indagata o imputata sono inutilizzabili, ex art. 63, comma 2 cod. proc. pen., anche nei confronti dei terzi, sempre che provengano da soggetto a carico del quale già sussistevano indizi in ordine al medesimo reato ovvero a reato connesso o collegato con quello attribuito al terzo, per cui dette dichiarazioni egli avrebbe avuto il diritto di non rendere, se fosse stato sentito come indagato o imputato. La prevista inutilizzabilità "erga omnes" è coerente con l'incapacità a testimoniare statuita dagli artt. 197, lett. a), 198, comma 2, 210 cod. proc. pen. nei confronti di soggetto che, inquisito per lo stesso reato o per reato connesso o collegato, ha diritto al silenzio, con la differenza che l'art. 63 cod. proc. pen. rende operante il principio del "nemo tenetur se detegere" in un momento antecedente a quello dell'assunzione formale della qualità di indagato o imputato, dalla quale scaturisce il diritto stesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/1999, n. 474
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 474
    Data del deposito : 26 gennaio 1999

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