Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore della legge n.108 del 1990 il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt.1 e 3 della legge n.604 del 1966, non avendo la suddetta legge n.108 inciso sull'art.10 della legge n.604. Inoltre, la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art.3 della legge n.604 del 1966. Tuttavia, in sede di verifica (ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o dell'autorità giudiziaria) della sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta pur sempre al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti nonché la loro idoneità a giustificare il recesso; ciò anche se di tali motivi non si richiede una verifica analitica ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente.(Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata perché non rispondente ai suddetti principi in quanto mentre la società datrice di lavoro aveva motivato il recesso del dirigente con la decisione di una radicale ristrutturazione organizzativa e con la riduzione dei costi fissi, il giudice di merito aveva ritenuto la giustificatezza del licenziamento in relazione alla volontà della società medesima di avvalersi di personale nel quale nutriva una fiducia più intensa di quella riposta nei confronti del ricorrente).
Commentario • 1
- 1. Lavoro, licenziamento, disciplina limitativa, dirigente d'azienda, inapplicabilità, giustificatezza della risoluzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ED AG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio dell'avvocato ETTORE M. CERASA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato IVANOE VAINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIGRÈ 37, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAFFARELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MODESTINO LIETO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 120/96 del Tribunale di MANTOVA, depositata il 30/4/96 R.G.N. 1724/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/4/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato CERASA;
udito l'Avvocato CAFFARELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DE GREGORIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 30 gennaio 1993, il sig. OS ME adì il Pretore di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, riferendo:
a) di aver lavorato - dal primo gennaio 1990 al 30 novembre 1991 - alle dipendenze della s.p.a. OM, con la qualifica di dirigente e le mansioni di direttore commerciale del gruppo OM;
b) di essere stato, con lettera del 29 ottobre 1991, licenziato - con effetto dal 30 novembre - dalla società, che aveva indicato come causa del recesso l'intenzione di procedere ad una radicale ristrutturazione organizzativa per far parte alla crisi economica e produttiva, che aveva colpito l'azienda; c) che il licenziamento era illegittimo o, comunque ingiustificato, atteso che le mansioni di direttore commerciale non erano state soppresse e sussisteva la possibilità di essere adibito ad altre mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Tanto premesso, il ME convenne in giudizio la s.p.a. OM, chiedendo che - previa declaratoria di illegittimità o, comunque, ingiustificatezza del licenziamento - la società convenuta fosse condannata al pagamento dell'indennità supplementare prevista dall'art. 19 c.c.n.l. nella misura di venti mensilità, nonché della somma di £.68.745.000, oltre accessori, a titolo di differenze retributive.
Costituitasi in giudizio, la s.p.a. OM sostenne che il provvedimento espulsivo era stato determinato dalla necessità di ristrutturare l'organizzazione del gruppo, stante il dissesto finanziario in cui si era venuta a trovare essa società anche a causa della decisione adottata dalla s.p.a. Noemi di revocare la licenza del marchio "OM" di cui era titolare Con sentenza del 14 marzo 1995, il Pretore, dichiarata l'ingiustificatezza del licenziamento, condannò la s.p.a. OM al pagamento - in favore del ricorrente - dell'indennità supplementare nella misura di 15 mensilità, ed al pagamento della somma di £.51.032.566, a titolo di differenze retributive.
Avverso tale decisione propose appello la società soccombente, che insistette nella tesi prospettata in primo grado.
Con sentenza del 2 febbraio 1996, depositata il 30 aprile 1996, il Tribunale di Mantova, in parziale accoglimento dell'appello, rigettò la domanda del ME volta ad ottenere il pagamento dell'indennità supplementare, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. Osservò, infatti, il giudice d'appello:
a) la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente - quale è recepita dalla contrattazione collettiva - non coincide con quella di giustificato motivo, previsto dall'art. 3 legge 15 luglio 1966 n.604. Essa va determinata dal giudice mediante la ricerca della comune intenzione delle parti secondo i criteri ermeneutici indicato negli artt. 1362 e seg. Cod.Civ., e con ricorso al criterio sussidiario dell'equo contemperamento degli interessi delle parti, fissato dall'art. 1371 cod.civ., qualora l'adozione degli altri criteri non sia sufficiente a chiarire il significato del fatto convenzionale;
b) al ME erano stato attribuiti ampi e rilevanti compiti, tra i quali quello di collaborare "alla determinazione degli obiettivi e politiche aziendali" e di definire "la politica e gli obiettivi di marketing"; c) dal bilancio dell'OM, relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 1991, approvato dall'assemblea il 27 aprile 1992, erano risultate perdite societarie pari a £.29 miliardi, sicché si era resa necessaria una ricostruzione del capitale sociale mediante emissione di azioni, con conseguente controllo della società da parte di nuovi azionisti. Contestualmente, si era provveduto ad una consistente modifica dell'assetto societario, con variazione dell'oggetto sociale, trasferimento della sede legale e sostituzione dello statuto;
d) prima della cessazione del rapporto;
il ME era stato sostituito - nell'espletamento delle sue mansioni - dal direttore commerciale di un'azienda del settore, cui era collegata la nuova gestione dell'OM. Tale circostanza non era, tuttavia, sufficiente a far ritenere ingiustificato il licenziamento del ME, essendo logico che il nuovo gruppo di gestione, "nell'intraprendere il rischioso tentativo di risollevare le sorti dell'azienda", avesse deciso di non utilizzare la precedente compagine dirigenziale, la cui attività non era stata sufficiente ad evitare l'accertata grave crisi, ricorrendo ad altri dipendenti "nei cui confronti nutriva una fiducia più intensa".
Per l'annullamento della sentenza del Tribunale, il sig. OS ME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria.
La s.p.a. OM resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n.3, cod.proc.civ., in relazione agli artt. 2118-2119 cod.civ. ed al C.C.N.L. per i dirigenti industriali 3 ottobre 1989: artt. 22;23;19). Censura la sentenza impugnata laddove, pur avendo preso atto che la soc. OM aveva continuato ad operare nel medesimo settore industriale e ad utilizzare le strutture organizzative preesistenti, e che il riassetto societario non aveva portato alla soppressione del posto di esso, attuale ricorrente, ha ritenuto ugualmente giustificato il licenziamento.
Così opinando, l'interpretazione del Tribunale è viziata per erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica, poiché la società aveva motivato il recesso con la decisione di una radicale ristrutturazione organizzativa e con la riduzione dei costi fissi (personale), mentre i giudici di appello hanno ritenuto la giustificatezza del licenziamento in relazione alla sostituzione di esso ricorrente per la mancanza di fiducia nello stesso. Con il secondo motivo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia (art. 360 n.5, cod.proc.civ.), nonché errores in procedendo nella valutazione di circostanze di fatto, il ricorrente deduce che, nonostante avesse preliminarmente affermato che "la ristrutturazione di un gruppo non aveva minimamente inciso sul costo di lavoro nel senso che non vi era stata soppressione del posto di lavoro", il Tribunale ha poi finito per ritenere giustificato il provvedimento risolutorio della soc. OM con la volontà della medesima di avvalersi dell'opera di personale "in cui nutriva una fiducia più intesa".
In tal modo, ha omesso di valutare punti decisivi della controversia, prospettati dalla parte.
Entrambi i motivi del ricorso, da esaminarsi, per la loro evidente connessione congiuntamente, sono fondati per le ragioni che seguono. Questa Corte ha reiteramente ribadito il principio che, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n.108, il rapporto di lavoro dei dirigenti non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt. 1 e 3 della legge 15 luglio 1966 n.604, non avendo la suddetta legge n.108 inciso sull'art. 10 della legge n.604 (per tutte: Cass. 6520/95). E, nella soggetta materia, ha ancora chiarito che la nozione di giustificatezza del licenziamento del dirigente, quale è posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n.604; ma, in sede di verifica (ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o della autorità giudiziaria) della sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti, nonché la loro idoneità a giustificare il recesso.
Anche se i motivi apprezzabili sul piano del diritto non richiedano l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente (Cass. n. 8934/96). Nella specie - come evidenziato anche nelle censure in esame - tale principio risulta obliterato, giacché i giudici di merito, con la cennata (in narrativa) impostazione, ancorata ad una valutazione di un fatto diverso da quello, che era stato addotto dalla s.p.a. OM come motivo di licenziamento del ME, non hanno correttamente portato l'indagine sui punti e secondo lo schema evidenziati, incorrendo in un ragionamento inficiato da errori di valutazione del materiale probatorio, da omissioni e da una lacunosa utilizzazione delle risultanze processuali acquisite, nonché da un inesatto riscontro di circostanze di notevole rilievo ai fini del decidere. In particolare, il Tribunale ha considerato la sostituzione del ME non arbitraria, ne' pretestuosamente discriminatoria, in quanto la società, datrice di lavoro, con un nuovo gruppo di gestione, era ricorsa "all'opera di soggetti nei cui confronti nutriva una fiducia più intensa".
Il Tribunale si è, poi richiamato, da una parte, alla ristrutturazione operata dalla società, ma ha rilevato, d'altra parte, che il ME era stato sostituito - nell'espletamento delle sue mansioni - da un dirigente commerciale di un'altra azienda del settore, nel mese di novembre (anteriormente, cioè, alla cessazione del rapporto con il ME), dopo avere dato atto che - come aveva evidenziato il Pretore - la s.p.a. OM aveva continuato ad operare nel medesimo settore industriale, utilizzando la struttura organizzativa preesistente, senza che, peraltro, vi fosse stata soppressione del posto di lavoro del ME.
In questa opera ricostruttiva, il Tribunale non soltanto non ha valutato la motivazione posta a base del recesso (una radicale ristrutturazione organizzativa e la riduzione dei costi fissi), ma ha del tutto trascurato l'interpretazione delle norme contrattuali in materia, con la ricerca (secondo l'insegnamento di questa Corte) della comune intenzione delle parti mediante i criteri di cui agli artt. da 1362 a 1370 cod.civ. ed, eventualmente, con il ricorso al criterio sussidiario dell'equo contemperamento degli interessi delle parti (art. 1371 cod.civ.), qualora l'adozione dei precedenti prioritari criteri non fosse stato sufficiente a chiarire il contenuto del patto contrattuale (Cass. n. 6520/95). Tutto ciò, nell'ambito di una valutazione delle condizioni che hanno determinato il licenziamento di cui si discute. Al contrario, nella sentenza impugnata si ravvisa una carenza di indagine nel senso che precede, sicché, in accoglimento del ricorso e con le precisazioni esplicitate, la sentenza va cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Cremona Sezione lavoro, che si conformerà ai principi suesposti. Il giudice, del rinvio provvederà, infine, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Cremona - Sezione Lavoro.