Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/07/2002, n. 10613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10613 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
# 06 1 3 / 0 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.3255/00 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Cron. 28217 Composta dagli iii.mi Siggi Magistrati. Rep. Dott. Stefano CICIRETTI Presidente Ud.
8.5.02 Dou. Fernando LUPI Consigliere rei. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: FERROVIE DELLO STATO Società di trasporti e servizi p.a., in persona del procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, elettivamente domiciliata in Roma, via S.Maria Mediatrice, n.1 presso l'avv. Federico Bucci che la rappresenta e difende giusta delega in calce;
- ricorrente -
7 contro 1984 - 1 - TOTERA OSCAR, elettivamente domiciliato in Roma, via Romagna, 14 presso l'avv. Alberto Buzzi, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n.910 del 29.6.1999, reg.gen. n.204/97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 maggio 2002 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abritti,che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e per l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 29.6.1999 il Tribunale di Cosenza, decidendo sull'appello proposto da Ferrovie dello Stato s.p.a. nei confronti di Totera Oscar, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando l'accoglimento della domanda del Totera avente per oggetto il computo nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita degli aumenti previsti dal contratto collettivo 90/92. Osservava, per quello che ancora interessa, in motivazione che l'eccezione di prescrizione quinquennale ex art.2948 n.5 c.c. proposta in primo grado e riproposta con l'appello era infondata in quanto, se il rapporto di lavoro era cessato il 28.12.1990, l'indennità di buonuscita era stata erogata solo 13.3.1931 ed il ricorso di -2- primo grado era stato notificato il 19.2.1996, entro il quinquennio dalla data di pagamento contestato nel suo ammontare. Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Ferrovie dello Stato s.p.a.; resiste con controricorso il Totera, che ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt.2935 e 2948 n.5 c.c. la ricorrente deduce che la prescrizione decorre dal momento in cui sorge e può essere fatto valere il diritto, che nella specie per l'indennità di buonuscita è quello della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il ricorso introduttivel 28.12.1990, consegue che alla data di notifica, 19.2.1996, del presente giudizio il termine quinquennale era decorso. La censura è fondata. Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di pagamento della indennità di buonuscita, cioè del ritardato adempimento, che si assume parziale, della obbligazione e non dalla data in cui, secondo la previsione dell'art. 2935 c.c., essa è sorta, e cioè alla cessazione del rapporto, e poteva essere fatto valere il relativo diritto. Gli altri motivi sono assorbiti dall'accoglimento del primo motivo. La sentenza impugnata va pertanto cassata ed essendo pacifico che tra la data di cessazione del rapporto e quella del primo atto interruttivo è decorso più di un quinquennio, la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può -3- essere decisa nel merito con il rigetto della domanda del Totera per essere prescritto il diritto azionato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P Q M
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cass la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda del Totera compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma 1'8.5.2002 Il Consigliere est Presidente Criti Fem autosuf -4-