Sentenza 8 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/08/2003, n. 12013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12013 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
1 2013 /03 Aula A IN NOM DELTOPOLOITALI NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO : " Composta dai Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G. n. 2398/02 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 25895 Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Udienza 18 marzo 2003 Prof. Bruno Balletti Cons. relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BE DR, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Porcelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla - via Pietro Cossa n. 41, giusta procura a margine del ricorso;
R M 스
- ricorrente -
contro
ALLERGAN s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ettore Paparazzo, presso il cui 2 0 6 1 " 5 studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Boezio n. 6, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Roma-Sezione Lavoro n. 30319/01 del 3 settembre 2001 (resa nel giudizio di appello avente il n. - di r.g.n.c. 51739/96) notificata in data 15 novembre 2001. - Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Uditi gli avv.ti Vincenzo Porcelli e Ettore Paparazzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Marcello Matera, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Pretore- Z A Giudice del Lavoro di Roma AN LU conveniva in giudizio la U s.p.a. "ALLERGAN" - alle cui dipendenze aveva prestato servizio con la qualifica di “product manager" del 15 aprile 1983 e di “direttore generale" e di "amministratore delegato" dal 5 ottobre 1990 - e . chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di dichiarare il licenziamento intimatogli dalla predetta società in data 16.5.1994 ingiustificato;
di condannare la RG s.p.a. al pagamento della indennità di preavviso e dell'indennità supplementare ex art. 19 del c.c.n.l. nella misura complessiva di L. 960.840.000; di condannare, in via subordinata, la 2 RG al pagamento comunque dell'indennità di preavviso, pari a L. 339.120.000; il tutto oltre accessori e spese di lite >>. Si costituiva in giudizio la s.p.a. "ALLERGAN" che impugnava integralmente la domanda attorea e ne chiedeva il rigetto. Il Giudice del Lavoro - interrogate le parti ed espletata prova + -rigettava la domanda e -su impugnativa della parte testimoniale soccombente e ricostituitosi il contraddittorio il Tribunale di Roma- - (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante alle spese del grado. Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) è pacifico che, nella specie, il LU, quale 2 direttore generale e amministratore delegato (cfr. verbale del consiglio di amministrazione del 2.10.90 con il conferimento al LU di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società), rivestisse র un ruolo di vertice nell'ambito dell'impresa, per cui la invocata disciplina in tema di licenziamento disciplinare resta inapplicabile alla - fattispecie>>; b) in tema di licenziamento del dirigente la nozione di licenziamento ingiustificato proposta dalle fonti autonome (nella specie, dall'art. 22 del c.c.n.l. "dirigenti industriali") non coincide necessariamente con quella dell'art. 3 della legge n. 604/1966, [per cui] occorre procedere ad una verifica della veridicità dei motivi indicati dal datore di lavoro e della loro idoneità a giustificare il 3 $ recesso, in base ad una globale valutazione delle circostanze indicate che sia tale da escludere, o meno, la arbitrarietà del recesso medesimo>>; c) il quadro probatorio emerso, in sostanza, dimostra pienamente la veridicità dei motivi di cui alla lettera di licenziamento 16 maggio 1994 e la loro idoneità a giustificare il recesso, vertendo su ÷ circostanze non pretestuose ma concrete e senz'altro addebitabili al LU e oggettivamente dannose per la società, che a causa della superficialità del LU ha subito operazioni commerciali totalmente apparenti>>. Per la cassazione di tale sentenza AN LU propone ricorso affidato a tre motivi e sostenuto da memoria ex art. 378 cod. + proc. civ.. L'intimata s.p.a. "ALLERGAN" resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunziando R P "violazione degli artt. 2118 e 2119 cod. civ. e 1362 e segg. cod. civ. in relazione al c.c.n.l." dirigenti industriali e vizi di motivazione" - rileva che il Giudice di appello dopo aver rigettato lo specifico motivo di appello in ordine all'applicabilità dell'art. 7 della legge n. 300/1970 ed enunciato i principi applicabili per determinare la giustificatezza del licenziamento del dirigente come desumibile dall'art. 22 del c.c.n.l., ha sostanzialmente rinunciato, poi, ad applicare detti principi al caso di 4 concreto limitandosi ad esaminare la veridicità delle contestazioni senza indagare sulla loro valenza quale inadempimento o, comunque, colpa tale da legittimare il licenziamento in tronco>> e censura la sentenza impugnata per avere i giudici di merito omesso di valutare che, una volta espunta dalla contestazione la responsabilità diretta, ± permaneva l'estrema vaghezza di una generica culpa in vigilando e di un'altrettanta generica negligenza non sufficiente a legittimare la risoluzione in tronco>> e, inoltre, richiamandosi al principio - secondo cui la giustificatezza del licenziamento deve essere qualificato dalla ragionevolezza e serietà del motivo, da accertarsi mediante un equo contemperamento dei contrapposti interessi così come sancito ' dall'art. 1371 cod. civ.>> - evidenzia come nella specie tale principio risulti obliterato, giacché i giudici di merito, con una impostazione, ancorata ad una valutazione di un fatto diverso da quello, che era stato addotto dalla s.p.a. ALLERGAN come motivo di licenziamento non hanno correttamente portato l'indagine sui punti e secondo lo schema evidenziati, incorrendo in un ragionamento inficiato da errori di valutazione del materiale probatorio, da omissioni e da una lacunosa utilizzazione delle risultanze processuali acquisite, nonché da un inesatto riscontro di circostanze di notevole rilievo ai fini del decidere>>. 2. 5 Con il secondo motivo il ricorrente denunziando "violazione - degli artt. 2118 e 2119 cod. civ., 116 cod. proc. civ., 114 e segg. proc. pen. e 2697 e segg. cod. civ., nonché omesso esame e valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione" censura la sentenza - impugnata per avere il Tribunale di Roma violato il principio : concernente l'onere probatorio in relazione alla veridicità, fondatezza ± ed idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso incombente sempre sul datore di lavoro, che non può ritenersi di certo assolto da elementare principio violato dal Giudice di appello sotto tale onere diversi profili e che si riflette sulla motivazione per omesso esame e carenza ed insufficienza della stessa oltre a violazione di legge ed in particolare: A) inesistenza dei motivi di licenziamento che risulta privo di qualsiasi motivazione poiché i fatti contestati non sono riferibili a funzione e a mansioni riferite e/o riferibili al direttore generale ...; B) inesistenza del dovere etico, nei confronti di una società estranea al rapporto di lavoro, anche se economicamente collegata, che non coincide affatto con i doveri del lavoratore, peraltro, senza che sia mai stata fornita alcuna prova dell'esistenza di un tale dovere risultante da un qualsiasi regolamento o disposizione interna ...; C) inesistenza della seconda contestazione e, comunque, tardività della stessa per essere conosciuta o conoscibile dalla società datrice di lavoro motivazione all'onere probatorio in ordine all'asserita circostanza in cui la società 6 datrice di lavoro è venuta a conoscenza dell'esistenza del contratto e delle relative fatture ...; D) inesistenza del terzo episodio contestato, ove i giudici di merito mostrano un disinteresse per le vicende di causa come risultanti dalle carte processuali e dell'applicazione delle norme sull'onere probatorio giungendo a travisare le stesse dichiarazioni del 1 ricorrente>>, -Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denunziando "violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 e omesso esame di circostanza rilevante ai fini della decisione" - ritiene che l'interpretazione del Tribunale sia viziata da un erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica e da un omesso esame e valutazione di punti decisivi della controversia con particolare riguardo alla confusione tra le due società considerate come unico centro di imputazione>>. II/a I cennati motivi di ricorso, se pure articolati diffusamente ed in modo complesso sotto profili formalmente diversi, possono essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi poiché - dopo una censura di carattere generale (sollevata con il primo motivo e ripresa passim nei motivi successivi) in merito alla nozione di “giustificatezza del licenziamento del dirigente" - in sostanza sono tutti fondati su censure in ordine alla asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Giudice di appello. 7 II/b. Nell'affrontare, quindi, prioritariamente la questione "generale" - in cui il ricorrente addebita al Tribunale di Roma la confusione nell'individuare la nozione di giustificatezza del licenziamento ai fini del disconoscimento dell'indennità supplementare>> appare opportuno puntualizzare - alla stregua della ricostruzione normativa delineata da questa Corte nella sentenza n. 1592/2000 - i caratteri essenziali del licenziamento dei dirigenti e i presupposti per il riconoscimento agli stessi della cd. "indennità supplementare" (nella specie, riconosciuta e fissata dall'art. 22 del c.c.n.l. di categoría). Su tale punto è stato stabilito che la clausola del contratto collettivo per i dirigenti d'azienda che prevede per gli stessi la 3 corresponsione di una indennità supplementare, qualora il licenziamento risulti ingiustificato, non può considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto perchè la terminologia usata dalla clausola stessa non risulta dissimile, per quanto concerne la tecnica normativa, da quella adottata dal legislatore in materia di licenziamento individuale. E' devoluto, conseguentemente, al giudice di merito, nell'ambito dei poteri interpretativi che gli competono, accertare quale sia il contenuto della clausola contrattuale e quale sia l'ambito della garanzia prevista per il dirigente in caso di licenziamento, potendo, così, spettare al detto dirigente una tutela del tutto analoga a quella degli altri lavoratori per i quali trova 8 applicazione per legge - la disciplina della legge 15 luglio 1966 n. 604 (Cass., Sez. Un., 9 dicembre 1986 n. 7295). In una direzione diversa da quella seguita dalla cennata sentenza che sembra operare in tema di garanzie in materia di recesso - un accostamento tra la posizione dei dirigenti e quella degli altri - si è mosso un successivo indirizzo lavoratori subordinati giurisprudenziale secondo cui, invece, il licenziamento ingiustificato del dirigente nei cui confronti può essere disposto il licenziamento ad nutum, si verifica tutte le volte in cui il datore di lavoro eserciti il proprio diritto di recesso violando il principio fondamentale di buona fede che presiede all'esecuzione dei contratti (art. 1375 cod. civ.), in 1 attuazione di un comportamento puramente pretestuoso (ad esempio, ai limiti della discriminazione) ovvero del tutto irrispettoso dell'osservanza delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell'esercizio del diritto. Ne consegue che il giudice investito della controversia relativa al diritto del dirigente alla corresponsione dell'indennità supplementare in dipendenza di un licenziamento ingiustificato, non può limitarsi alla mera applicazione dei parametri valutativi impiegati correttamente nella identificazione del licenziamento per giustificato motivo del lavoratore non dirigente, ma deve far riferimento a tutti gli elementi e circostanze che, in relazione al caso concreto, possano ritenersi idonei a privare di ogni 9 giustificazione il recesso ad nutum del datore di lavoro nei confronti del dipendente che rivesta la qualifica di dirigente (cfr. Cass. 14 maggio 1993 n. 5531). In senso sostanzialmente analogo si è, poi, affermato che la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente posta dalla contrattazione collettiva non coincide con quella di “giustificato motivo" ex art. 3 della legge n. 604/1966 (cfr. Cass. 9 giugno 1995 n. 6520); e si è, altresì, precisato che se è consentito attraverso la contrattazione collettiva incidere sulla regolamentazione del rapporto lavorativo del dirigente equiparando il trattamento di quest'ultimo a quello degli altri lavoratori subordinati - in relazione ai singoli istituti non suscettibili di snaturarne le caratteristiche - non è ± permessa, invece, una totale equiparazione di disciplina o un accostamento tra normative con riguardo ad aspetti qualificanti lo 2 2 specifico rapporto dirigenziale>>, con la conseguenza che, stante il profilo fiduciario (presupposto indispensabile per la continuazione del rapporto lavorativo del dirigente) il licenziamento di quest'ultimo deve risultare coerente con la realtà aziendale, nel senso che ad essa deve riconnettersi, senza però potere acquistare la consistenza garantista degli altri lavoratori subordinati, perchè altrimenti risulterebbe alterata la stessa specialità che l'ordinamento assegna al ruolo dirigenziale>> (Cass. 25 novembre 1996 n. 10455). 10 Da ultimo si è ribadito che, pur dopo l'entrata in vigore della legge n. 108/1990, il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge n. 604/1966, non avendo la suddetta legge inciso sull'art. 10 di detta legge ed aggiungendosi che la nozione di “giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva del settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge n. 604 cit. (cfr. Cass. 29 gennaio 1999 n. 825, Cass. 13 marzo 1998 n. 2761). In conformità a quest'ultimo orientamento - ribadito da Cass. n. -1591/2000 cit. si rimarca che i comportamenti del dirigente, non integrabili una giusta causa o un giustificato motivo di licenziamento con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ben possono giustificare il licenziamento del dirigente, con conseguente disconoscimento dell'indennità supplementare di cui alla contrattazione collettiva, allorquando risultino suscettibili di concretizzare una valida ragione di cessazione del rapporto lavorativo in ragione, appunto, della concreta posizione assunta nell'organizzazione aziendale dal dirigente stesso e del carattere spiccatamente fiduciario del relativo rapporto. In questa prospettiva il criterio su cui parametrare la legittimità del licenziamento del dirigente è dato dal rispetto da parte del datore di lavoro dei principi di 11 correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e del divieto del licenziamento discriminatorio ex art. 3 legge n. 108/1990 o per motivo illecito, con l'utilizzabilità nei casi in cui si ci trovi di fronte a condotte di inesatto o parziale adempimento anche dei generali criteri codicistici (artt. 1453 e segg. cod. civ.) - di valutazione della gravità dell'inadempimento secondo un criterio di proporzionalità e tenendo conto del venir meno della fiducia della parte non inadempiente alla ulteriore corretta esecuzione del contratto di lavoro. Nella specie, il Tribunale di Roma - dopo un'ampia e corretta motivazione in relazione ad una completa valutazione delle risultanze istruttorie ha concluso che il quadro probatorio emerso, dimostra - टि pienamente la veridicità dei motivi di cui alla lettera di licenziamento 16 maggio 1994 e la loro idoneità a giustificare il recesso, vertendo su circostanze non pretestuose ma concrete e senz'altro addebitabili al LU e oggettivamente dannose per la società, che a causa della superficialità del LU ha subito operazioni commerciali totalmente apparenti>>. M unaLa sentenza impugnata presenta - vale ribadirlo motivazione del tutto congrua ed esaustiva in relazione ai caratteri del rapporto di lavoro (dirigenziale) intercorso tra le parti e alle modalità del licenziamento adottato dalla società datrice di lavoro, sicché la 12 decisione stessa non è suscettibile di alcuna delle censure che le sono state mosse dal ricorrente. In siffatta corretta ottica, seguita dal Giudice di appello, non acquistano alcuna rilevanza le numerose questioni sollevate in questa sede dalla ricorrente, che attengono ad aspetti estranei alle ragioni addotte dal Tribunale, da sole sufficienti a giustificarne le conclusioni e non permeabili in alcun modo dalle critiche ad essi sollevate, anche per la mancanza della "decisività" delle censure su pretesi vizi da motivazione in merito all'asserita - sub secondo motivo -errata valutazione (da parte del Tribunale di Roma) delle di ricorso circostanze fattuali concernenti il mancato assolvimento, a carico della società, dell'onere probatorio in relazione alla veridicità, fondatezza ed idoneità dei motivi addotti a giustificazione del recesso sui punti dell'inesistenza dei motivi di licenziamento", dell""ine- sistenza del dovere etico", dell'inesistenza della seconda contestazione", dell"❝inesistenza" del terzo episodio contestato">>, II/c A questo punto è da rimarcare che in sede di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare una nuova valutazione delle risultanze processuali diversa da quella espressa dal giudice di merito, essendo consentita, in tale sede, la sola denuncia degli errori di diritto o dei vizi di motivazione dei quali sarebbe oggetto la sentenza impugnata. 13 Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti considerati nel loro complesso, pur senza una esplicita confutazione degli altri elementi desumibili, a parere della ricorrente, dalla parziale disamina di talune deposizioni testimoniali non menzionati o - non considerati (cfr. Cass. n. 12749/1993): come, nella specie, è di certo avvenuto per la sentenza del Tribunale di Roma. R Si rivelano, di conseguenza, infondate le censure del ricorrente, A in quanto la decisione della causa è stata assunta in base alla valutazione delle risultanze processuali considerate nel loro complesso - ritualmente acquisite, per cui sono da ritenere inammissibili le doglianze relative ai pretesi "vizi di motivazione", in relazione ai quali occorre precisare che il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e 2. non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da 14 quello preteso dalla parte perchè l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Roma, con esaustiva motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso in merito all'assolvimento, da parte della società datrice di lavoro, dell'onere probatorio sulla piena veridicità dei motivi e sulla loro idoneità a giustificare il licenziamento impugnato dal ricorrente. In particolare a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali alla dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso d'insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando 15 dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse nella specie dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass. n. 2114/95); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considera- re la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi come sicuramente ha fatto il Tribunale di Roma - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). 16 II/d -. In ordine all'asserita "violazione dei canoni ermeneutici in relazione al c.c.n.l. per i dirigenti industriali" (sub primo motivo di ricorso) ed “erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica" (dedotto del tutto genericamente sub terzo motivo), si rileva che le censure sono state proposte dal ricorrente senza specificare i canoni ermeneutici ex art. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicché è da rilevare che la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, anch'esse inammissibili in sede di legittimità. Pervero, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel R P giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente: sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, 17 in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Tutto ciò senza neppure trascrivere il testo completo delle disposizioni contrattuali della cui errata interpretazione da parte del Giudice di appello esso ricorrente si è lamentato: donde la confermata inammissibilità delle relative censure, anche con riferimento al principio di “autosufficienza del ricorso" che costituisce un canone al quale la giurisprudenza di questa Corte si è sempre attenuta in modo sostanzialmente rigoroso e che il ricorrente non ha nella specie ए sicuramente osservato (Cass. n. 10041/2001, Cass. n. 22655/2001: टी secondo cui qualora, con il ricorso per cassazione, venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative). II/e-. Appare anche inammissibile la doglianza proposta dal ricorrente circa l'asserita omessa valutazione, da parte del Giudice di appello, della circostanza che il ricorrente aveva espressamente chiesto di essere sentito personalmente e la società, viceversa, ha emesso il • licenziamento senza convocare il dipendente>>, e ciò per l'assoluta 18 genericità della censura senza l'indicazione dell'atto difensivo in cui la cennata eccezione sarebbe stata proposta e che il giudice di merito avrebbe trascurato e ne avrebbe causato l'errata decisione. In tale modo il ricorrente vorrebbe costringere la Corte a svolgere una funzione sostitutiva o integrativa dell'attività della parte interessata, mentre chi denunzia, in sede di legittimità, la mancata valutazione di una richiesta o di un'eccezione nell'ambito del giudizio di merito, ha l'onere di indicare specificamente l'atto difensivo, in cui la stessa sia stata ritualmente sollevata, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del punto della controversia ex art. 360 cod. proc. civ.: controllo che, per il summenzionato principio di autosufficienza del ricorso, la Corte deve essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (cfr., ex plurimis, Cass. n. 9554/2001, Cass. n. 13963/2001). II/f. In ogni caso - con riferimento alle ulteriori censure riguardanti punti non decisivi della controversia -, giusta quanto ritenuto da questa Corte con orientamento consolidato e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso 19 abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, cioè di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (così, di recente, Cass. n. 5149/2001). In relazione al cennato indirizzo giurisprudenziale, nella specie l'infondatezza (come dinanzi accertata) delle censure concernenti l'asserita pretesa errata valutazione delle risultanze istruttorie in merito R O all'assolvimento (da parte della società datrice di lavoro) dell'onere probatorio sulla piena veridicità della causa e sulla sua idoneità a giustificare il licenziamento de quo, comporta di per sè l'infondatezza pure del profilo delle ulteriori censure che, pertanto, debbono essere respinte -. III -. In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da AN LU deve essere respinto ed il ricorrente, essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento - a favore 20 della società controricorrente - delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida complessivamente in euro 19,50 "oltre a euro quattromila per onorario. Così deciso, in Roma, il giorno 18 marzo 2003. ΠIt Presidente Il Consigliere estensore Pr. Pale IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 08 2003 E R oggi, P U S LIERE * AI SENSI DELL'ART. 10 LA LEGGE 11-8-73 N. 533 DOSTA DI BOLLO, DI DA OGNI SPESA, TASSA 21