CASS
Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale, la stanza d'ufficio del sindaco, destinata allo svolgimento delle attività istituzionali, deve considerarsi luogo aperto al pubblico, stante la possibilità pratica e giuridica di accedervi per un numero non predeterminato di soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio, il quale non è investito di un incondizionato "ius excludendi".
Commentario • 1
- 1. Offendere un pubblico ufficiale: quali sono le conseguenze?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 gennaio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11345 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di AB ME, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte di appello di Messina;
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV SA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. Francesco Marchese, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso !a Corte di appello di Messina impugna la sentenza di quest'ultima dei 13 luglio scorso, che ha mandato assolto ME AB dall'imputazione di oltraggio a pubblico ufficlaie, avendo ritenuto insussistente il reato ed in tal senso riformando !a sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale dea stessa città. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11345 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 02/02/2023 1.1. A AB si addebita di aver apostrofato il sindaco del Comune di Limina con le parole «sei un falsificatore di residenze, sei un ricattatore, sei uno che baratta voti per vantaggi personali», all'interno dell'ufficio dello stesso sindaco ed in presenza di una pluralità di persone. 1.2. La Corte distrettuale ha escluso la sussistenza del fatto, ritenendo che: a) tali offese non erano causalmente ricollegabili al compimento, da parte del sindaco, di un atto del suo ufficio;
b) la stanza del sindaco;
all'interno degli uffici comunali, non può considerarsi luogo pubblico né aperto al pubblico, come si evince dall'avere il sindaco - secondo quanto emerso in istruttoria - fatto "accomodare" l'imputato al suo interno nel frangente. 2. Il Procuratore distrettuale contesta entrambe le predette affermazioni, ritenendo la sentenza viziata da violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1. Con riferimento al primo di quei profili, denuncia sostanzialmente un travisamento del dato probatorio, rilevando che dalle concordi testimonianze acquisite in dibattimento emergerebbe che il sindaco, allertato dal vociare scomposto proveniente dai corridoi, quando ha fatto entrare l'imputato nella sua stanza, fosse a colloquio con alcuni operatori di polizia giudiziaria, i quali gli stavano chiedendo informazioni proprio sui fatti oggetto delle rimostranze di costui: ragione per cui quel pubblico ufficiale non solo si sarebbe trovato nell'esercizio delle sue funzioni, ma stava altresì compiendo un atto del proprio ufficio. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la stanza del sindaco costituisca luogo aperto al pubblico, in quanto destinato alla fruizione dì un numero indeterminato di soggetti, che, in presenza di determinate condizioni, hanno possibilità pratica e giuridica di accedervi. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Per l'imputato hanno depositato conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso, sia l'avv. Francesco Marchese, nominato di fiducia, sia l'avv. Alberto Pugliese, qualificatosi difensore d'ufficio: di queste ultime, ovviamente, non può tenersi conto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La decisione impugnata è corretta solamente nella parte in cui ravvisa la necessità di un collegamento causale tra lo svolgimento dell'attività d'ufficio da 2 parte del pubblico ufficiale e l'offesa rivoltagli, nel senso che la prima debba rappresentare la scaturigine, il fattore determinante dell'altra. Tanto si evince nitidamente dal testo della norma incriminatrice, là dove postula, per la punizione dell'offesa all'agente pubblico, che essa avvenga non soltanto «mentre [quegli] compie un atto d'ufficio», ma altresì «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»: è di solare evidenza logica, infatti, che tal ultima locuzione sarebbe stata ultronea se fosse stato sufficiente un nesso di semplice contestualità tra condotta offensiva e svolgimento dell'attività istituzionale di colui che ne è destinatario. 2. Per il resto, la sentenza della Corte d'appello ha applicato in modo errato il disposto dell'art. 341-bis, cod. pen.. Essa sbaglia, anzitutto, allorché - quantunque non espressamente - sembra seguire l'assunto difensivo per cui, per la configurabilità del reato, il collegamento causale dell'offesa debba sussistere anche con lo specifico atto d'ufficio che il pubblico ufficiale sta compiendo, nel senso che essa sia pertinente a tale atto e direttamente ricollegabile ad esso. Tanto, invero, non emerge in alcun modo dal testo della norma incriminatrice, né è giustificato dalla lettura in chiave teleologica di tale disposizione di legge, posto che il bene giuridico da questa protetto, ovvero la dignità sociale del pubblico ufficiale e, per esso, il prestigio della pubblica amministrazione che egli in quel momento impersona, ben possono essere egualmente pregiudicati anche da ingiurie comuni e generiche, come pure da parole e gesti evocativi di distinte vicende a costui riferibili, di rilevanza tanto pubblica quanto meramente privata, così come risulterebbe essere avvenuto nel caso in rassegna («falsificatore di residenze... ricattatore... uno che baratta voti per vantaggi personali»). Peraltro, stando alle risultanze probatorie lumeggiate con ll ricorso ed alla ricostruzione dei fatti fondata su di esse - e che la sentenza non esclude, limitandosi a darne una diversa valutazione giuridica - parrebbe che, quando è stato fatto segno delle offese del AB, il sindaco stesse compiendo un atto dei suo ufficio pertinente proprio alla questione che agitava l'imputato, da lui invitato all'interno della stanza giust'appunto per discuterne. 3. Erra, inoltre, la decisione impugnata, là dove esclude che la stanza d'ufficio del sindaco sia luogo anche soltanto aperto al pubblico. Ai fini della qualificazione di un dato ambiente come "luogo aperto al pubblico", è essenziale la sua destinazione alla fruizione dì un numero indeterminato di soggetti, che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e 3 giuridica di accedervi (per tutte: Sez. 6, n. 26028 dei 15/05/2018, D.R., Rv. 273417). I luoghi di lavoro destinati allo svolgimento di compiti istituzionali, qual è, al pari di qualsiasi ufficio pubblico, anche la stanza del sindaco situata all'interno della sede del municipio, sono accessibili ad una pluralità di soggetti, anche senza la necessità, di volta in volta, del preventivo consenso dell'avente diritto e senza un incondizionato ius excludendi di quest'ultimo: si pensi ai collaboratori, ai soggetti investiti di funzioni istituzionali, anche esterni all'organizzazione municipale, ma anche, in presenza di certe condizioni, ai cittadini. A tali luoghi, pertanto, è estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla intrusione altrui, poiché accessibili ad un numero non predeterminato di altri soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio. 4. La sentenza impugnata, dunque, dev'essere annullata, con rinvio del processo al giudice di merito, rendendosi inevitabile una rivalutazione dei fatti alla luce dei princìpi di diritto quind'innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023.
letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LV SA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio;
lette le conclusioni del difensore dell'indagato, avv. Francesco Marchese, che ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso !a Corte di appello di Messina impugna la sentenza di quest'ultima dei 13 luglio scorso, che ha mandato assolto ME AB dall'imputazione di oltraggio a pubblico ufficlaie, avendo ritenuto insussistente il reato ed in tal senso riformando !a sentenza di condanna emessa in primo grado dal Tribunale dea stessa città. Penale Sent. Sez. 6 Num. 11345 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 02/02/2023 1.1. A AB si addebita di aver apostrofato il sindaco del Comune di Limina con le parole «sei un falsificatore di residenze, sei un ricattatore, sei uno che baratta voti per vantaggi personali», all'interno dell'ufficio dello stesso sindaco ed in presenza di una pluralità di persone. 1.2. La Corte distrettuale ha escluso la sussistenza del fatto, ritenendo che: a) tali offese non erano causalmente ricollegabili al compimento, da parte del sindaco, di un atto del suo ufficio;
b) la stanza del sindaco;
all'interno degli uffici comunali, non può considerarsi luogo pubblico né aperto al pubblico, come si evince dall'avere il sindaco - secondo quanto emerso in istruttoria - fatto "accomodare" l'imputato al suo interno nel frangente. 2. Il Procuratore distrettuale contesta entrambe le predette affermazioni, ritenendo la sentenza viziata da violazione di legge e vizi di motivazione. 2.1. Con riferimento al primo di quei profili, denuncia sostanzialmente un travisamento del dato probatorio, rilevando che dalle concordi testimonianze acquisite in dibattimento emergerebbe che il sindaco, allertato dal vociare scomposto proveniente dai corridoi, quando ha fatto entrare l'imputato nella sua stanza, fosse a colloquio con alcuni operatori di polizia giudiziaria, i quali gli stavano chiedendo informazioni proprio sui fatti oggetto delle rimostranze di costui: ragione per cui quel pubblico ufficiale non solo si sarebbe trovato nell'esercizio delle sue funzioni, ma stava altresì compiendo un atto del proprio ufficio. 2.2. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che la stanza del sindaco costituisca luogo aperto al pubblico, in quanto destinato alla fruizione dì un numero indeterminato di soggetti, che, in presenza di determinate condizioni, hanno possibilità pratica e giuridica di accedervi. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale in sede, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Per l'imputato hanno depositato conclusioni scritte, nel senso dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso, sia l'avv. Francesco Marchese, nominato di fiducia, sia l'avv. Alberto Pugliese, qualificatosi difensore d'ufficio: di queste ultime, ovviamente, non può tenersi conto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La decisione impugnata è corretta solamente nella parte in cui ravvisa la necessità di un collegamento causale tra lo svolgimento dell'attività d'ufficio da 2 parte del pubblico ufficiale e l'offesa rivoltagli, nel senso che la prima debba rappresentare la scaturigine, il fattore determinante dell'altra. Tanto si evince nitidamente dal testo della norma incriminatrice, là dove postula, per la punizione dell'offesa all'agente pubblico, che essa avvenga non soltanto «mentre [quegli] compie un atto d'ufficio», ma altresì «a causa o nell'esercizio delle sue funzioni»: è di solare evidenza logica, infatti, che tal ultima locuzione sarebbe stata ultronea se fosse stato sufficiente un nesso di semplice contestualità tra condotta offensiva e svolgimento dell'attività istituzionale di colui che ne è destinatario. 2. Per il resto, la sentenza della Corte d'appello ha applicato in modo errato il disposto dell'art. 341-bis, cod. pen.. Essa sbaglia, anzitutto, allorché - quantunque non espressamente - sembra seguire l'assunto difensivo per cui, per la configurabilità del reato, il collegamento causale dell'offesa debba sussistere anche con lo specifico atto d'ufficio che il pubblico ufficiale sta compiendo, nel senso che essa sia pertinente a tale atto e direttamente ricollegabile ad esso. Tanto, invero, non emerge in alcun modo dal testo della norma incriminatrice, né è giustificato dalla lettura in chiave teleologica di tale disposizione di legge, posto che il bene giuridico da questa protetto, ovvero la dignità sociale del pubblico ufficiale e, per esso, il prestigio della pubblica amministrazione che egli in quel momento impersona, ben possono essere egualmente pregiudicati anche da ingiurie comuni e generiche, come pure da parole e gesti evocativi di distinte vicende a costui riferibili, di rilevanza tanto pubblica quanto meramente privata, così come risulterebbe essere avvenuto nel caso in rassegna («falsificatore di residenze... ricattatore... uno che baratta voti per vantaggi personali»). Peraltro, stando alle risultanze probatorie lumeggiate con ll ricorso ed alla ricostruzione dei fatti fondata su di esse - e che la sentenza non esclude, limitandosi a darne una diversa valutazione giuridica - parrebbe che, quando è stato fatto segno delle offese del AB, il sindaco stesse compiendo un atto dei suo ufficio pertinente proprio alla questione che agitava l'imputato, da lui invitato all'interno della stanza giust'appunto per discuterne. 3. Erra, inoltre, la decisione impugnata, là dove esclude che la stanza d'ufficio del sindaco sia luogo anche soltanto aperto al pubblico. Ai fini della qualificazione di un dato ambiente come "luogo aperto al pubblico", è essenziale la sua destinazione alla fruizione dì un numero indeterminato di soggetti, che, in presenza di determinate condizioni, hanno la possibilità pratica e 3 giuridica di accedervi (per tutte: Sez. 6, n. 26028 dei 15/05/2018, D.R., Rv. 273417). I luoghi di lavoro destinati allo svolgimento di compiti istituzionali, qual è, al pari di qualsiasi ufficio pubblico, anche la stanza del sindaco situata all'interno della sede del municipio, sono accessibili ad una pluralità di soggetti, anche senza la necessità, di volta in volta, del preventivo consenso dell'avente diritto e senza un incondizionato ius excludendi di quest'ultimo: si pensi ai collaboratori, ai soggetti investiti di funzioni istituzionali, anche esterni all'organizzazione municipale, ma anche, in presenza di certe condizioni, ai cittadini. A tali luoghi, pertanto, è estraneo ogni carattere di riservatezza, essendo esposti, per definizione, alla intrusione altrui, poiché accessibili ad un numero non predeterminato di altri soggetti, benché selezionati dal titolare dell'ufficio. 4. La sentenza impugnata, dunque, dev'essere annullata, con rinvio del processo al giudice di merito, rendendosi inevitabile una rivalutazione dei fatti alla luce dei princìpi di diritto quind'innanzi enunciati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2023.