Sentenza 19 maggio 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla contestualità di queste ultime, essendo sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del reato-fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato-mezzo.
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- 1. IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO.Di Giulio La Barbiera · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
IL REATO DI TRUFFA NEL TIMBRARE IL CARTELLINO MARCATEMPO. Problematiche connesse e sindacato del giudice penale, con particolare riferimento all'assoluzione, in sede di processo penale, del pubblico impiegato “dissenziente”. Giulio La Barbiera* Il tema in oggetto esige un'ampia prospettazione circa gli elementi essenziali del reato di truffa, previsto e sanzionato all'articolo 640 c.p., alla luce della giurisprudenza “varata” dalla Suprema Corte di Cassazione. Ciò premesso, va, subito, evidenziato che:”L'elemento soggettivo del delitto di truffa è costituito dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato(quali l'inganno, il profitto, il …
Leggi di più… - 2. Lesioni personali: sulla configurabilità dell'aggravante del nesso teleologicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 settembre 2023
La massima La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all' art. 61, n. 2, c.p. , è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia - Cassazione penale , sez. VI , 22/01/2020 , n. 14168). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza …
Leggi di più… - 3. La necessaria abitualità nei maltrattamenti e la contestata aggravante della c.d. violenza assistitaIvano Ragnacci · https://www.diritto.it/ · 7 maggio 2021
Con l'elaborato si commenta una recentissima Sentenza di merito emessa dal Tribunale di Roma che assolveva l'imputato arrestato per maltrattamenti e lesioni in danno della moglie ed alla presenza del figlio minorenne. SOMMARIO_1.Introduzione 2. La vicenda. 3. L'abitualità nei maltrattamenti. 4. L'interpretazione a contrario della c.d. violenza assistita. 5. Conclusioni. Con la Sentenza n. 859 del 2021, depositata lo scorso 2 aprile 2021, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma – Ufficio 40° -, nel predisporre il provvedimento giurisdizionale in commento, oltre a ribadire la necessità di riscontrare l'irrinuciabile requisito dell'abitualità – a prescindere dalla gravità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/05/2009, n. 29486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29486 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/05/2009
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2214
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 14869/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN Moussa, n. il 13.8.1972;
avverso la SENTENZA della Corte di Appello di Venezia del 15.12.2005;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. PRESTIPINO ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale Dr. Mario Iannelli cha ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art.582 c.p., perché assorbito nel delitto di rapina, con l'eliminazione della relativa pena, e per il rigetto nel resto del ricorso. OSSERVA
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di AN Moussa avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 15.12.2005 che in riforma della più severa sentenza di condanna pronunciata dal gip del locale tribunale il 12.5.2005, nei confronti del AN, per i reati di rapina impropria e lesioni personali aggravate, riconobbe a favore dell'imputato la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, riducendo la pena infintagli dal primo giudice e revocando le misure di cautela personale.
Deduce, il ricorrente, con il primo motivo il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2, e art. 52 c.p., la mancata assunzione di una prova decisiva e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il motivo attiene alla mancata riapertura dell'istruzione nel giudizio di appello, per l'assunzione delle prove testimoniali richieste dalla difesa a conferma della tesi che gli addetti alla vigilanza all'interno del supermercato, avrebbero usato nei confronti dell'imputato una violenza del tutto gratuita e arbitraria, alla quale il AN avrebbe reagito nei limiti del diritto di legittima difesa, non per assicurarsi il profitto del furto precedente o l'impunità, con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge della sentenza impugnata in ordine al riconoscimento dell'aggravante teleologica per il delitto di lesioni personali, esclusa la quale difetterebbe la condizione di procedibilità per lo stesso reato non avendo la persona offesa proposto querela;
con il terzo motivo, infine, lamenta la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si deve rilevare, quanto al primo motivo, che esso è formulato senza tener conto delle peculiarità del rito premiale scelto dall'imputato, per giunta con istanza a suo tempo non condizionata da alcuna richiesta di integrazione probatoria, talché, come bene nota la Corte territoriale, l'unico problema che si pone è se il processo potesse essere o meno definito allo stato degli atti, non se l'ampliamento del thema probandum fosse eventualmente suscettibile di condurre ad un diverso esito processuale. La difesa non contesta poi che l'addetto alla vigilanza che affrontò l'imputato abbia reso una versione dei fatti conforme all'ipotesi accusatoria, ne' deduce che il materiale raccolto fosse comunque insufficiente per il giudizio, ciò che avrebbe richiesto l'attivazione, da parte della Corte territoriale, dei poteri d'ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, esercitagli anche nel caso di giudizio abbreviato (Cass. Pen. Sez. 6, 18.12.2006, Gagliano). Va inoltre osservato che nell'ambito del procedimento celebrato con rito abbreviato, la mera sollecitazione probatoria non è idonea a far sorgere in capo all'istante quel diritto alla prova, al cui esercizio ha rinunciato formulando la richiesta di rito alternativo non condizionato, con la conseguenza che il mancato accoglimento di tale richiesta non può costituire vizio censurabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) (Corte di Cassazione 07/12/2005,
Capezzuto).
In ordine al secondo motivo si deve anzitutto rilevare che secondo una consolidata giurisprudenza, l'aggravante del nesso teleologico è configurabile indipendentemente dalla unicità o pluralità delle condotte criminose, o dalla con testualità delle stesse, essendo sufficiente che la volontà del soggetto attivo sia diretta alla commissione del reato fine e che a tale scopo egli si sia servito del reato mezzo (Cass. Pen. Sez. 1, 7.10.1986, Cammarata;
vedi anche Cass. Pen. Sez. 6, 17.3.1994, Casasole). Il reato di lesioni personali non può inoltre mai essere assorbito in quello di cui all'art. 628 c.p., comma 2, perché il delitto di rapina impropria assorbe in sè soltanto quel minimo di violenza che si concreta nelle percosse, per cui, quando la vis compulsiva impiegata dall'agente supera questo limite, egli risponde anche dell'autonomo reato di lesioni personali, aggravato dalla connessione teleologica con quello di rapina impropria (Cassazione penale, sez. 2, 06 aprile 2005 Las). È evidente del resto, la differente oggettività giuridica delle due fattispecie, e l'irriducibile autonomia della tutela del bene dell'incolumità fisica nella previsione dell'art. 582 c.p., essendo peraltro dato di riscontrare nell'ordinamento giuridico penale, ipotesi di reato caratterizzate da forme di violenza non lesive dell'integrità fisica della persona offesa, come nei casi degli artt. 610 e 605 c.p.. Nè si vede per quale ragione l'autonomia del reato di lesioni rispetto al reato di rapina, potrebbe essere predicata soltanto con riferimento alla struttura essenziale delle due fattispecie, e non anche con riferimento a tutte le possibili modalità circostanziali. Quanto al terzo motivo, infine, il problema della sospensione condizionale è posto erroneamente dal ricorrente con riferimento al presunto diniego del beneficio per il reato in contestazione. È vero, piuttosto, che il gip revocò la sospensione condizionale già concessa all'imputato con una precedente sentenza di condanna, senza che il ricorrente abbia dedotto che, in concreto, il cumulo delle pene fosse compatibile con la reiterazione del beneficio. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 maggio 2009. Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2009