Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAOLINI Giovanni - Presidente -
Dott. MAGNO Gius. Vito Ant. - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. BIELLI Stefano - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
Comune di Roletto (TO), in persona del sindaco pro tempore;
- intimato non costituito -
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 64/22/97 del 6 marzo 1997, depositata il 13 agosto 1997, notificata all'Ufficio dell'Intendenza di finanza di Torino il 15 settembre 1997.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22 aprile 2003 dal relatore Consigliere Dott. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 64/22/97 del 6 marzo 1997, depositata il 13 agosto 1997 e notificata all'Ufficio dell'Intendenza di finanza di Torino il 15 settembre 1997, la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava, compensando le spese di lite, l'appello proposto dalla Direzione regionale delle entrate di Torino avverso la sentenza n. 687/01/94, con cui la Commissione tributaria di 1^ grado di Torino aveva accolto il ricorso proposto dal Comune di ROLETTO contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza (presentata il 29 giugno 1993) di rimborso delle ritenute del 30% effettuate sugli interessi attivi maturati nel 1991 sui conti di tesoreria intestati al Comune presso la Cassa di Risparmio di Torino, filiale di Pinerolo. La Commissione tributaria regionale riteneva, infatti, che il Comune, in quanto non più soggetto all'IRPEG ed all'ILOR, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986 (quale sostituito - con effetto dal 1^
gennaio 1991 - dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 403 del 1990), non fosse assoggettabile all'applicazione a titolo di imposta delle ritenute sugli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari previste dall'art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973. Avverso tale sentenza, con ricorso notificato il 7 ottobre 1998 e depositato il 28 ottobre 1998, ricorre per Cassazione, con un unico motivo, il Ministero delle finanze, premettendo l'irritualità della notifica della sentenza.
Non si costituisce in giudizio l'intimato Comune di Roletto. MOTIVI DELIA DECISIONE
1.- Il ricorso è ammissibile, perché proposto entro il termine annuale di cui agli artt. 38, comma 3, del d. lgs. n. 546 del 1992 e 327, primo comma, cod. proc. civ.
1.1.- La notificazione della sentenza di appello risulta, infatti, effettuata il 15 settembre 1997 ad un ufficio tributario ormai soppresso, cioè all'Intendenza di finanza di Torino, così da rendere tempestivo il ricorso per Cassazione, benché questo sia stato notificato solo il 7 ottobre 1998 (cioè dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 546 del 1992, che sarebbe valso in caso di corretta individuazione del destinatario della notifica).
1.2.- In particolare, nella sentenza impugnata, si legge che l'appello venne proposto dalla Direzione regionale delle entrate di Torino, mentre l'intestazione della medesima sentenza indica che l'appello venne depositato dall'Intendenza di finanza di Torino. Ai sensi dell'art. 79, comma 5, del d.P.R. n. 287 del 1992, dalla data di attivazione delle Direzioni regionali delle entrate, le funzioni già di competenza delle soppresse Intendenze di finanza sono esercitate, fino all'attivazione degli Uffici delle entrate, dai competenti reparti delle soppresse Intendenze di finanza, che operano quali sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate. All'epoca della notificazione della sentenza di secondo grado, dunque, la soppressa Intendenza di finanza di Torino non esercitava nè le funzioni della Direzione regionale delle entrate ne' quelle degli istituiti Uffici delle entrate: di qui l'inefficacia, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, della notificazione in esame. Va ricordato che la soppressione dell'ufficio tributario, da un lato, non comporta - in generale - l'interruzione del processo tributario (v. l'art. 40, comma 1, lettera a, del d.P.R. n. 546 del 1992) e che, dall'altro, in tale caso, non ricorre ne'
l'ipotesi di cui all'art. 110 cod. proc. civ. (non sussistendo una successione tra enti, ma solo tra uffici), ne' quella di cui all'art. 111 cod. proc. civ. (per la stessa ragione): era dunque onere del notificante individuare l'ufficio legittimato a ricevere la notificazione della sentenza (si noti che la notificazione della sentenza è anteriore al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore dell'art. 21, comma 1, della l. n. 133 del 1999, che, quindi, non regola la fattispecie, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000). 2.- Il ricorrente deduce, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, con correlativo vizio di motivazione: secondo il Ministero delle finanze, il citato art. 26 configurerebbe, quale norma speciale rispetto all'art. 88 del t.u.i.r., un'imposizione autonoma e sostitutiva, che prescinderebbe dalla circostanza che l'ente in questione sia o no soggetto all'imposta sul reddito, essendo prevista anche per i soggetti "esenti" dall'IRPEG ed "in ogni altro caso".
3.- Il ricorso è fondato e va accolto.
3.1.- L'art. 26, quarto comma, terzo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale "sono applicate a titolo di imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ed in ogni altro caso".
L'art. 14 della l. n. 28 del 1999, con norma di interpretazione autentica, stabilisce che la predetta disposizione, "deve intendersi nel senso che tale ritenuta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche". Alla stregua di tale norma interpretativa (sulla quale non sussistono sospetti di illegittimità costituzionale: v. Corte costituzionale, ordinanze nn. 174 e 208 del 2001; n. 313 del 2002), la ritenuta si applica (configurandosi come un'imposta di tipo autonomo e sostitutivo) anche sugli interessi maturati sui conti correnti e depositi intestati ad un Comune, ancorché questo, ai sensi dell'art. 88 del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo fissato dall'art. 4, comma 3 bis, del d.l. n. 310 del 1990, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 403 del 1990, sia escluso dal novero degli enti assoggettati all'IRPEG (Cass., nn. 4904 e 9202 del 1999; n. 3423 del 2000; n. 11658 del 2001). 4.- Dalla regola di diritto sopra evidenziata discende che la pretesa di rimborso è infondata in punto di diritto: è dunque possibile decidere nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., nel senso del rigetto della domanda del Comune.
5.- Sussistono giusti motivi, tenuto conto della controversa interpretazione delle norme regolanti la fattispecie e della sopravvenuta norma di interpretazione autentica, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite dell'intero giudizio e, quindi, in particolare, della fase di appello e di Cassazione, nelle quali si è costituita in giudizio l'Amministrazione finanziaria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimborso dell'ente contribuente e compensa le spese del giudizio di appello e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 22 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004