Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 825
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Anche dopo l'entrata in vigore della legge n.108 del 1990 il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui agli artt.1 e 3 della legge n.604 del 1966, non avendo la suddetta legge n.108 inciso sull'art.10 della legge n.604. Inoltre, la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento di cui all'art.3 della legge n.604 del 1966. Tuttavia, in sede di verifica (ad opera del collegio arbitrale previsto dalla contrattazione collettiva o dell'autorità giudiziaria) della sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, spetta pur sempre al datore di lavoro, che intenda essere esonerato dall'obbligo di corrispondere l'indennità supplementare, dimostrare la veridicità e la fondatezza dei motivi da lui addotti nonché la loro idoneità a giustificare il recesso; ciò anche se di tali motivi non si richiede una verifica analitica ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente.(Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata perché non rispondente ai suddetti principi in quanto mentre la società datrice di lavoro aveva motivato il recesso del dirigente con la decisione di una radicale ristrutturazione organizzativa e con la riduzione dei costi fissi, il giudice di merito aveva ritenuto la giustificatezza del licenziamento in relazione alla volontà della società medesima di avvalersi di personale nel quale nutriva una fiducia più intensa di quella riposta nei confronti del ricorrente).

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  • 1Lavoro, licenziamento, disciplina limitativa, dirigente d'azienda, inapplicabilità, giustificatezza della risoluzioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/1999, n. 825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 825
Data del deposito : 29 gennaio 1999

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