Sentenza 31 gennaio 2007
Massime • 1
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, ed è, pertanto, ricorribile per cassazione, l'ordinanza con la quale il Tribunale dichiari la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio e ordini la restituzione degli atti al P.M., per la presunta violazione dell'art. 415 bis cod. proc. pen., in relazione all'omesso interrogatorio richiesto dall'indagato oltre il termine fissato dalla citata norma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/01/2007, n. 8369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8369 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 31/01/2007
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Nicola - Consigliere - N. 221
Dott. CORTESE Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 9283/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVETERE;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 19 dicembre 2005;
nel processo penale a carico di:
NO EN, nato il [...] a [...];
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. CESQUI Elisabetta, la quale ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, si dichiari la nullità del provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere in diversa composizione per il giudizio.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 19 dicembre 2005 - con la quale è stata dichiarata la nullità del decreto di citazione diretta emesso dal P.M. nel processo penale a carico di EN NO, imputato del delitto di evasione (art. 385 c.p.) per omesso interrogatorio richiesto dall'indagato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari - ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. mancanza di motivazione perché la richiesta di interrogatorio è stata presentata al P.M. in data 21 settembre 2005 e, quindi, oltre il termine fissato dall'art. 415 bis c.p.p.;
2. provvedimento abnorme perché ha determinato il regresso nella fase processuale delle indagini preliminari al di fuori dei casi consentiti.
L'impugnazione è fondata.
Il P.M. ha ricostruito analiticamente la successione degli atti processuali, dimostrando l'intempestività della richiesta di interrogatorio, formulata oltre il termine fissato dall'art. 415 bis c.p.p.. Intempestività posta a fondamento dell'opposizione, svolta all'udienza dibattimentale del 19 dicembre 2005, all'accoglimento dell'eccezione di nullità proposta dalla difesa.
Il primo motivo di ricorso appare quindi fondato.
Lo stesso deve dirsi per il secondo motivo, riguardante il profilo processuale. È, infatti, abnorme sul piano funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il Tribunale dichiara la nullità del decreto di citazione diretta emesso dal P.M. e ordina la restituzione degli atti al P.M. per la presunta violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'omesso interrogatorio richiesto dall'indagato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, trascurando di considerare che l'intempestività della richiesta la rende non vincolante per il P.M. (Cass., Sez. 4^, 21 gennaio 2003 n. 704, ric. Gallo ed altro).
L'impugnazione immediata, in deroga alla disposizione dell'art. 586 c.p.p., dell'ordinanza dichiarativa della nullità deve considerarsi,
per conseguenza, ritualmente proposta. L'ordinanza impugnata dev'essere, perciò, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di S. Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007