Sentenza 26 novembre 2019
Massime • 1
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo. (Fattispecie in tema di concorso formale tra i reati di lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nella quale la Corte ha tra l'altro affermato l'irrilevanza, ai fini della configurabilità dell'aggravante, dell'intervenuta estinzione del reato fine per remissione di querela).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/11/2019, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2019 |
Testo completo
00022-20 IARIO IL FUNZIO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente Sent. n. sez. 3509/2019 Carlo Zaza Caterina Mazzitelli -PU 26/11/2019 Irene Scordamaglia R.G.N. 11079/2019 Elisabetta Morosini Giuseppe Riccardi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BU AL, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/10/2018 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 22/10/2018 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 29.4.2016 che aveva condannato UR AL alla pena di 8 mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., per avere, in concorso con NE GE, cagionato lesioni personali lievi a LD AR, IL RM e LD OT, dichiarando l'estinzione del reato di cui all'art. 393 cod. pen. per remissione di querela, previa esclusione dell'aggravante del metodo mafioso.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di UR AL, Avv. GE Pecoraro, deducendo due motivi.
2.1. Con un primo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'aggravante del nesso teleologico, che presuppone una pluralità e diversità di condotte, non già, come nel caso di specie, un'unica condotta punibile a titolo di concorso formale;
l'unicità dell'azione esclude la possibilità di una volontà dell'aggravante; l'intenzione del ricorrente era solo quella di impossessarsi della somma equivalente al valore della Smart, e le lesioni cagionate ai membri della famiglia LD sono evento del tutto eventuale e non scollegato rispetto al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
la remissione di querela e la dichiarazione di insussistenza della circostanza aggravante determinerebbero l'estinzione anche del reato di lesioni per mancanza della condizione di procedibilità.
2.2. Con un secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.
2. Il primo motivo è infondato, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo (Sez. 2, n. 29486 del 19/05/2009, Kotbani, Rv. 244434), e dunque sussiste anche quando, in caso di concorso formale, i crimini finalisticamente collegati siano stati commessi con un'unica condotta, ovvero allorché il reato-mezzo e il reato-fine siano commessi con unica azione (Sez. 1, n. 162 del 16/01/1992, Grimolizzi, Rv. 189271). Nel caso in esame, la sentenza impugnata, con motivazione immune da censure, ha affermato la sussistenza del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali ai danni delle persone offese ed il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, pur dichiarato estinto per remissione di querela, in quanto la circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma S 2 primo, n. 2, cod. pen., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata (Sez. 3, n. 52135 del 19/06/2018, Bellilli, Rv. 275456, che ha precisato che la suddetta aggravante intende punire la maggiore pericolosità della condotta delittuosa, essendo, pertanto, indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato ovvero che allo stesso sia applicabile una causa di non punibilità, di estinzione del reato o di improcedibilità), venendo meno soltanto nel caso in cui il reato-fine venga escluso in ragione di una pronuncia di assoluzione (Sez. 5, n. 6521 del 30/10/2018, dep. 2019, Alioto, Rv. 275618).
2. Il secondo motivo è inammissibile, non soltanto perché del tutto generico, ma anche perché manifestamente infondato. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, è pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142). Nel caso in esame, la pena inflitta all'imputato, determinata in mesi otto di reclusione, è prossima al minimo edittale, considerando l'aggravante e la recidiva applicata. Quanto alle attenuanti generiche, premesso che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di св segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, il precedente penale per associazione di tipo mafioso, e la gravità della condotta, consistita in un'aggressione ai danni di tre persone, perpetrata in concorso con altro complice, nonostante l'inferiorità numerica. Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 26/11/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Carlo Zaza Giuseppe Riccard