Sentenza 19 febbraio 2009
Massime • 1
Ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontata, previsto per la concessione della liberazione condizionale, come dei benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2009, n. 10419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10419 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/02/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 687
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 036036/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE FA IM, N. IL 30/08/1944;
avverso ORDINANZA del 25/09/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'Angelo Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza depositata in data 8/10/2008 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta avanzata da De AL PR, condannato all'ergastolo e detenuto dal 7/3/1989, di poter ottenere - tenuto conto della fruibilità di giorni 1.710 di liberazione anticipata e della possibilità di beneficiare dell'indulto - il beneficio della liberazione condizionale, osservando che l'indulto (come affermato da ultimo da Cass. sent. n. 22760/2008) non poteva essere applicato alla pena perpetua in difetto di una esplicita diversa previsione nella legge di concessione, nella specie affatto mancante.
Per l'annullamento di tale ordinanza il detenuto ha proposto ricorso in data 22/10/2008 lamentando l'indebito ostacolo alla concessione ravvisato dal Tribunale nel silenzio della legge, di contro avendo la Corte di Lecce già dal 24/11/99 provveduto ad applicare a suo beneficio due anni di indulto ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1990. Ritiene il Collegio che il ricorso sia privo di alcun fondamento e debba pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ed infatti, assorbente rispetto all'applicazione del principio per il quale alla pena dell'ergastolo non può in ogni caso applicarsi il beneficio dell'indulto che non sia espressamente reso applicabile a tale pena dalla legge di concessione (cfr. da ultimo Cass. sent. n. 22760/2008), è il rilievo per il quale ai fini del computo della pena scontata rilevante per l'ammissione alla liberazione condizionale non può tenersi conto della pena estinta per effetto dell'indulto.
Al proposito questa Corte ha infatti affermato che, ai fini del raggiungimento del limite minimo di pena scontata, previsto per la concessione della liberazione condizionale, come dei benefici della semilibertà e dei permessi premio, non deve tenersi conto dell'indulto, ma solo dei periodi di pena effettivamente espiata, ai quali va sommato l'eventuale beneficio della liberazione anticipata:
detta interpretazione del sistema normativo si sottrae peraltro a qualsiasi censura di incostituzionalità, sotto il profilo della violazione sia del principio di eguaglianza, che non consente equiparazione del condono all'effettiva espiazione di pena, sia di quello del carattere rieducativo della pena, al quale è del tutto estraneo l'istituto dell'indulto, che costituisce solo una mera rinunzia dello Stato all'esecuzione, totale o parziale, della pena (cfr. in tal senso Cass. sentenze n. 1967/2000, n. 2901/1986 e n. 2009/1983; da ultimo, per il beneficio della semilibertà, Cass. sent. n. 11265/2008). In tal senso dovendosi quindi integrare la motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha rettamente respinto l'istanza del De AL, va rilevata la totale inconsistenza del ricorso che si limita a reiterare l'invocazione generica di un provvedimento della Corte di Lecce.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente De AL PR al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2009